Art. 32 
 
 
                           Norme abrogate 
 
   1. Fatto salvo quanto disposto  all'articolo  31,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,  n.
930, concernente norme per la tutela delle denominazioni  di  origine
dei mosti e dei vini; 
    b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.
348, concernente regolamento recante disciplina del  procedimento  di
riconoscimento di denominazione d'origine dei vini; 
    d) l'articolo 1, comma 1, lettera a), e l'articolo 14,  comma  8,
della  legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  recante  disposizioni  di
attuazione della normativa comunitaria  concernente  l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  luglio
          1963 n. 930, abrogato dal presente decreto, recava:  «Norme
          per la tutela delle denominazioni di origine  dei  mosti  e
          dei vini.». 
              - Per i riferimenti alla legge 10 febbraio 1992, n. 164
          si vedano le note all'art.17. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          1994, n. 348, abrogato  dal  presente  decreto,  recava:  «
          Regolamento  recante   disciplina   del   procedimento   di
          riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  14,  della
          citata legge 82 del  2006,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ad  integrazione  delle
          definizioni previste  dall'art.  1,  paragrafi  2  e  3,  e
          dall'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del
          Consiglio,  del  17  maggio   1999,   sono   stabilite   le
          definizioni dei seguenti prodotti nazionali: 
                a) (abrogato); 
                b)  per  «mosto  cotto»  si   intende   il   prodotto
          parzialmente caramellizzato ottenuto mediante  eliminazione
          di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto
          o indiretto e a normale pressione atmosferica; 
                c)  per  «filtrato  dolce»  si   intende   il   mosto
          parzialmente fermentato,  la  cui  ulteriore  fermentazione
          alcolica  e'  stata  ostacolata  mediante   filtrazione   o
          centrifugazione,   con   l'ausilio   eventuale   di   altri
          trattamenti e pratiche consentiti; 
                d) per «mosto muto» si intende il mosto di uve la cui
          fermentazione  alcolica  e'  impedita   mediante   pratiche
          enologiche consentite dalle disposizioni vigenti; 
                e) per «enocianina» si  intende  il  complesso  delle
          materie coloranti estratte dalle bucce delle  uve  nere  di
          Vitis vinifera con  soluzione  idrosolforosa  e  successiva
          concentrazione  sotto  vuoto,  oppure   reso   solido   con
          trattamenti fisici. 
              2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni: 
                a) per «pulcianella» si intende il  fiasco  in  vetro
          costituito  da  un   corpo   approssimativamente   sferico,
          raccordato a  un  collo  di  profilo  allungato.  L'altezza
          totale deve essere superiore a due volte  il  diametro  del
          corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di  sala  o
          di  paglia  o  di  altro  materiale  vegetale  naturale  da
          intreccio.  Il  recipiente  denominato   «pulcianella»   e'
          riservato ai  vini  bianchi  o  rosati  diversi  da  quelli
          frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati; 
                b) per «bottiglia marsala» si intende  un  recipiente
          di  vetro  costituito  da  un   corpo   approssimativamente
          cilindrico  raccordato  a  un   collo   con   rigonfiamento
          centrale,  denominato  «collo  oliva».   Il   fondo   della
          bottiglia  puo'  presentare  una  rientranza  piu'  o  meno
          accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro  volte  il
          diametro e l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa
          tre quinti dell'altezza totale.  La  bottiglia  marsala  e'
          riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi; 
                c) per «fiasco toscano» si intende un  recipiente  in
          vetro costituito da un corpo avente approssimativamente  la
          forma di un elissoide di rotazione, raccordato  secondo  il
          suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza
          totale non e' inferiore alla meta' e non e' superiore a tre
          volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in  parte
          con sala o paglia o altro materiale  vegetale  naturale  da
          intreccio. Il fondo puo' essere anche piano  o  leggermente
          concavo.  Il  fiasco  toscano  e'  riservato  ai  vini   ad
          indicazione geografica tipica  (IGT),  a  denominazione  di
          origine controllata (DOC)  e  a  denominazione  di  origine
          controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare
          di  produzione  non  fa  obbligo  di  impiegare  recipienti
          diversi.». 
              «Art. 14 (Detenzione di  vinacce,  centri  di  raccolta
          temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione  del
          vinello).  -  1.  La   detenzione   delle   vinacce   negli
          stabilimenti  enologici  e'   vietata   a   decorrere   dal
          trentesimo  giorno  dalla  fine  del  periodo   vendemmiale
          determinato annualmente con il provvedimento delle  regioni
          e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  di  cui
          all'art. 9, comma 1. 
              2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di  ritiro
          previo controllo previsti dal citato  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999, e successive modificazioni,  e  per  le  vinacce
          destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
          l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
          comunque ottenute dalla  trasformazione  delle  uve  e  dei
          prodotti vinosi devono  essere  avviate  direttamente  alle
          distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del  medesimo
          regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive  modificazioni,
          e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 
              3. E'  consentita  alle  distillerie  l'istituzione  di
          centri  di  raccolta  temporanei  fuori   fabbrica   previa
          autorizzazione,  valida  per  una  campagna   vitivinicola,
          rilasciata    dal     competente     ufficio     periferico
          dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale  deve
          essere  presentata  domanda   in   carta   da   bollo   con
          specificazione della  sede  e  dell'ubicazione  dei  locali
          interessati,   nonche'   del   quantitativo   presunto   di
          sottoprodotti  oggetto  di  richiesta.  L'introduzione  dei
          sottoprodotti  nei   locali   di   deposito   e'   comunque
          subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
          soggetto alle modalita' di cui al citato  regolamento  (CE)
          n. 884/2001, e successive modificazioni. 
              4. La detenzione di  vinacce  destinate  ad  altri  usi
          industriali,  diversi  dalla  distillazione,  ivi  compresa
          l'estrazione dell'enocianina, deve  essere  preventivamente
          comunicata dai responsabili degli stabilimenti  industriali
          utilizzatori   all'ufficio   periferico    dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi competente in base al  luogo  di
          detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
          e valida per  una  campagna  vitivinicola,  deve  pervenire
          all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro  il
          quinto  giorno  antecedente  alla  prima  introduzione   di
          vinaccia e deve contenere il  nome  o  la  ragione  sociale
          dell'impresa, la sede legale, la partita  IVA,  l'indirizzo
          dello  stabilimento  di  detenzione  delle  vinacce  e   la
          quantita' complessiva che  si  prevede  di  introdurre  nel
          corso della campagna vitivinicola di riferimento. 
              5. In ogni caso le  fecce  di  vino,  prima  di  essere
          estratte dalle cantine, devono  essere  denaturate  con  la
          sostanza  rivelatrice   prescritta   dal   Ministro   delle
          politiche agricole e  forestali  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con il quale sono altresi'  stabilite
          le modalita' da  osservare  per  l'impiego  della  sostanza
          denaturante. 
              6.  Le  operazioni  di  ottenimento,  denaturazione   e
          trasferimento delle fecce di vino sono soggette  alla  sola
          comunicazione  prevista   dall'articolo   10   del   citato
          regolamento (CE) n. 884/2001. 
              7. La preparazione del vinello e' consentita: 
                a) presso le distillerie e gli  stabilimenti  per  lo
          sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; 
                b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori  di
          uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore  a  25
          ettolitri di vino, a condizione che ne siano  prodotti  non
          piu' di 5 ettolitri e che siano  utilizzati  esclusivamente
          per uso familiare o aziendale. 
              8. (abrogato)».