Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria (legge 28 febbraio 1985,
                           n. 47, art. 46)

  1. In   deroga   alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49,  le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  tasse ed imposte indirette
sugli  affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,
qualora   ricorrano   tutti   i   requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  agevolative  ed  a  condizione  che  copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto
da  registrare,  all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in
via  provvisoria  le  agevolazioni  deve  essere prodotta, al momento
della  registrazione  dell'atto,  copia  della domanda di permesso in
sanatoria  presentata  al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal  comune  stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve    presentare   al   competente   ufficio   dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta  dell'ufficio,  dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
  2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  49, per i
fabbricati  costruiti  senza  permesso  o in contrasto con la stesso,
ovvero  sulla  base di permesso successivamente annullato, si applica
la  esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano
i  requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu'
dei  quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere
dal   17 marzo   1985.   L'esenzione  si  applica  a  condizione  che
l'interessato  ne  faccia  richiesta  all'ufficio  competente del suo
domicilio  fiscale,  allegando copia della domanda indicata nel comma
precedente  con  la  relativa  ricevuta  rilasciata  dal comune. Alla
scadenza  di  ogni  anno dal giorno della presentazione della domanda
suddetta,  l'interessato,  a  pena  di  decadenza  dai benefici, deve
presentare,  entro  novanta  giorni  da  tale  scadenza,  all'ufficio
competente  copia  del  provvedimento  definitivo  di sanatoria, o in
mancanza   di  questo,  una  dichiarazione  del  comune,  ovvero  una
dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
  3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta  il  pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre  imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi
di mora stabiliti per i singoli tributi.
  4. Il  rilascio  del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di  opere  abusivamente  realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano  tutti  i  requisiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni
agevolative,  la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49.
  5. In  attesa  del  provvedimento  definitivo  di sanatoria, per il
conseguimento  in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,
deve  essere  prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in
sanatoria,  corredata  della  prova  del pagamento delle somme dovute
fino  al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
  6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.