Art. 84 Comitato consultivo sui progetti di contratto 1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, e' presieduto dal Segretario generale della difesa, ed e' composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. 2. Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti. 3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il Vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa. 4. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 536 del codice. 5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici. 6. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.