Art. 63
         (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
         ordinamento della professione di assistente sociale
               e istituzione dell'albo professionale)
1.  All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
 
          Note all'art. 63:
             -  Il  testo  dell'art. 2, della legge 23 marzo 1993, n.
          84,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1993, n.
          76, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione). -
          1.  Per  esercitare la professione di assistente sociale e'
          necessario  essere in possesso del diploma universitario di
          cui  all'art.  2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver
          conseguito  l'abilitazione  mediante  l'esame  di  Stato ed
          essere  iscritti  all'albo professionale istituito ai sensi
          dell'art. 3 della presente legge.
             1-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  della qualifica
          professionale   ai   sensi  del  Titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             2.  Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n. 341 , e'
          definito  l'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma
          universitario di cui al comma 1.».