Art. 82 
 
                     Comitato pari opportunita' 
 
1. Il Comitato pari opportunita', istituito presso il Ministero della
difesa, ai sensi  dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 maggio 1987, n.  266,  al  fine  della  proposizione  di
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita'  tra
uomini e donne, presenta almeno  una  volta  all'anno  una  relazione
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici  rispetto
alle attribuzioni, alle mansioni, alla  partecipazione  ai  corsi  di
formazione  e  aggiornamento,  ai   nuovi   ingressi,   al   rispetto
dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli  infortuni
e delle malattie professionali, alla promozione di  misure  idonee  a
tutelarne la salute in relazione  alle  peculiarita'  psicofisiche  e
alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con  particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi
per la salute riproduttiva. 
2. La durata del Comitato  e  del  mandato  dei  suoi  componenti  e'
disciplinata    dall'articolo    88,    mentre    la    composizione,
l'organizzazione e il funzionamento  dell'organo  sono  definiti  con
decreto del Ministro della difesa. 
 
          Note all'art. 82: 
          - Il testo dell'art. 41 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 maggio 1987, n. 266  (Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del   26   marzo   1987
          concernente  il  comparto  del  personale  dipendente   dai
          Ministeri),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale dell'11  luglio  1987,  n.  160,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 41 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare
          misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra
          uomini e donne all'interno del comparto di cui  all'art.  2
          del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, saranno  definiti,  con  la
          contrattazione decentrata di livello nazionale  e  di  area
          territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
          interventi che si concretizzino in vere e  proprie  «azioni
          positive» a favore delle lavoratrici. 
          2. Pertanto,  al  fine  di  consentire  una  reale  parita'
          uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i  Ministeri,
          con la presenza delle  organizzazioni  sindacali,  appositi
          comitati per le pari opportunita',  che  propongano  misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino almeno una  volta  all'anno,  sulle  condizioni
          oggettive in cui si trovano le  lavoratrici  rispetto  alle
          attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione  ai  corsi
          di formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi,  al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla promozione di misure idonee a tutelarne la  salute  in
          relazione   alle   peculiarita'   psicofisiche   ed    alla
          prevedibilita'  di  rischi  specifici  per  le  donne   con
          particolare  attenzione  alle  situazioni  di  lavoro   che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».