Art. 31 Disposizioni transitorie e particolari 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria. 2. Il comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplichera' le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalita' ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992, e successive norme applicative, nonche' i criteri e le modalita' per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalita' di applicazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a), ai consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999. 7. Le disposizioni di cui al capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 31: - Gli articoli 15 e 17 della citata legge n. 164 del 1992, abrogata dal presente decreto, recavano: «Art. 15 (Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)». «Art. 17 (Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini)». - La legge n. 526 del 1999 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.