Art. 30 (R)
                           Regola generale
  1.  Se  il  bene  da  espropriare  appartiene  ad  un minore, ad un
interdetto,  ad  un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia   la  libera  facolta'  di  alienare  immobili,  gli  atti  del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)