Art. 81

               Consiglio superiore delle Forze armate

  1. Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo
denominato "Consiglio", e' sentito per:
  a)  le  questioni  di  alta  importanza  relative  agli ordinamenti
militari  e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e
di ciascuna di esse;
  b)  le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da
includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
  c)   gli   schemi  di  provvedimenti  di  carattere  legislativo  o
regolamentare  predisposti  dal  Ministro  della difesa in materia di
disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di
avanzamento  del  personale  militare,  di reclutamento del personale
militare, di organici del personale civile e militare;
  d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa
per ciascun esercizio finanziario.
  2.  Il  Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui
delegato,  ha  diritto  di  partecipare alle riunioni del consiglio e
puo'  richiedere,  anche su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa   o   del   Segretario  generale  della  difesa,  l'iscrizione
all'ordine  del  giorno  dei  lavori  del  consiglio  di  ogni  altra
questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto
di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o
il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.
  3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
  a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di
Forza  armata  e  il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i
quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario
generale  della  difesa,  dal Sottocapo di stato maggiore della Forza
armata  di  appartenenza  o  dal  Capo  di stato maggiore del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri;
  b)   un   generale  di  corpo  d'armata  delle  armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio  o  trasmissioni,  un  ammiraglio di
squadra  e  un  generale  di  squadra  aerea  in  servizio permanente
effettivo,  che  siano  i  piu'  anziani tra i parigrado, purche' non
rivestano  le  cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di
stato  maggiore  della  difesa o di Forza armata, Segretario generale
della  difesa,  Comandante  generale della Guardia di finanza o delle
Capitanerie  di  porto,  consigliere  militare  del  Presidente della
Repubblica,   Capo   di  Gabinetto  del  Ministro;  gli  stessi,  nel
rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente
e Vicepresidente del Consiglio;
  c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  d)  un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato,
i quali possono essere sostituiti da supplenti;
  e) un generale di brigata o colonnello, o gradi corrispondenti, per
ciascuna   Forza   armata   e   un   dirigente   di   seconda  fascia
dell'Amministrazione  della  difesa  con funzioni di relatori per gli
affari militari, tecnici e amministrativi.
  4.  Gli  ufficiali  generali e ammiragli che hanno sede di servizio
fuori  dal  territorio  nazionale non possono far parte del Consiglio
quali membri ordinari.
  5.  Sono  membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e
sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
  a)  il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante
generale delle Capitanerie di porto;
  b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori
delle Forze armate;
  c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
  d)  i  direttori  generali  e  centrali interessati alla materia in
trattazione.
  6.  Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere
sentiti  sugli  affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e
funzionari   dell'amministrazione   pubblica,   nonche'   persone  di
particolare   competenza   nel   campo  scientifico,  industriale  ed
economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare.
Essi non hanno diritto di voto.
  7.  Il  Presidente  del  Consiglio  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i
Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
  8.  I  membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della
difesa,  su  proposta  del competente Capo di stato maggiore di Forza
armata,  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri o del
Segretario generale per quanto riguarda il dirigente civile.
  9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i
loro  supplenti  sono nominati con decreto del Ministro della difesa,
su  designazione,  rispettivamente,  del  Presidente del Consiglio di
Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
  10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine
del  giorno,  e  delibera,  purche'  sia presente almeno la meta' dei
membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti,
con  voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita';
in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
  11.  Il  parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale
di  adunanza,  in  cui  deve  essere  riassunta la discussione e deve
essere  indicato  il  risultato  delle votazioni, inserendo il parere
della  minoranza  o  delle  minoranze.  Il  verbale  e'  trasmesso al
Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.