Art. 80. (Misure di razionalizzazione diverse) 1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: .ilp; a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse; b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse; c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente". 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto. 4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. 5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione. 6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. 7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione. 8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge. 9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL". 11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL". 12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato". 13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento"; b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture". 14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale. 15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare. 17. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'. 18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma. 19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale"; b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio". 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. 23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196". 24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente. 25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco. 26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione". 27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003. 28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile. 29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia' autorizzati. 30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilita'. 31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce. 32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000. 33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002". 34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003". 35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro. 36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate. 38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro. 39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'. 40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003. 41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. 42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005". 44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei". 45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti". 46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata". 47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005. 48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003. 49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. 50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute. 51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543. 52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"; b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale". 53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta. 54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalita' di versamento. 55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa. 56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003. 57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine". 58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003. 60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Note all'art. 80: - Il testo dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a: a) crediti di aiuto concessi ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni; b) crediti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, legge 5 luglio 1961, n. 635, legge 28 febbraio 1967, n. 131, e legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana. 2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi: a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati; b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito; c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale. 3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente". - Il testo vigente dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente: "Art. 26. - Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro". - Il testo vigente dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo costituito presso di esso. 2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. 3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. 4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo". - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) e' il seguente: "Art. 7 (Patrimonio dello Stato S.p.a.). - 1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici e' istituita una societa' per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a. . 2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro. 3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ad altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale. 4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima. 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. 7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o diritto. 9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. 10-bis. 11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui all'art. 8 con le modalita' previste al comma 10. 12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.". - Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'". - Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto dei Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono dei contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. 2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria salvo, quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte dei demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. 3. (Comma abrogato). 4. (Comma abrogato). 5. (Comma abrogato). 6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.". "Art. 4. - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge. 1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente.". - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 332 (norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il seguente: "Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati.". - Il testo del comma 3 - quinquies dell'art. 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3 - quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.". - Il testo del comma 9 dell'art. 22 del testo unico di cui al gia' citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari , da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.". - Il testo del comma 4 dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia. E' data facolta' alIINAIL di accedere al registro informatizzato.". - Il testo del comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.". - Il titolo della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49). - Il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e' il seguente: "Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'. 2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 - septies del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. 3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.". - Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il seguente: "Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio". - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie , nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo; e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'art. 6 con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. 4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. 5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione". - Il testo dell'art. 25 del gia' citato decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. 1 - bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1. 1 - ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1. 3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio. 3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto , "quattro e "quadriennio , contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo , "sette e "settennio ". - Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario). - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e' il seguente: "1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente: "Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". - La legge 3 agosto 1949, n. 623, reca "Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1949, n. 212). - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e' il seguente: "2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica". - Il testo dell'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strale extraurbane principali). - 1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia; d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per entrare o uscire dalla carreggiata. 2. E' fatto obbligo: a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio; c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia. 3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il piu vicino possibile alla striscia di sinistra. 4. In caso di ingorgo e' consentito transilare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. 5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza dei veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10. 7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5. 8. Qualora la natura dei guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano inefficienti le luci di posizione. 9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. 10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. 11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. 11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196. 12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme dcl presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. 14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. 15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni. 16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto dei titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla stazione di entrata. 17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. 18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214. 19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e' punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni. 20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. 21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi". - Il testo del comma 2 dell'art. 73 della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente: "2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto". - Il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e' il seguente: "2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del mediesimo art. 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7". - Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge 6 olicembre 1991, n. 394, e' il seguente: "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'ente: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del parco. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto in parte il parco nazionale. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. 4. Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunita' del parco di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalita': a) cinque, su designazione della comunita' del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalisticoambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente. 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. 6. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'ente parco. 7. Il consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti. 8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12 esprime parere vincolate sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. 8-bis. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione dei consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. 9. Lo statuto dell'ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti. 10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'ente parco, approvati dal Ministro dei tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. 11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. 12. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. 13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge. 14. La pianta organica di ogni ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. 15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'ente parco". - Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 reca "Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso , con sede in Torino" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211 e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561). - Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 55 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva". - Il testo dell'art. 13 della gia' citata legge 1 agosto 2002, n. 166, e' il seguente: "Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo. 2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. 3. (sostituisce il comma 1 dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443). 4. (aggiunge il comma 1-bis, dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443). 5. (aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443). 6. (aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443). 7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge sono inserite le seguenti: "salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici . 8. (sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443). 9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e' autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". - Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), n. 798 e' il seguente: "Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata: a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio - economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento; b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale; c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato; d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale. Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma. Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalita' della presente legge e alle competenze degli enti medesimi. La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma. I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art. 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento". - Il testo del comma 51 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c), dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del decreto - legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati ai rimborso dei danni subiti dai privati". - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' il seguente: "Art. 5. - Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali) e' il seguente: 4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002". - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali) e' il seguente: "Art. 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'art. 4. 2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. 3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva. 4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 4. 5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto. 6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000". - Il testo del comma 1 dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata ai mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 e di 2 milioni di euro per l'anno 2003 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali". - Il testo del comma 18 dell'art. 52 della gia' citata legge n. 448/2001 e' il seguente: "18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione". - Il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu) e' il seguente: "Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno". - Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), e' il seguente: "Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche' dall'art. 4 della presente legge. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, reca: "Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n. 92). - Il testo del comma 17 dell'art. 145 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo". - La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca "Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1990, n. 97). - Il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno, purche' sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987, e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu' breve. (Tale requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998). 2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorita' concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. 3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n 312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditivita' media delle rispettive attivita'". - Il testo dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 220 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), e' il seguente: "Art. 56 (Diritti consolari). - I diritti consolari sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri per il tesoro e per le finanze". - Il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (legge quadro sul settore fieristico), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Riordino degli enti fieristici gia' costituiti e riconosciuti). - 1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa attivita' di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalita' giuridica. 2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1, prevedendone la trasformazione anche in societa' per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione. 3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una societa' per azioni il progetto dovra' identificare anche: a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da parte di enti pubblici e di societa' od enti privati; b) la ripartizione del capitale sociale. 4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di' stima redatta a norma dell'art. 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a). 5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3. 6. Per gli atti di trasformazione in societa' per azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore puo', a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento. 7. 1 benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonche' agli atti relativi ad enti gia' trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo". - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale , nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del secondo comma dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3. 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis". - Il testo dell'art. 141 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti. 3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati. 3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti. 4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata". - Il testo del comma 3 dell'art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti locali) della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente: "3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo". - Il testo dell'art. 44 della gia' citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 4 (Sgravi per i nuovi assunti). - 1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'art. 3. 2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni. 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' dei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferite in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1". - Il testo dell'art. 32 della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente: "Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art. 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente". - Il testo del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM) e' il seguente: "7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto correte infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore". - Il testo del comma 3 dell'art. 156 (Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle societa' del gruppo EFIM) della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: "3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'. Alla gestione delle disponibilita' finanziarie della societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa si applica l'art. 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa". - Il testo del comma 2 dell'art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) della gia' citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente: "2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario". - Il testo del comma 3 dell'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS) della gia' citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione". - Il testo dell'art. 4 del decreto - legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e' il seguente: "Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970. Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni. Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.". - Il testo dell'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316 (Abrogazione dell'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Abrogazione dell'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico. Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine". - Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) e' il seguente: "Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia". - Il testo del comma 4 dell'art. 16 (Rinnovi contrattuali) della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente: "4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004". - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".