Art. 37 
 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
             Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 
 
  1.  La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai   Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  azione  coesione  puo'
prevedere il finanziamento delle tipologie  di  agevolazioni  di  cui
alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  in  favore  delle
imprese  di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o   che   si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009,
ricadenti nelle regioni ammissibili  all'obiettivo  «Convergenza»  ai
sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.   1083/2006   del
Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  e  successive  modificazioni.  Le
predette agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
agli  aiuti  di  importanza  minore  («de  minimis»)   e   successive
modificazioni. 
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.