Art. 88 
 
Durata e proroga delle commissioni e dei  comitati  consultivi  e  di
                            coordinamento 
 
1. Alle commissioni e  ai  comitati  consultivi  e  di  coordinamento
disciplinati dal codice e, comunque,  operanti  presso  il  Ministero
della  difesa,  si  applicano  gli  articoli  29,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 68, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
 
          Note all'art. 88: 
          - Il testo dell'art. 29, comma 2-bis, del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186, e' il seguente: 
          «Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati  ed
          altri organismi). - 1. Fermo restando il  divieto  previsto
          dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, la spesa complessiva sostenuta  dalle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
          2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle  spese
          di cui al  comma  1,  per  le  amministrazioni  statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
          a)  eliminazione   delle   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali; 
          b) razionalizzazione delle competenze delle  strutture  che
          svolgono funzioni omogenee; 
          c) limitazione del numero delle  strutture  di  supporto  a
          quelle strettamente indispensabili al  funzionamento  degli
          organismi; 
          d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; 
          e) riduzione dei compensi  spettanti  ai  componenti  degli
          organismi; 
          e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a
          tre anni, con la previsione che alla  scadenza  l'organismo
          e' da intendersi automaticamente soppresso; 
          e-ter) previsione di una relazione di  fine  mandato  sugli
          obiettivi  realizzati  dagli   organismi,   da   presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri. 
          2-bis. La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso. 
          3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
          entro lo stesso termine e sulla base degli  stessi  criteri
          di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura  regolamentare
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  da  sottoporre  alla
          verifica   degli   organi   interni    di    controllo    e
          all'approvazione   dell'amministrazione   vigilante,    ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
          4. Ferma  restando  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
          5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che  si
          sia provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
          6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
          7. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          ai commissari straordinari del Governo di cui  all'articolo
          11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  agli  organi  di
          direzione, amministrazione e controllo.». 
          - Il testo dell'art. 68 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, e' il seguente: 
          «Art.  68  (Riduzione  degli  organismi  collegiali  e   di
          duplicazioni di strutture). - 1.  Ai  fini  dell'attuazione
          del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  improntato  a  criteri  di  rigorosa
          selezione, per la  valutazione  della  perdurante  utilita'
          degli organismi  collegiali  operanti  presso  la  Pubblica
          Amministrazione  e  per  realizzare,  entro   il   triennio
          2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino  al
          definitivo trasferimento delle attivita' ad essi  demandate
          nell'ambito di quelle istituzionali delle  Amministrazioni,
          vanno esclusi dalla proroga prevista dal  comma  2-bis  del
          citato articolo 29 del decreto-legge n. 223  del  2006  gli
          organismi collegiali: 
          istituiti  in  data  antecedente  al  30  giugno  2004   da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
          istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004  che
          non operano da almeno due anni  antecedenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
          svolgenti funzioni riconducibili alle  competenze  previste
          dai  regolamenti  di  organizzazione  per  gli  uffici   di
          struttura    dirigenziale    di    1°    e    2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla conferenza di servizi. 
          2.  Nei  casi  in  cui,  in  attuazione  del  comma   2-bis
          dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223  del  2006
          venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di
          cui al comma 1, la proroga e' concessa per un  periodo  non
          superiore a due anni. In sede di concessione della  proroga
          prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
          ulteriori  obiettivi  di   contenimento   dei   trattamenti
          economici da corrispondere ai  componenti  privilegiando  i
          compensi  collegati  alla  presenza   rispetto   a   quelli
          forfetari od  onnicomprensivi  e  stabilendo  l'obbligo,  a
          scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui  sede
          di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 
          3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del  Ministro  competente,  sono  individuati  gli
          organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei  criteri
          di cui ai precedenti commi, in modo tale da  assicurare  un
          ulteriore contenimento della spesa non inferiore  a  quello
          conseguito  in  attuazione  del  citato  articolo  29   del
          decreto-legge n. 223 del 2006. 
          4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo
          29 del  citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita
          all'anno 2006 si  applica  agli  organismi  collegiali  ivi
          presenti istituiti dopo la data di entrata  in  vigore  del
          citato decreto-legge. 
          5.  Al  fine  di  eliminare  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza  dei
          servizi  e  la  razionalizzazione   delle   procedure,   le
          strutture  amministrative  che   svolgono   prevalentemente
          attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
          riconducibili  a  funzioni  istituzionali   attribuite   ad
          amministrazioni dello Stato centrali  o  periferiche,  sono
          soppresse e le relative  competenze  sono  trasferite  alle
          Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 
          6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: 
          a) Alto Commissario per  la  prevenzione  ed  il  contrasto
          della  corruzione  e  delle   altre   forme   di   illecito
          all'interno   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo  1  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  e
          successive modificazioni.; 
          b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
          all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
          2005, n. 80  e  all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81; 
          c)  Commissione  per  l'inquadramento  del  personale  gia'
          dipendente da organismi militari  operanti  nel  territorio
          nazionale nell'ambito  della  Comunita'  Atlantica  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 . 
          6-bis. Le funzioni delle  strutture  di  cui  al  comma  6,
          lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
          puo' delegare un sottosegretario di Stato. 
          7.   Le   amministrazioni   interessate   trasmettono    al
          Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze   - Dipartimento   della
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  - i  provvedimenti   di
          attuazione del presente articolo. 
          8. Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai  sensi  del
          presente articolo rimangono in carica per 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto al  fine  di
          gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
          derivanti  dal  presente   articolo   sono   destinati   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.».