Art. 87 
 
Comitato di  coordinamento  operativo  e  Comitato  di  coordinamento
                              generale 
 
1.  Il  Comitato  di  coordinamento  operativo  e  il   Comitato   di
coordinamento generale assicurano il  mantenimento  delle  competenze
dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo
per quanto concerne: 
a) il traffico aereo militare che non segue  le  procedure  formulate
dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; 
b) il traffico aereo militare sugli aeroporti militari; 
c) il traffico  aereo  civile  sugli  aeroporti  militari  aperti  al
traffico civile; 
d) il traffico aereo civile sugli aeroporti civili con i  servizi  di
navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica  ai  sensi  dell'articolo
230. 
2. La durata dell'organismo centrale  di  coordinamento  a  carattere
generale, che provvede all'elaborazione degli accordi particolari  di
cui al comma 1, e  la  durata  degli  organismi  di  coordinamento  a
carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, destinati
a garantire l'assolvimento dei compiti di  istituto  dell'Aeronautica
militare e la permeabilita' degli spazi  aerei,  e  del  mandato  dei
rispettivi componenti, sono disciplinate dall'articolo 88, mentre  la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi organi
sono definite con decreto del Ministro della difesa.