Art. 32
Norme abrogate
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini;
b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini;
d) l'articolo 1, comma 1, lettera a), e l'articolo 14, comma 8,
della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino.
Note all'art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963 n. 930, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e
dei vini.».
- Per i riferimenti alla legge 10 febbraio 1992, n. 164
si vedano le note all'art.17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, abrogato dal presente decreto, recava: «
Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 14, della
citata legge 82 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ad integrazione delle
definizioni previste dall'art. 1, paragrafi 2 e 3, e
dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le
definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) (abrogato);
b) per «mosto cotto» si intende il prodotto
parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione
di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto
o indiretto e a normale pressione atmosferica;
c) per «filtrato dolce» si intende il mosto
parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione
alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o
centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri
trattamenti e pratiche consentiti;
d) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui
fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche
enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
e) per «enocianina» si intende il complesso delle
materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di
Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva
concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con
trattamenti fisici.
2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni:
a) per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro
costituito da un corpo approssimativamente sferico,
raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza
totale deve essere superiore a due volte il diametro del
corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o
di paglia o di altro materiale vegetale naturale da
intreccio. Il recipiente denominato «pulcianella» e'
riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli
frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
b) per «bottiglia marsala» si intende un recipiente
di vetro costituito da un corpo approssimativamente
cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento
centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della
bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno
accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il
diametro e l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa
tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala e'
riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) per «fiasco toscano» si intende un recipiente in
vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la
forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il
suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza
totale non e' inferiore alla meta' e non e' superiore a tre
volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte
con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da
intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente
concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini ad
indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di
origine controllata (DOC) e a denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare
di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti
diversi.».
«Art. 14 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
vinello). - 1. La detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal
trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale
determinato annualmente con il provvedimento delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 9, comma 1.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n.
1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei
prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle
distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di
centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola,
rilasciata dal competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve
essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali
interessati, nonche' del quantitativo presunto di
sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei
sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque
subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE)
n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi
industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa
l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali
utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire
all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il
quinto giorno antecedente alla prima introduzione di
vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale
dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo
dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la
quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel
corso della campagna vitivinicola di riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere
estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la
sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza
denaturante.
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola
comunicazione prevista dall'articolo 10 del citato
regolamento (CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello e' consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo
sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di
uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non
piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
per uso familiare o aziendale.
8. (abrogato)».