Art. 46 
 
                           Accreditamento 
 
    1. Per le attivita' di verifica sono  Organi  di  accreditamento,
per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della  norma
europea  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020,  e  per   gli   Organismi   di
certificazione del sistema di controllo interno di qualita'  coerente
con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001,  gli  enti  partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA). 
    2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente  regolamento,  sono  disciplinate  le  modalita'  e  le
procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A,
B e C e di accertamento  per  gli  Organismi  di  certificazione  del
sistema di controllo interno di qualita'  coerente  con  i  requisiti
della norma UNI EN ISO 9001.