Art. 31 (R)
                    Disposizioni sulla indennita'
  1.  I  tutori  e  gli  altri  amministratori  dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale
civile   per  la  determinazione  consensuale  o  per  l'accettazione
dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per
la  conclusione  dell'accordo  di cessione. (R)   2. Se lo Stato o un
altro   ente   pubblico   e'  titolare  del  bene,  si  applicano  le
disposizioni riguardanti la transazione. (R)   3. Le somme depositate
per  le  indennita' di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un
interdetto,  ad  un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia  la  libera  facolta'  di alienare immobili, non possono essere
riscosse  dal  tutore  o  dagli altri amministratori, salvo che siano
impiegate  con  le formalita' prescritte dalle leggi civili. (R)   4.
Non   occorre   alcuna   approvazione   per   accettare  l'indennita'
determinata   dai   tecnici  ai  sensi  dell'articolo  21  o  per  la
conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)