Art. 134. 
 
  Le somme cosi' fissate saranno depositate presso le tesorerie delle
Provincie a disposizione dell'Amministrazione forestale, cui  saranno
consegnate, a  misura  del  bisogno,  con  ordini  di  pagamento  del
prefetto della Provincia, al quale gli  ispettori  forestali  daranno
conto, a norma delle disposizioni vigenti  sulla  contabilita'  dello
Stato.