Art. 45. Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado nono dei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi A e B, dopo il collocamento dei funzionari che vi hanno diritto a norma del precedente articolo 33 sono conferiti, in primo luogo, secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo, ai segretari, ragionieri od equiparati del ruolo rispettivo che abbiano giu' conseguito l'idoneita' per la nomina al grado superiore e, in secondo luogo, ai segretari, ragionieri od equiparati che siano designati secondo apposita graduatoria formata nei modi previsti dalla lettera b) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Dopo l'attuazione del disposto dal precedente comma, i posti che si rendano vacanti, entro il triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, nei gradi di primo segretario, primo ragioniere o equiparati, saranno conferiti, salvo quanto stabilisce il secondo comma del successivo art. 46, secondo le norme di cui all'art. 18 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Pero' il termine dei sei od otto anni di servizio nel grado, stabilito dall'articolo stesso, deve essere compiuto alla data di convocazione del consiglio di amministrazione che deve compilare la graduatoria di merito. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.