Art. 59
       (Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante
          decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)
1.  Al  comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339,
le parole: "cittadini italiani" sono soppresse.
 
          Note all'art. 59:
             - Il testo dell'art. 6, della legge 12 novembre 1990, n.
          339,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990,
          n.  274,  cosi'  come modificata al presente decreto, cosi'
          recita:
             «Art.  6 (Impugnazioni). - 1. Le decisioni del consiglio
          regionale   in   materia   di   iscrizioni,  trasferimenti,
          cancellazioni   e   reiscrizioni  nell'albo  e  nell'elenco
          speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili
          dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso
          il  tribunale  nel  cui  circondario  ha sede l'ordine, con
          ricorso  al  Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di
          trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.
             2.  Il  ricorso  al  Consiglio  nazionale dell'ordine e'
          presentato  e  notificato  al  consiglio dell'ordine che ha
          emesso la deliberazione impugnata.
             3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso
          al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.
             4.  Le  decisioni  del  Consiglio  nazionale dell'ordine
          pronunciate   sui   ricorsi   in   materia  di  iscrizioni,
          trasferimenti,  cancellazioni  e  reiscrizioni  nell'albo e
          nell'elenco  speciale,  nonche'  in  materia disciplinare o
          elettorale,  possono essere impugnate, anche per il merito,
          nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
          o  comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e
          dal  procuratore della Repubblica competente per territorio
          davanti  al  tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine
          che  ha  emesso  la  decisione  impugnata  o  si  e' svolta
          l'elezione contestata.
             5.  La  decisione  del  tribunale  puo' essere impugnata
          davanti  alla  corte  d'appello,  nel termine perentorio di
          trenta   giorni   dalla   notificazione   o  comunicazione,
          dall'interessato,  dal  procuratore  della Repubblica e dal
          procuratore generale presso la corte d'appello.
             6.   Sia  il  tribunale  sia  la  corte  d'appello  sono
          integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in
          volta  dal  Consiglio  nazionale fra i geologi che siano di
          eta'  non  inferiore  ai  trenta  anni  e  di incensurabile
          condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni.
             7.  Il  tribunale  e  la  corte  d'appello provvedono in
          camera   di  consiglio  sentito  il  pubblico  ministero  e
          l'interessato,   il   quale  puo'  farsi  assistere  da  un
          avvocato.
             8.   Avverso  la  decisione  della  corte  d'appello  e'
          proponibile  ricorso  per cassazione dall'interessato o dal
          procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine
          perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.».