Art. 34 
 
Misure urgenti per le attivita' produttive,  le  infrastrutture  e  i
trasporti, i servizi pubblici  locali,  la  valorizzazione  dei  beni
                        culturali ed i comuni 
 
  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, come modificato dall'articolo  38,  comma
4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e  dal  comma  1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105,  convertito  con  la
legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  31  dicembre  2013».  La
scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e criteri di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010. 
  2. All'articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «dal  Ministero  della  difesa
per  i  suoi  specifici  compiti  istituzionali»  sono  inserite   le
seguenti: «e di quelle destinate alle finalita' del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa  con  il  Ministero
della difesa» sono inserite le seguenti: «e con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  3. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria,  in
attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  e'
autorizzato  ad  assumere,   in   via   transitoria,   venti   piloti
professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in
anno sino ad un massimo di tre anni. 
  4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede  a  determinare
il contingente dei posti  da  destinare  alle  singole  categorie  di
impiego ed i requisiti minimi di cui  i  piloti  da  assumere  devono
essere in possesso. 
  5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  3  e  4  e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente. 
  6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da
3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed  a  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le  funzioni  di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere b),  c),  d),  e)  ed  f),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,». 
  8. Per  far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'
eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati. 
  9. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili
relative  alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS  S.p.A.,
nell'ambito dei contratti di programma per  gli  anni  2007,  2008  e
2009, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo  conservate  nel
conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente  capitolo  del
bilancio di previsione dello Stato. 
  10. All'articolo  32  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati  ai  sensi  dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6.». 
  11. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottarsi entro sei mesi. 
  12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai  trenta  anni,
prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni.  La  disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo
periodo di vigenza alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata
informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,
indicando le compensazioni economiche se previste. 
  14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma  13  deve
essere pubblicata entro  la  data  del  31  dicembre  2013.  Per  gli
affidamenti per i quali non e' prevista una  data  di  scadenza,  gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza  dell'affidamento,  pena  la   cessazione   dell'affidamento
medesimo alla data del 31 dicembre 2013. 
  15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020. 
  16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi
pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza  economica  sono  effettuate
unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali  e  omogenei  di
cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo  istituiti
o designati ai sensi del medesimo comma.». 
  17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' abrogato. 
  18.  I  commi  da  13  a  15  non  si  applicano  al  servizio   di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  il  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e  alla
legge 23 agosto 2004, n. 239,  nonche'  la  gestione  delle  farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,». 
  20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari  1.770.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  21. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
  22. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma  21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.