Art. 45. 
 
 
  Nella prima attuazione del presente decreto i posti  che  risultino
disponibili  nel  grado  nono  dei   ruoli   del   personale   civile
appartenente ai gruppi A e B, dopo il collocamento dei funzionari che
vi hanno diritto a norma del precedente articolo 33  sono  conferiti,
in  primo  luogo,  secondo  l'ordine  di  anzianita'  nel  ruolo,  ai
segretari, ragionieri od equiparati del ruolo rispettivo che  abbiano
giu' conseguito l'idoneita' per la nomina al grado  superiore  e,  in
secondo luogo, ai  segretari,  ragionieri  od  equiparati  che  siano
designati secondo apposita  graduatoria  formata  nei  modi  previsti
dalla lettera b) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290. 
 
  Dopo l'attuazione del disposto dal precedente comma, i posti che si
rendano vacanti, entro  il  triennio  dalla  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nei gradi di primo segretario, primo  ragioniere  o
equiparati, saranno conferiti, salvo  quanto  stabilisce  il  secondo
comma del successivo art. 46, secondo le norme di cui all'art. 18 del
citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Pero'  il  termine  dei
sei od otto anni  di  servizio  nel  grado,  stabilito  dall'articolo
stesso, deve essere compiuto alla data di convocazione del  consiglio
di amministrazione che deve compilare la graduatoria di merito. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.