Art. 60 (Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare) 1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; 2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due"; e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse. 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Note all'art. 60: - Il testo degli articoli 26, 27 e 49 della legge 18 gennaio 1994 n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21, S.O., cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 26 (Contenuto dell'albo). - 1. L'albo dei tecnologi alimentari contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione. Esso e' compilato secondo l'ordine di anzianita' e reca un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione. 2. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione all'albo.». «Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti). - 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell' Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridico-professionale. 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio. 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.». «Art. 49 (Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale). - 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo alimentare. 4. Per la finalita' di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualita' di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano di eta' non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52. 5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 6. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 7. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.».