Art. 85 Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare 1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II del codice, e' costituita da ufficiali generali e ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione: a) presidente: un ufficiale delle Forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, piu' elevato in grado o piu' anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della commissione. L'incarico e' conferito: 1) secondo una rotazione cosi' stabilita: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri; 2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta; b) membri effettivi: 1) per le proposte di competenza dell'Esercito italiano: due generali dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri; 2) per le proposte di competenza della Marina militare: un generale dell'Esercito italiano, due ufficiali ammiragli della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri; 3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica militare: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, due generali dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri; 4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e due generali dell'Arma dei carabinieri; 5) per le proposte di competenza del Corpo della Guardia di finanza: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica, un generale dell'Arma dei carabinieri e due generali del Corpo della Guardia di finanza; c) membri supplenti: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare, un generale dell'Arma dei carabinieri e un generale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. 3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo. 4. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente e' sostituito dal membro effettivo piu' anziano delle Forze armate. Verificandosi tale sostituzione, la commissione e' integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente. 5. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8. 6. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti. 7. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non e' ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 8. Se le proposte di conferimento della ricompensa riguardano militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero al Corpo della Guardia di finanza, che hanno partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 9. La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno sette giorni prime del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti. 10. La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.