Art. 86 Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata 1. La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, e' presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri. 2. La Commissione, oltre al presidente, e' cosi' composta: a) per l'Esercito italiano: da due ufficiali generali dell'Esercito italiano e da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano con funzioni di segretario; b) per la Marina militare: da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare, e un contrammiraglio o ufficiale superiore con funzioni di segretario; c) per l'Aeronautica militare: da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare e un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare con funzioni di segretario; d) per l'Arma dei carabinieri: da due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni di segretario. 3. Se e' da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale e' proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione e' integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo. 4. La Commissione e' integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato. 5. Se la concessione della ricompensa e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa e' concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione e' sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare. 6. La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.