Art. 54 
 
          Estensione del controllo e momenti della verifica 
 
    1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti  i  livelli  di
progettazione  e  contestualmente  allo  sviluppo  degli  stessi;  il
responsabile del procedimento pianifica l'attivita'  di  verifica  in
funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti
di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 
    2. Le verifiche, come indicate agli  articoli  52  e  53,  devono
essere adeguate al livello progettuale in esame  e  costituiscono  la
base  di  riferimento;  il  loro   livello   puo'   essere   comunque
semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione  alla
natura e alla complessita' dell'opera. 
    3. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali o
di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di verifica, di cui si  ha
evidenza oggettiva, possono essere  adottati,  a  seconda  dei  casi,
metodi di controllo "a campione" o "a comparazione". 
    4. Nel caso di verifiche precedentemente  espletate,  l'attivita'
di controllo successiva puo' essere svolta  sulle  parti  costituenti
modifica  o  integrazione  della  documentazione   progettuale   gia'
esaminata. 
    5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione  incaricati
della verifica, possono supportare il responsabile  del  procedimento
anche nell'attivita' di verifica delle offerte  anomale  in  sede  di
gara e delle perizie di variante in corso d'opera. 
    6.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  verifica   deve   essere
documentato  attraverso  la  redazione  di   appositi   verbali,   in
contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto  preposto
alla verifica. 
    7. Il rapporto conclusivo del  soggetto  preposto  alla  verifica
riporta le risultanze  dell'attivita'  svolta  e  accerta  l'avvenuto
rilascio da parte del direttore lavori  della  attestazione,  di  cui
all'articolo 106, comma 1.