Art. 38 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 
  b) all'articolo 10,  primo  comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente:  «5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
effettuati  per  conto  dei  contribuenti,  a  norma  di   specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,
2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014, con le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 1 del presente articolo; 
  b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 
  c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017,  con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29; 
  d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92  milioni
di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e
29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32   del   decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente
bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui alle lettere b), ii)  e
iv), del comma 1, dell'articolo 32 , del predetto decreto legislativo
n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.