Art. 57
     (Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
           modificazioni, recante norme per l'ordinamento
             della professione di consulente del lavoro)
1.  All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio
1979,  n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita'
economica  europea"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'Unione
europea";
2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive  modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la
seguente: "professionale";
3.  All'articolo  9  della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c)  al  quarto  comma  la  parola:  "tre" e' sostituita dalla parola:
"due";
d)  il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
 
          Note all'art. 57:
             -  Il  testo  degli  articoli  3,  8 e 9, della legge 11
          gennaio 1979, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
          gennaio  1979,  n.  20., cosi' come modificata dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art.  3.  (Esame  di  abilitazione  all'esercizio della
          professione  di consulente del lavoro). - Il certificato di
          abilitazione  all'esercizio della professione di consulente
          del  lavoro  e'  rilasciato  dall'ispettorato regionale del
          lavoro  competente  per territorio previo superamento di un
          esame  di  Stato che deve essere svolto davanti ad apposite
          commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:
              a)  dal  capo  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro
          competente per territorio, o da altro funzionario da questi
          delegato, in qualita' di presidente;
              b)  da  un  professore  ordinario di materie giuridiche
          designato dal Ministero della pubblica istruzione;
              c)  da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e
          da uno dell'INAIL della regione interessata;
              d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio
          nazionale,  di  cui al successivo art. 20, fra i membri dei
          consigli  provinciali competenti per territorio, sulla base
          delle designazioni degli stessi consigli provinciali.
             Possono  essere ammesse all'esame di Stato le persone in
          possesso dei seguenti requisiti:
              a)  siano  cittadini italiani o italiani appartenenti a
          territori   non   uniti   politicamente  all'Italia  ovvero
          cittadini   di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
          cittadini  di  Stati  esteri  nei  cui  confronti  vige  un
          Particolare regime di reciprocita';
              b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
              c)  siano in possesso del certificato di buona condotta
          morale e civile;
              d)   abbiano   conseguito   la   laurea   triennale   o
          quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta'
          di  giurisprudenza,  economia, scienze politiche, ovvero il
          diploma  universitario  o la laurea triennale in consulenza
          del  lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in
          scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
              e)  abbiano  compiuto presso lo studio di un consulente
          del  lavoro  iscritto nell'albo o di uno dei professionisti
          di  cui  al  primo  comma  dell'art.  1  almeno due anni di
          praticantato  secondo  modalita'  fissate  con  decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi
          entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          su proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20.
             Le  sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni
          regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e giustizia e della
          pubblica  istruzione,  da  emanarsi  entro il 31 gennaio di
          ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche
          indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti
          al  punto  d)  del secondo comma del presente articolo. Gli
          esami  devono  comunque  prevedere una prova scritta ed una
          orale  in  materia  di  diritto  del  lavoro,  legislazione
          sociale ed elementi di diritto tributario.».
             «Art. 8 (Albo dei consulenti del lavoro). - E' istituito
          in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.
             Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale
          puo'  esercitare  l'attivita'  professionale  in  tutto  il
          territorio  dello Stato. Non e' consentita la contemporanea
          iscrizione in piu' albi provinciali.
             L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la
          data  di  nascita,  il  titolo  di  studio,  la residenza e
          l'eventuale domicilio professionale degli iscritti, la data
          di  iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di
          cui e' in possesso l'iscritto.
             L'albo  e'  compilato secondo l'ordine cronologico delle
          iscrizioni;  la  data  di  iscrizione  nell'albo stabilisce
          l'anzianita'.».
             «Art.  9  (Condizioni  per  l'iscrizione  nell'albo).  -
          L'iscrizione  nell'albo  si  ottiene  a seguito di istanza,
          redatta  in carta legale e rivolta al consiglio provinciale
          di  cui  al  successivo  art.  11,  corredata  dei seguenti
          documenti:
              a)  certificato  di  cittadinanza  italiana o documento
          attestante  che  l'interessato  ha  la  cittadinanza di uno
          degli  Stati  membri  dell'Unione europea, ovvero documento
          attestante  che  l'interessato  e'  italiano appartenente a
          territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e'
          cittadino  di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige
          un particolare regime di reciprocita';
              b)  certificato autentico o autenticato di abilitazione
          all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato
          regionale del lavoro competente per territorio;
              c)  certificato  autentico  o autenticato attestante il
          titolo di studio posseduto;
              d) certificato del casellario giudiziario;
              e) certificato di buona condotta morale e civile;
              f) certificato di godimento dei diritti civili;
              g)  ricevuta attestante il versamento del contributo di
          iscrizione;
              h)  due  fotografie,  di  cui  una  autenticata, per il
          rilascio della tessera di riconoscimento;
              i)  documentazione  attestante  l'elezione di domicilio
          professionale.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             Gli  ex  dipendenti  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale di cui all'art. 1, secondo comma, per i
          quali  non  e'  richiesto  l'esame  di Stato, ai fini della
          iscrizione  all'albo professionale, dovranno presentare, in
          luogo  del  certificato  indicato  al punto b) del presente
          articolo,   l'attestazione  rilasciata  dal  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  comprovante  che gli
          stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso
          gli ispettorati del lavoro.
             Non  possono  ottenere  l'iscrizione  coloro  che  hanno
          riportato  condanna  penale  che,  a  norma  della presente
          legge,  comporta  la  radiazione  dall'albo,  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 38.
             Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro,
          delibera  in ordine all'iscrizione, con decisione motivata,
          nel  termine  di due mesi dalla data di presentazione della
          domanda.
             Il  rigetto della domanda per motivi di incompatibilita'
          o  di  condotta  puo'  essere  pronunciato  solo  dopo  che
          l'interessato  e'  stato  invitato  a  comparire davanti al
          consiglio provinciale.
             Avverso  il  provvedimento  di  reiezione  della domanda
          l'interessato,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio
          nazionale.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.
             Il  Consiglio  nazionale  decide  in  via definitiva sui
          ricorsi  ad  esso presentati entro trenta giorni dalla data
          di presentazione degli stessi.».