Art. 48 
 
Verifica  attraverso  strutture  tecniche   esterne   alla   stazione
                             appaltante 
 
    1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di  cui  all'articolo
47, comma 1, nonche' nei casi di carenza di  organico,  accertata  ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione  appaltante,
per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di
servizi  avente  ad  oggetto  la  verifica  della  progettazione,  ai
seguenti soggetti: 
    a) per  verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e
di tipo C, accreditati ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17020  da  enti  partecipanti  all'European  cooperation  for
accreditation (EA) secondo le disposizioni previste  dal  decreto  di
cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi  devono  garantire
l'assoluta   separazione,    sul    piano    tecnico,    procedurale,
amministrativo e finanziario, tra le  attivita'  ispettive  ed  altre
attivita' con  queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali  Organismi
devono aver costituito  al  proprio  interno  una  struttura  tecnica
autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti, in cui  sia
accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure  che
ne  garantiscano  l'indipendenza  e   l'imparzialita';   i   predetti
Organismi devono altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione
dell'intervento da verificare, di  non  essere  nelle  situazioni  di
incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non  avere  in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di  natura
professionale  e  commerciale  con   i   soggetti   coinvolti   nella
progettazione in caso  di  progettazione  affidata  a  professionisti
esterni.  I  predetti  Organismi   di   ispezione   devono   altresi'
impegnarsi,  al  momento  dell'affidamento   dell'incarico,   a   non
intrattenere rapporti di natura professionale  e  commerciale  con  i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica  per  i
tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico; 
    b) per  verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
inferiore a 20 milioni di euro: 
    1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con  le  predette
limitazioni; 
    2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere  d),  e),
f), f-bis, g) e h), del codice che  devono  disporre  di  un  sistema
interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso  il  possesso
della certificazione di conformita'  alla  norma  UNI  EN  ISO  9001,
rilasciata  da  Organismi  di  certificazione  accreditati  da   enti
partecipanti all'European cooperation for  accreditation  (EA);  tale
certificazione e' emessa secondo le disposizioni previste dal decreto
di cui all'articolo  46,  comma  2,  in  termini  tali  da  garantire
l'assoluta  separazione  sul  piano  tecnico  e  procedurale  tra  le
attivita' ispettive ed  altre  attivita'  con  queste  potenzialmente
conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno
una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei
progetti,  in  cui  sia   accertata   mediante   la   certificazione,
l'applicazione di  procedure  che  ne  garantiscano  indipendenza  ed
imparzialita'; i predetti soggetti  devono  altresi'  dimostrare,  in
relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di
non essere nelle situazioni di incompatibilita' di  cui  all'articolo
50, comma 4, e di non avere in corso  e  di  non  avere  avuto  negli
ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con  i
soggetti coinvolti  nella  progettazione  in  caso  di  progettazione
affidata  a  professionisti  esterni.  I  soggetti  devono   altresi'
impegnarsi,  al  momento  dell'affidamento   dell'incarico,   a   non
intrattenere rapporti di natura professionale  e  commerciale  con  i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica  per  i
tre anni successivi decorrenti dalla  conclusione  dell'incarico.  Il
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
puo' accertare, con controlli a campione,  l'effettiva  coerenza  del
sistema interno di controllo di qualita' con i requisiti della  norma
UNI EN ISO 9001. 
    2. Per  verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali  ed  inferiore  alla
soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),  del  codice  per
opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal  possesso  della
certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001. 
    3. Il Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici puo' accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A
e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC  17020  e
accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario
di controllo di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI  EN
ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  alla
verifica, attraverso strutture  esterne  previste  dall'articolo  29,
dell'allegato XXI, al codice. 
    4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare
di essere in possesso dei requisiti  minimi  di  partecipazione  alla
gara per l'affidamento dei servizi avente  ad  oggetto  la  verifica,
individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50. 
 
