Art. 56 
 
 
                     Norma nel settore edilizio 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.