Art. 50 
 
              Requisiti per la partecipazione alle gare 
 
    1. I requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti  con
riguardo ai seguenti elementi: 
    a) fatturato globale per servizi di  verifica,  realizzato  negli
ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una  misura  non
inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio  di
verifica; 
    b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno  due
appalti di servizi di verifica  di  progetti  relativi  a  lavori  di
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto
dell'appalto da  affidare  e  di  natura  analoga  allo  stesso.  Per
l'individuazione di servizi di verifica analoghi  si  fa  riferimento
alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge
2 marzo 1949, n. 143. 
    2.  Il  soggetto  che   concorre   all'affidamento   dell'appalto
individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo  di  lavoro
di  verifica  nella  persona  di  un   laureato   in   ingegneria   o
architettura, abilitato all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci  anni  ed  iscritto  al  relativo   albo   professionale,   che
sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo  di  ispezione
nonche' il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7. 
    3. Alle procedure di  affidamento  delle  attivita'  di  verifica
possono  partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i  soggetti
accreditati come Organismi di ispezione  di  tipo  A  e  di  tipo  C,
nonche', per verifiche di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di  cui  all'articolo  90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h),  del  codice  che  siano
nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma  1,  lettera  b).  Per
verifiche di progetti relativi a lavori di  importo  superiore  a  20
milioni di euro, l'accreditamento,  ai  sensi  della  predetta  norma
europea come Organismi di ispezione di tipo  A  e  di  tipo  C,  deve
essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma  associata.
In caso di associazione temporanea la mandataria deve  possedere  una
quota, in misura almeno pari al cinquanta  per  cento  dei  requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione
appaltante; la  restante  percentuale  deve  essere  posseduta  dalle
mandanti. La stazione appaltante puo' richiedere  alle  mandanti  una
percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in  misura
non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi. 
    4. Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non  deve
partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente ne' alla
gara per l'affidamento della progettazione ne' alla  redazione  della
stessa in qualsiasi suo livello. 
    5. Il mancato rispetto di quanto previsto  al  comma  4  comporta
l'esclusione per  cinque  anni  dalle  attivita'  di  verifica  e  la
comunicazione, da  parte  del  responsabile  del  procedimento,  agli
Organi di accreditamento. 
 
              Note all'art. 50 
              - La legge 2 marzo 1949, n. 143, recante  “Approvazione
          della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”,
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  19
          settembre1949, S. O.. 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma 1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 48.