              Note all'art. 48 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7. Nel caso in cui  l'organico  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del responsabile del  procedimento,  secondo  quanto
          attestato dal dirigente competente, i compiti  di  supporto
          all'attivita' del  responsabile  del  procedimento  possono
          essere affidati, con le  procedure  previste  dal  presente
          codice  per  l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai
          soggetti  aventi  le  specifiche  competenze  di  carattere
          tecnico,   economico   -    finanziario,    amministrativo,
          organizzativo, e legale,  che  abbiano  stipulato  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali." 
              - Il  testo  dell'articolo  90,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              <<Art.  90.  Progettazione  interna  ed  esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici. 
              (artt. 17 e 18, L. n. 109/1994) 
              1.   Le   prestazioni   relative   alla   progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
              a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
              b)  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
              c) dagli organismi di altre  pubbliche  amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
              d) da liberi professionisti singoli od associati  nelle
          forme di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
              e) dalle societa' di professionisti; 
              f) dalle societa' di ingegneria; 
              f-bis)  da  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
              g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
          di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e  h)  ai  quali  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in  quanto
          compatibili; 
              h) da consorzi stabili di societa' di professionisti  e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
          dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
          tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso  di
          operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
          dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
          consorzio stabile. Ai fini della partecipazione  alle  gare
          per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il   fatturato
          globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
          da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel
          decennio  precedente   e'   incrementato   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente  legge;
          ai consorzi stabili di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e  di  cui
          all'articolo 253, comma 8.>> 
              - Per il testo dell'articolo 28, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          note all'art 47. 
              - Il testo dell'articolo  29,  dell'allegato  XXI,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  29  (Verifica  attraverso   strutture   tecniche
          esterne all'amministrazione) - 1. Nei casi  di  inesistenza
          delle condizioni di cui all'articolo precedente,  comma  1,
          nonche' nei casi di carenza di adeguate professionalita' in
          organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del
          codice,   la   Stazione   appaltante,   su   proposta   del
          responsabile del procedimento  o  direttamente  tramite  lo
          stesso responsabile  del  procedimento,  con  le  modalita'
          previste dal codice, affida l'appalto di servizi avente  ad
          oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: 
              a) per verifiche  di  progetti  di  lavori  di  importo
          superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di  controllo,
          accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
          17020 da enti  partecipanti  all'European  Cooperation  for
          Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A; 
              b) per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a 20 milioni di euro: 
              ai soggetti di cui alla lettera a); 
              ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,  lettere
          d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di  un
          sistema  interno  di  controllo  di  qualita',   dimostrato
          attraverso il possesso della certificazione di  conformita'
          alla norma UNI EN ISO  9001,  rilasciata  da  organismi  di
          certificazione    accreditati    da    enti    partecipanti
          all'European  Cooperation  for  Accreditation  (EA);   tale
          certificazione  dovra'  essere  emessa  in  conformita'  ad
          apposite   linee   guida   predisposte   dagli   enti    di
          accreditamento riconosciuti a livello  europeo  in  termini
          tali da garantire l'assoluta separazione sul piano  tecnico
          procedurale tra le attivita' ispettive ed  altre  attivita'
          con  queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali   soggetti
          dovranno aver costituito al proprio interno  una  struttura
          tecnica autonoma dedicata  all'attivita'  di  verifica  dei
          progetti e in cui sia accertata mediante la  certificazione
          l'applicazione   di   procedure   che    ne    garantiscano
          indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti dovranno
          altresi' dimostrare, in relazione  alla  progettazione  del
          singolo intervento  da  verificare,  di  non  essere  nelle
          situazioni  di  incompatibilita'  di   cui   al   comma   5
          dell'articolo 31 e di non avere in corso  e  di  non  avere
          avuto  negli   ultimi   tre   anni   rapporti   di   natura
          professionale e commerciale con i soggetti coinvolti  nella
          progettazione oggetto della  verifica.  I  soggetti  devono
          altresi'    impegnarsi    per    iscritto    al     momento
          dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti
          di  natura  professionale  e  commerciale  con  i  soggetti
          coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per  i
          due   anni   successivi   decorrenti   dalla    conclusione
          dell'incarico. 
              2. Gli organismi  e  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          dovranno dimostrare di essere  in  possesso  dei  requisiti
          minimi di partecipazione alla gara  per  l'affidamento  dei
          servizi avente ad oggetto la  verifica,  individuati  dalla
          stazione appaltante come previsto all'art. 31."