Art. 57 
 
                              Garanzie 
 
    1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita'  di
verifica ha le seguenti caratteristiche: 
    a)  nel  caso  di  polizza  specifica  limitata  all'incarico  di
verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 
    1. non inferiore al cinque per cento del valore  dell'opera,  con
il limite di 500.000 euro,  per  lavori  di  importo  inferiore  alla
soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 
    2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori,  con
il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori  di  importo  pari  o
superiore alla predetta soglia. 
    Per opere di particolare complessita' puo'  essere  richiesto  un
massimale  superiore  a  1.500.000  euro  fino  al  venti  per  cento
dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro. 
    b) nel caso in  cui  il  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di
verifica sia  coperto  da  una  polizza  professionale  generale  per
l'intera attivita', detta polizza deve  essere  integrata  attraverso
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che  garantisca
le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto. 
 
              Note all'art. 57 
              -  per  il  testo   dell'articolo   28,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 47.