Art. 49 Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica 1. Il responsabile del procedimento puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti. 2. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente. 3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalita' di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica lo studio di fattibilita' e il documento preliminare alla progettazione, nonche' il disciplinare di incarico della progettazione. 4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. 5. L'affidamento dell'incarico di verifica e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo. 6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralita' di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo. 7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.
Note all'art. 49 - Il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001, recante “Corrispettivi delle attivita' di progettazione e delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche” e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.