Art. 47.
      (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

   1.   Per   il   finanziamento   del   piano   straordinario  delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale
e  locale,  individuate  dal  CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo'
intervenire,  per fini di interesse generale, anche in collaborazione
con  altre  istituzioni  finanziarie, a favore di soggetti pubblici e
privati  ai  quali  fanno  carico  gli  studi,  la  progettazione, la
realizzazione  e  la  gestione  delle  opere,  mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di
prestazioni  di  garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che
non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
   2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni
di  cui  al  comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento
prevista  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi
rivenienti  dal  collocamento  sul  mercato  italiano  ed  estero  di
specifici  prodotti  finanziari,  attraverso  la  societa' per azioni
Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
   3.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e
prestiti  in  via  sussidiaria  rispetto ai finanziamenti concessi da
banche  o  intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto di cui al comma 4. Gli
interventi  della  Cassa  depositi  e  prestiti non possono essere di
ammontare  superiore  al  50  per  cento dell'importo complessivo del
Finanziamento,  privilegiando  la  realizzazione  delle  opere con la
forma della finanza di progetto.
   4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta della
Cassa  depositi  e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, fissa con proprio decreto limiti,
condizioni  e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche
della prestazione di garanzie.
   5.  Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e
per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente
articolo,  al  comma  4  dell'articolo  70 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "I  rapporti di lavoro dei
dipendenti  dei  predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti:
"nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:
   "Le  predette  aziende  o  enti"  sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti:
"e dalla Cassa depositi e prestiti".
   6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti
a  garantire  l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole,
con  particolare  riferimento  agli  interventi  di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
   7.  Restano  a  carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli  interessi  relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al
limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
   8.  All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
1,  lettera  f),  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "I
mutui  eventualmente  non  contratti  nell' anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003".
   9.  All'articolo  54,  comma  13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite
le   seguenti:   "ad   eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed
istituzioni  internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato  partecipi,  vincolate  per  statuto a concedere mutui solo per
finalita' specifiche di interesse pubblico".
   10.  A  valere  sulle  risorse  destinate  dalla presente legge al
rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
una  somma  pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la
progettazione  di interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico,  nel  quadro  delle  iniziative  volte  al perseguimento
dell'obiettivo  di  definizione  organica del piano di localizzazione
degli  uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n.
396  del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative  ai  predetti  interventi  entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
 
             Note all'art. 47:
                 -  Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile
          e' il seguente:
                 "Art.   2359   (Societa'   controllate   e  societa'
          collegate). Sono considerate societa' controllate:
                   1)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                   2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                   3)  le societa' che sono sotto influenza dominante
          di  un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari vincoli
          contrattuali con essa.
                 Ai  fini  dell'applicazione  dei  numeri 1) e 2) del
          primo  comma si computano anche i voti spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
                 Sono  considerate  collegate le societa' sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
                 -  Il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 284 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1999,
          n.  192)  e'  il seguente: "Riordino della Cassa depositi e
          prestiti,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  70,  comma  4, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche), come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
                 "4.  Le  aziende  e  gli  enti  di  cui  alle  leggi
          26 dicembre  1936,  n.  2174, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  13 luglio  1984,  n. 312, 30 maggio 1988, n.
          186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
          30 dicembre  1986,  n.  936,  decreto legislativo 25 luglio
          1997,  n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
          prestiti,   sono   regolati   da  contratti  collettivi  ed
          individuali  in base alle disposizioni di cui agli articoli
          2,  comma  2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
          Le  predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti,
          sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e dalla Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.".
                 -  Il  titolo  della  legge  14 agosto  1971, n. 817
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 ottobre 1971, n.
          261),  e' il seguente: "Disposizioni per il rifinanziamento
          delle   provvidenze   per   lo  sviluppo  della  proprieta'
          coltivatrice.".
