Art. 30 
 
                       Esigenze indifferibili 
 
  1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre
2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400
milioni". 
  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo
restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente provvedimento;  l'aliquota  della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  "ed  alle
entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4". 
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; 
    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  "a  decorrere  dall'anno
2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013". 
  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di
cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
  6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: 
    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle
fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e
diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia
dei Lincei; 
    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  il
funzionamento dell'Accademia della Crusca. 
  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,
pari a due milioni di euro annui, si provvede  mediante  utilizzo  di
una quota parte, a  valere,  per  un  importo  corrispondente,  sulle
risorse aggiuntive di cui all'articolo 1,  comma  1,  lett.  b),  del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  destinate  alla  spesa  di  parte
corrente. 
  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto
legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel
limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto
Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il
reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario
anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla
votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente
comma ed i relativi oneri.