Art. 87 Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale 1. Il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale assicurano il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne: a) il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; b) il traffico aereo militare sugli aeroporti militari; c) il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile; d) il traffico aereo civile sugli aeroporti civili con i servizi di navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica ai sensi dell'articolo 230. 2. La durata dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale, che provvede all'elaborazione degli accordi particolari di cui al comma 1, e la durata degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, destinati a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, e del mandato dei rispettivi componenti, sono disciplinate dall'articolo 88, mentre la composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi organi sono definite con decreto del Ministro della difesa.