Art. 31 
 
Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della  legge  27
                        dicembre 2006, n. 296 
 
  1. Per le regioni e gli enti locali, nonche' per  tutti  gli  altri
enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso  agevolato
non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di
cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Con la convenzione prevista all'articolo 1,  comma  1115,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresi', gli oneri  di
gestione del fondo  rotativo  di  cui  al  comma  1110  del  medesimo
articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e  Prestiti  SpA.  La
copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50 per cento  su
base annua, e' disposta a valere sulle risorse annualmente  confluite
nel medesimo  fondo  provenienti  dal  bilancio  dello  Stato  e  dai
rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1110, 1111
          e 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "1110. Per il finanziamento  delle  misure  finalizzate
          all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla  legge  1°
          giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera  CIPE  n.  123
          del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 2003,  e  successivi  aggiornamenti,  e'
          istituito un Fondo rotativo. 
              1111. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.   281,   individua   le   modalita'   per
          l'erogazione  di  finanziamenti  a  tasso  agevolato  della
          durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici
          o privati. Nello stesso termine, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' individuato il  tasso  di
          interesse da applicare." 
              "1115. Il Fondo di  cui  al  comma  1110  e'  istituito
          presso la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  apposita
          convenzione ne sono definite le modalita' di  gestione.  La
          Cassa  depositi  e  prestiti   Spa   puo'   avvalersi   per
          l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli  atti  connessi
          alla gestione dei finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'
          istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche  in
          modo  da  assicurare  una  omogenea  e  diffusa   copertura
          territoriale."