Art. 49 
 
      Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica 
 
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'  utilizzare,   come
criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo  delle
attivita' di verifica del  progetto  affidate  a  strutture  tecniche
esterne alla stazione appaltante, quanto previsto  dalla  Tabella  B6
del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile  2001  e  suoi
aggiornamenti. 
    2. L'attivita' di verifica della  progettazione,  con  esclusione
dell'attivita' di  verifica  relativa  ai  livelli  di  progettazione
verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla
stazione appaltante, e' affidata unitariamente. 
    3. Il responsabile del procedimento individua, nella  lettera  di
incarico, nel caso di verifica ai sensi  dell'articolo  47,  e  negli
atti di gara, nel caso di verifica  ai  sensi  dell'articolo  48,  le
modalita'   di   verifica   degli   elaborati   che   compongono   la
progettazione, secondo quanto previsto  agli  articoli  52  e  53,  e
fornisce al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica lo  studio
di  fattibilita'  e  il  documento  preliminare  alla  progettazione,
nonche' il disciplinare di incarico della progettazione. 
    4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di
verifica,  fanno   carico   agli   stanziamenti   previsti   per   la
realizzazione dei singoli interventi. 
    5. L'affidamento dell'incarico di verifica e'  incompatibile  con
lo svolgimento per il  medesimo  progetto  della  progettazione,  del
coordinamento   della   medesima,   della   direzione   lavori,   del
coordinamento della sicurezza e del collaudo. 
    6. Le stazioni appaltanti  possono  procedere  all'individuazione
del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le  procedure
di  cui  agli  articoli  50  e  51,  anche  per  una  pluralita'   di
progettazioni analoghe, stimando  complessivamente  il  corrispettivo
dei singoli incarichi nel rispetto di quanto  previsto  al  comma  1,
primo periodo. 
    7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di
adeguata  polizza  assicurativa   ai   sensi   di   quanto   previsto
all'articolo 57. 
 
              Note all'art. 49 
              - Il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile
          2001,   recante   “Corrispettivi   delle    attivita'    di
          progettazione e delle altre attivita', ai  sensi  dell'art.
          17, comma 14-bis, della L. 11  febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive  modifiche”   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.