                 - Il testo vigente dell'art. 50, comma 1, lettera f)
          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione),  come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
                 "Art.   50   (Rifinanziamento   dei   programmi   di
          investimento).  -  1.  Al  fine  di  agevolare  lo sviluppo
          dell'economia  e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
          finanziamenti:
                   a)-e) (Omissis);
                   f)  per  le  finalita'  e  con le modalita' di cui
          all'art.  19  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo
          priorita'  stabilite  dal  Ministero di grazia e giustizia,
          gli  enti  locali  possono  contrarre  mutui  con  la Cassa
          depositi  e  prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo
          importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente
          non  contratti  nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno
          2003.  Per  far  fronte  al  relativo onere per capitale ed
          interessi e' autorizzato il limite di impegno quindicennale
          di lire 80 miliardi dall'anno 2000;".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art. 54, comma 13, della
          legge   27 dicembre   1977,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "13.  Sono  abrogate  le  norme  che  autorizzano la
          contrazione  di  mutui  da  parte  del  Tesoro  destinati a
          specifiche  finalita',  ivi comprese quelle di cui al comma
          12  dell'art.  2  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad
          eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed  istituzioni
          internazionali  o  comunitarie,  al cui capitale o fondo lo
          Stato  partecipi,  vincolate  per statuto a concedere mutui
          solo  per  finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
          relative   spese   pluriennali   si   provvede  nei  limiti
          risultanti    dalla   tabella   F   allegata   alla   legge
          finanziaria".
                 -  Il  testo  vigente  dell'art.  1  della  legge 15
          dicembre  1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della
          Repubblica    -   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          27 dicembre 1990, n. 300), e' il seguente:
                 "Art. 1 (Obiettivi). 1. Sono di preminente interesse
          nazionale  gli  interventi  funzionali  all'assolvimento da
          parte  della  citta'  di  Roma  del ruolo di capitale della
          Repubblica e diretti a:
                   a) realizzare  il  sistema direzionale orientale e
          le    connesse   infrastrutture,   anche   attraverso   una
          riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante
          est  della  citta', nonche' definire organicamente il piano
          di  localizzazione  delle sedi del Parlamento, del Governo,
          delle   amministrazioni   e  degli  uffici  pubblici  anche
          attraverso  il conseguente programma di riutilizzazione dei
          beni pubblici;
                   b) conservare    e   valorizzare   il   patrimonio
          monumentale,   archeologico   e  artistico,  creare  parchi
          archeologici  ed  in particolare quello dell'area centrale,
          dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il
          sistema dei parchi urbani e suburbani, nonche' acquisire le
          aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di
          Villa Ada;
                   c) assicurare     la    piu'    efficace    tutela
          dell'ambiente   e   del  territorio,  anche  attraverso  il
          risanamento  dei  fiumi  Aniene  e  Tevere  e del litorale,
          realizzare  parchi naturali, sportivi e per il tempo libero
          nonche'  interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano
          e  di  riqualificazione  delle  periferie,  ivi comprese le
          opere di carattere igienico-sanitario;
                   d) adeguare  la  dotazione  dei  servizi  e  delle
          infrastrutture  per  la  mobilita'  urbana  e metropolitana
          anche  attraverso  la definizione di un sistema di raccordi
          intermodali   e   di   navigabilita'   del  Tevere  con  la
          sistemazione  della  sua  portualita',  la riorganizzazione
          delle  attivita'  aeroportuali nonche' il potenziamento del
          trasporto  pubblico  su  ferro  con sistemi integrati ed in
          sede propria, sotterranea e di superficie;
                   e) qualificare   le  universita'  e  i  centri  di
          ricerca   esistenti  e  realizzare  nuovi  atenei  e  nuove
          strutture per la scienza e la cultura;
                   f) costituire   un  polo  europeo  dell'industria,
          dello  spettacolo  e  della  comunicazione  e realizzare il
          sistema   congressuale,   fieristico  ed  espositivo  anche
          attraverso  il  restauro, il recupero e l'adeguamento delle
          strutture esistenti;
                   g) provvedere  alla  adeguata  sistemazione  delle
          istituzioni  internazionali operanti in Italia e presenti a
          Roma.".