Art. 56 
 
 
                   Funzioni in materia scolastica 
 
  1. Il  capo  dell'ufficio  consolare,  nei  riguardi  delle  scuole
italiane e di tutte le altre  istituzioni  e  attivita'  d'assistenza
scolastica, operanti nella circoscrizione, a  carico  dello  Stato  o
sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione  nazionale  ed
in armonia con la legislazione locale, le funzioni che  competono  ai
dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve  le
funzioni  spettanti  al  Direttore  generale  per  la  promozione   e
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.