Art. 57 (Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) 1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; 2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la seguente: "professionale"; 3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; c) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "due"; d) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Note all'art. 57: - Il testo degli articoli 3, 8 e 9, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20., cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 3. (Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro). - Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione: a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente; b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione; c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata; d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo art. 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali. Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un Particolare regime di reciprocita'; b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'; c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile; d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche; e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.». «Art. 8 (Albo dei consulenti del lavoro). - E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo' esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.». «Art. 9 (Condizioni per l'iscrizione nell'albo). - L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo art. 11, corredata dei seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita'; b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio; c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto; d) certificato del casellario giudiziario; e) certificato di buona condotta morale e civile; f) certificato di godimento dei diritti civili; g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione; h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento; i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'art. 38. Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.».