Art. 31
Disposizioni transitorie e particolari
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto
sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della
legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente
decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto
esplichera' le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a
tale termine resta in carica il comitato nominato ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), del
presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla
corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite
le modalita' ed i termini per il trasferimento nello schedario
viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle
vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992, e
successive norme applicative, nonche' i criteri e le modalita' per
l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati
preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo
aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), si
applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le
funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del
1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, verranno definite le modalita' di applicazione
dell'articolo 17, comma 4, lettera a), ai consorzi di tutela
incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 526
del 1999.
7. Le disposizioni di cui al capo IX sono applicate anche per i
procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Note all'art. 31:
- Gli articoli 15 e 17 della citata legge n. 164 del
1992, abrogata dal presente decreto, recavano:
«Art. 15 (Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)».
«Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini)».
- La legge n. 526 del 1999 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.