Art. 86 
 
Commissioni consultive per la concessione o la perdita di  ricompense
                al valore o al merito di Forza armata 
 
1. La Commissione consultiva per  la  concessione  o  la  perdita  di
ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al  libro
IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice,  e'  presieduta  dal
Capo di stato maggiore di ciascuna  Forza  armata  o  dal  Comandante
generale dell'Arma  dei  carabinieri,  quando  esprime  parere  sulla
concessione delle ricompense al valore o al merito,  rispettivamente,
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare,   dell'Aeronautica
militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri. 
2. La Commissione, oltre al presidente, e' cosi' composta: 
a) per l'Esercito italiano: da due ufficiali  generali  dell'Esercito
italiano e da  un  ufficiale  superiore  dell'Esercito  italiano  con
funzioni di segretario; 
b) per la Marina  militare:  da  due  ammiragli,  di  cui  uno  delle
Capitanerie di porto se l'azione  o  l'attivita'  riguarda  personale
delle Capitanerie di porto o gente di mare, e  un  contrammiraglio  o
ufficiale superiore con funzioni di segretario; 
c)  per   l'Aeronautica   militare:   da   due   ufficiali   generali
dell'Aeronautica militare e un ufficiale  superiore  dell'Aeronautica
militare con funzioni di segretario; 
d) per l'Arma dei carabinieri: da due  ufficiali  generali  dell'Arma
dei carabinieri e un ufficiale superiore  dell'Arma  dei  carabinieri
con funzioni di segretario. 
3. Se e' da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata
per la quale e' proposta la ricompensa al  valore  o  al  merito,  la
commissione e' integrata da un ufficiale generale della Forza  armata
di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in  caso
sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo. 
4. La Commissione e' integrata da un funzionario  con  qualifica  non
inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza,
quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato. 
5. Se  la  concessione  della  ricompensa  e'  destinata  a  premiare
attivita' o azioni interessanti  l'aviazione  civile,  la  stessa  e'
concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere  della  Commissione  di
cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della  Commissione  e'
sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare. 
6.  La  durata  delle  Commissioni  consultive  e  del  mandato   dei
rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.