Art. 82 Comitato pari opportunita' 1. Il Comitato pari opportunita', istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, al fine della proposizione di misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' tra uomini e donne, presenta almeno una volta all'anno una relazione sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche e alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88, mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo sono definiti con decreto del Ministro della difesa.
Note all'art. 82: - Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1987, n. 160, e' il seguente: «Art. 41 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».