Art. 56 Funzioni in materia scolastica 1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.