Art. 62 (Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali) 1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente: "5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Note all'art. 62: - Il testo dell'art. 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1990, n. 35, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita'; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 5. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.».