Art. 61
    (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche
             all'ordinamento professionale dei geometri)
1.  All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  numero  1),  le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d)  dopo  il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento
per  l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45 del presente
decreto legislativo.".
 
          Note all'art. 61:
             -  Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1985, n. 64,
          cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art. 2. - Per essere iscritto nell'albo dei geometri e'
          necessario:
              1)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'Unione  europea, ovvero italiano non appartenente alla
          Repubblica,  oppure  cittadino  di  uno  Stato con il quale
          esista trattamento di reciprocita';
              2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              3)   avere  la  residenza  anagrafica  o  il  domicilio
          professionale    nella    circoscrizione    del    collegio
          professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
              4) essere in possesso del diploma di geometra;
              5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
             L'abilitazione all'esercizio della libera professione e'
          subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale
          presso  un  geometra,  un architetto o un ingegnere civile,
          iscritti  nei  rispettivi  albi  professionali da almeno un
          quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni
          di  attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno
          studio   tecnico  professionale,  e,  al  termine  di  tali
          periodi,  al  superamento  di  un  apposito esame di Stato,
          disciplinato  dalle  norme  della legge 8 dicembre 1956, n.
          1378, e successive modificazioni.
             2-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  della qualifica
          professionale   ai   sensi  del  Titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             Le   modalita'   di   iscrizione   e   svolgimento   del
          praticantato,  nonche'  la  tenuta dei relativi registri da
          parte   dei  collegi  professionali  dei  geometri  saranno
          disciplinate  dalle  direttive  che  il Consiglio nazionale
          professionale  dei  geometri  dovra' emanare entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             3-bis.  Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si
          applica l'art. 45 del presente decreto legislativo.».