Art. 60
  (Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento
             della professione di tecnologo alimentare)
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo
la  parola:  "residenza"  sono  inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  lettera  a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
e)  il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4
e  5  dell'articolo  45  del  decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.".
3.  Al  comma  4,  dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani,"
sono soppresse.
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 60:
             -  Il  testo  degli  articoli 26, 27 e 49 della legge 18
          gennaio  1994 n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          gennaio  1994,  n.  21,  S.O.,  cosi'  come  modificata dal
          presente decreto, cosi' recitano:
             «Art.   26   (Contenuto  dell'albo).  -  1.  L'albo  dei
          tecnologi  alimentari contiene il cognome, il nome, la data
          ed  il  luogo  di  nascita,  la  residenza  o  il domicilio
          professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data
          di  iscrizione.  Esso  e'  compilato  secondo  l'ordine  di
          anzianita' e reca un indice alfabetico che ripete il numero
          d'ordine d'iscrizione.
             2.  L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione
          all'albo.».
             «Art.  27  (Iscrizione all'albo - Trasferimenti). - 1. I
          requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
              a)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'  Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale
          esiste trattamento di reciprocita';
              b) godere dei diritti civili;
              c)  avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della
          professione di tecnologo alimentare;
              d)  avere  la  residenza  o  il domicilio professionale
          nella  circoscrizione  dell'ordine al cui albo si chiede di
          essere iscritti;
              e) precisare il proprio stato giuridico-professionale.
             1-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  della qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             2.  Non  possono  ottenere l'iscrizione coloro che hanno
          riportato  condanne  che,  a  norma  dell'art. 35, comma 2,
          comportano la radiazione dall'albo.
             3.  Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due
          mesi  dalla  presentazione  della domanda di iscrizione; la
          delibera,  adottata su relazione di un membro del consiglio
          dell'ordine, e' motivata.
             4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45, commi 4 e 5,
          del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          2006/123/CE.
             5.    Il   rigetto   della   domanda   per   motivi   di
          incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo
          dopo  che  l'interessato  e'  stato  invitato  a  comparire
          davanti al consiglio.
             6.  Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu'
          albi.
             7.     Nel    caso    di    variazione    dello    stato
          giuridico-professionale  e  nel  caso  di trasferimento per
          mutamento  di  residenza,  l'iscritto  e'  tenuto  a  darne
          comunicazione  al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera
          raccomandata, entro sessanta giorni.
             8.   Gli   iscritti   nell'albo   che  si  trasferiscono
          all'estero   possono   conservare   l'iscrizione   all'albo
          dell'ordine    nel    quale   figuravano   iscritti   prima
          dell'espatrio.
             9.  Non  e'  consentito il trasferimento dell'iscrizione
          quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o
          disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.».
             «Art.  49  (Ricorso  contro  le  decisioni del consiglio
          dell'ordine  nazionale).  -  1.  Le decisioni del consiglio
          dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di
          iscrizione,  cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche'
          in   materia  disciplinare  o  elettorale,  possono  essere
          impugnate,  nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla
          notificazione,  dall'interessato  o  dal  procuratore della
          Repubblica  competente per territorio, davanti al tribunale
          del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso
          la  decisione  o  presso  il  quale si e' svolta l'elezione
          contestata.
             2.  La  sentenza  del  tribunale  puo'  essere impugnata
          davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni
          dalla   notificazione,  dall'interessato,  dal  procuratore
          della   Repubblica   o   dal   procuratore  generale  della
          Repubblica competenti per territorio.
             3.  Sia  presso  il  tribunale  che  presso  la corte di
          appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo
          alimentare.
             4.  Per  la  finalita'  di  cui  al comma 3, per ciascun
          tribunale   e  per  ciascuna  corte  d'appello,  nella  cui
          circoscrizione  ha  sede  un  ordine,  sono  nominati  ogni
          triennio  dal Consiglio superiore della magistratura o, per
          sua  delega,  dal  presidente  della  corte  di appello del
          distretto,  due  tecnologi  alimentari,  dei  quali  uno in
          qualita'  di  componente  effettivo e uno supplente, scelti
          tra  gli  iscritti all'albo che siano di eta' non inferiore
          ai  trenta  anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione
          all'albo    di    almeno    cinque   anni.   Il   requisito
          dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire
          dal  sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai
          sensi dell'art. 52.
             5.  Il  tribunale  e  la  corte di appello provvedono in
          camera  di  consiglio,  con  sentenza,  sentiti il pubblico
          ministero e gli interessati.
             6.  Il  ricorso  per cassazione e' proponibile anche dal
          procuratore  generale  della  Repubblica presso la corte di
          appello  nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
          della sentenza.
             7.  La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la
          delibera impugnata.».