Art. 83 
 
Comitato  consultivo  per  l'inserimento   del   personale   militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia  di
                               finanza 
 
1. Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della  difesa  e
del Comandante generale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  per
l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della  economia  e
delle finanze e con il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  ha  il
compito di assistere il Capo di stato  maggiore  della  difesa  e  il
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di
indirizzo,  coordinamento  e  valutazione  dell'inserimento  e  della
integrazione del personale  femminile  nelle  strutture  delle  Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza. 
2. Il Comitato e' composto da sette membri, dei quali almeno  quattro
donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle  materie
attinenti ai settori di interesse del Ministero della  difesa  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del  Comitato
consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio  decreto
e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze  con
proprio decreto. Il Ministro  per  le  pari  opportunita'  designa  i
restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione  per
le pari opportunita' tra uomo e donna. 
3. L'importo del gettone di presenza corrisposto  ai  componenti  del
Comitato consultivo e' determinato con  decreto  del  Ministro  della
difesa, emanato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
4. La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri e'
disciplinata dall'articolo 88. 
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni
del decreto interministeriale  19  giugno  2000  di  istituzione  del
Comitato consultivo.