Art. 84 
 
            Comitato consultivo sui progetti di contratto 
 
1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso
il Ministero della difesa,  e'  presieduto  dal  Segretario  generale
della difesa, ed e' composto dal Sottocapo di  stato  maggiore  della
difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale
del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di  Stato,
da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica
competenza  in  materia  di  analisi   dei   costi   e   contabilita'
industriale. 
2. Alle riunioni del Comitato  sono  chiamati  a  partecipare,  senza
diritto di voto, in relazione alla specificita'  degli  argomenti  in
discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di
volta in volta interessati e, in qualita' di  relatori,  i  direttori
generali competenti. 
3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della  difesa.
Con lo stesso decreto il Ministro  della  difesa  individua  il  Vice
segretario generale che presiede il  comitato  in  caso  di  assenza,
impedimento o vacanza  della  carica  di  Segretario  generale  della
difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate  dagli  uffici  del
Segretario generale della difesa. 
4. Il parere del comitato e'  richiesto  sui  progetti  di  contratto
derivanti da accordi di cooperazione  internazionale  in  materia  di
armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati  con  legge  o
con decreto del Ministro della difesa ai  sensi  di  quanto  previsto
nell'articolo 536 del codice. 
5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi
ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame  e  la
congruita' e convenienza dei prezzi stimati da  porre  a  base  delle
gare, o concordati con le imprese appaltatrici. 
6. La durata del Comitato  e  del  mandato  dei  suoi  componenti  e'
disciplinata dall'articolo 88.