Art. 36 
 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi  rischi
e gli altri fondi o riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
dello Stato, delle regioni e di altri enti  pubblici  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono
attribuite unitariamente al patrimonio, anche a  fini  di  vigilanza,
dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  disposizioni
dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
si applicano alle obbligazioni e  titoli  similari  e  alle  cambiali
finanziarie, emesse da societa' non  emittenti  strumenti  finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sottoscritte  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 che non  detengano,  anche  per  il  tramite  di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del  2  per  cento
del capitale o del patrimonio della societa' emittente. A  tale  fine
si tiene conto anche  delle  partecipazioni  detenute  dai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.»; 
  b) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  "Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; 
  c) il comma 16 e' abrogato; 
  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»; 
  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale
somma e' proporzionale al  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni."; 
  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di  subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se  non  nei
limiti  dei  dividendi  sull'utile  dell'esercizio,   la   componente
variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di   specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in  diminuzione  del  reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il  corrispettivo  non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.  Ad  ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati  da
detta somma."; 
  g)  dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.   La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Il  contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
  b) il numero 1) e' soppresso; 
  c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito
dalla legge 9 aprile 2009,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle
parti con l'assistenza di una  o  piu'  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che  hanno
partecipato alla redazione finale dell'accordo. 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani."; 
  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo  166  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW;". 
  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: 
  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle
attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di
fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  ad
uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del
c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affitto
siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»". 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,  comma  2,  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo  economico
concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla  precitata
legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore  relativi
alla validita' tecnologica e alla  valutazione  economico-finanziaria
del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato.