Art. 63 (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) 1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
Note all'art. 63: - Il testo dell'art. 2, della legge 23 marzo 1993, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1993, n. 76, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione). - 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.».