Art. 56 (Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo) 1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o"; b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola: "stranieri" e' sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea". 3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale". 5. L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 56: - Il testo degli articoli 5, 8, 10 e 32, della legge 24 maggio 1967, n. 396, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale). - Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario: a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) essere di specchiata condotta morale; d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo; e) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.». «Art. 8 (Modalita' di iscrizione nell'albo). - Per la iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'art. 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresi' provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione. I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'art. 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento. Per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, la esistenza del trattamento di reciprocita' e' comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.». «Art. 10 (Iscrizione). - Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.». «Art. 32 (Elenco degli elettori - Seggio elettorale). - Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali il presidente del Consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo. L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio professionale e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'Ordine, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.».