Art. 31 
 
 
               Disposizioni transitorie e particolari 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei decreti ministeriali da emanare ai  sensi  del  presente  decreto
sono applicabili le disposizioni di cui ai  decreti  attuativi  della
legge n. 164 del 1992 che non siano  in  contrasto  con  il  presente
decreto e con la vigente normativa comunitaria. 
  2.  Il  comitato  di  cui  all'articolo  16  del  presente  decreto
esplichera' le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012.  Fino  a
tale  termine  resta  in  carica  il  comitato  nominato   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), del
presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla
corrente campagna vendemmiale. 
  4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3,  sono  stabilite
le modalita' ed  i  termini  per  il  trasferimento  nello  schedario
viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO  e  degli  elenchi  delle
vigne IGT di cui all'articolo 15 della  legge  n.  164  del  1992,  e
successive norme applicative, nonche' i criteri e  le  modalita'  per
l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche  dati
preesistenti  allo  schedario  viticolo  stesso   ed   al   fascicolo
aziendale. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a),  si
applicano anche ai consorzi  di  tutela  incaricati  di  svolgere  le
funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della  legge  n.  526  del
1999. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, verranno  definite  le  modalita'  di  applicazione
dell'articolo  17,  comma  4,  lettera  a),  ai  consorzi  di  tutela
incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della  legge  n.  526
del 1999. 
  7. Le disposizioni di cui al capo IX sono  applicate  anche  per  i
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Gli articoli 15 e 17 della citata legge  n.  164  del
          1992, abrogata dal presente decreto, recavano: 
                «Art. 15 (Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)». 
                «Art. 17 (Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
          valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
          indicazioni geografiche tipiche dei vini)». 
              - La legge n. 526 del 1999 e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.