Art. 42
Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio
1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione puo' disporre
assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di
servizio, nonche' ai nuclei specialistici, per un periodo non
superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di
servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di
straordinaria rilevanza.
2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o,
previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori
regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni
sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei
specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale
in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti
nel territorio regionale e interregionale.
3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale
che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della
disponibilita' e delle graduatorie.
4. Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni
temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla
corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni
vigenti in materia.
5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al
presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale
decentrato.