Art. 58
     (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
    modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo
                   e della professione di geologo)
1.  All'articolo  5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;
b)  alla  lettera  e),  dopo  la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al  procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi  4  e  5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.
L'espressione:  "Ministro  per  la  grazia  e  la giustizia", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
 
          Note all'art. 58:
             -  Il  testo dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n.
          112,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1963,
          n.  57,  cosi'  come modificata dal presente decreto, cosi'
          recita:
             «Art.   5   (Requisiti   per  l'iscrizione  nell'albo  e
          nell'elenco  speciale).  -  Per essere iscritto nell'albo o
          nell'elenco speciale e' necessario:
              a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a
          territori   non   uniti  politicamente  all'Italia,  ovvero
          cittadino  di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno
          Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
              b) godere dei diritti civili;
              c) essere di specchiata condotta morale;
              d)  essere abilitato all'esercizio della professione di
          geologo;
              e)  avere  la residenza o il domicilio professionale in
          Italia.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  Titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.».