Art. 80.
(Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
.ilp;
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo
rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n.
227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del
triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti
per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in
via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla
societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o
promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui
valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai
criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione
d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali
interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni
all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli
enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e
beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti
finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone
ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati
finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali
mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto
dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di
assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale
valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo
di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario
terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di
alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di
immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra
le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento
di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei
ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi'
autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000
unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico
si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale
della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7
milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno
6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni
per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione
civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte
in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle
norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e'
autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002,
n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
seguenti: "nonche' all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti: "e
all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data facolta'
all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati
enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai
disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate,
ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti
finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le
finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali
del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono
assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi
di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali
dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese
multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un
importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di
iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro
della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro
per dodici mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle
regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi
strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali
previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il
fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza
tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo
Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel
settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di
partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6
con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di
euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente
articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"settimo", "sette" e "settennio".
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli
interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da
eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in
sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni concernente
l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di
merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento
del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri
di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il
conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito
dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del
Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco
nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede
amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione
della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della legge 1 agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al
finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere
pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e
2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici
conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e'
autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa
con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto
dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di
adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano,
nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400,
e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale
contributo agli oneri per la realizzazione di interventi
infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle
regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare
riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003
e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale
e' individuata nella citta' di Lecce.
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse
individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche
alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi,
nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le
cui strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2
milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per
le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita'
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e
le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano
(CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e
impervi, e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
- Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD
spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri
enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o
calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto
gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie
gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.
85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro
il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa
di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare
al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei
visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe
finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo
a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata
nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione
dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro
degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli
strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il
predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo
svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle
attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono
chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le parole da: "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il
corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la
realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura
civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o
settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000
di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a
favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di
20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita'
previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e
5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le
unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese
generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e
ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti:
"servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".
53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un
contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003,
l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448
del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo
per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni
fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle
suddette procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle
somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e
le modalita' di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, non costituisce operazione
permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti
dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi
calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende
industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4
del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di
produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui
e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della
presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente
sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione
di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il
31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse
stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le
regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in
favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A
tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del
Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter
Aircraft).
Note all'art. 80:
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n.
209 (misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a
piu' basso reddito e maggiormente indebitati), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di
annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto
capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui
all'art. 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi della legge
9 febbraio 1979, n. 38, legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
b) crediti assicurati ai sensi della legge
22 dicembre 1953, n. 955, legge 5 luglio 1961, n. 635,
legge 28 febbraio 1967, n. 131, e legge 24 maggio 1977, n.
227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la
SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento
dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.
2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono
essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori,
anche mediante i seguenti interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi
accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo
sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e
dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della
poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti
e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma
documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali
definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali
Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese
sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta',
per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio
geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile
locale.
3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
- Il testo vigente dell'art. 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227 (disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale) e' il seguente:
"Art. 26. - Nel quadro della cooperazione italiana con
i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi
stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il
Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con
enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di
Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari
agevolati destinati al miglioramento della situazione
economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della
partecipazione italiana a progetti e programmi di
cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a
favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale,
economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e'
costituito presso il Mediocredito centrale un fondo
rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge,
mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro".
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri,
autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche
centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,
crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo
costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13,
secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al
Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate
con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati
all'esportazione, crediti a condizioni di mercato),
potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente
legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati,
in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al
finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo".
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63 (disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 7 (Patrimonio dello Stato S.p.a.). - 1. Per la
valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita'
propri dei beni pubblici e' istituita una societa' per
azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello
Stato S.p.a. .
2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di
euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo
gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ad
altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente
l'intero capitale sociale.
4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del
CIPE delle direttive di massima.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa'
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente
articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da
ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio
dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni
altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel
bilancio della societa' sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga
agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il
trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per
gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per
evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico e'
effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel
titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
10-bis.
11. La societa' puo' effettuare operazioni di
cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni
contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono
essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla
societa' di cui all'art. 8 con le modalita' previste al
comma 10.
12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,
della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno,
al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al
rendiconto generale dello Stato contiene il conto
consolidato della gestione di bilancio statale e della
gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio
1986, n. 390 (disciplina delle concessioni e delle
locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello
Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti
pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto dei Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono dei contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale;
c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello
determinato, sentito il competente ufficio tecnico
erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli
immobili devono essere destinati a sede dei predetti
soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attivita' istituzionali o statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria salvo, quest'ultima, che lo Stato
ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli
oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi
natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto
della concessione faccia parte dei demanio artistico,
storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche.".
"Art. 4. - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali alla stessa data non
sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme
gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
importi superiori a quello determinato con i criteri
previsti dalla presente legge.
1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i
periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori,
secondo la disciplina anteriormente vigente.".
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
- legge 31 maggio 1994, n. 332 (norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il
seguente:
"Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti
delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed
alle operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.".
- Il testo del comma 3 - quinquies dell'art. 5 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"3 - quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione e' data al
Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.".
- Il testo del comma 9 dell'art. 22 del testo unico di
cui al gia' citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari , da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
E' data facolta' alIINAIL di accedere al registro
informatizzato.".
- Il testo del comma 40 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per l'alta formazione
professionale tramite l'istituzione di un forum permanente
realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria
o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una
percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere
destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il
recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma.".
- Il titolo della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e'
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo" (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49).
- Il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
il seguente:
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una
indennita' di comunicazione in favore dei sordi
prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai
sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
comunicazione non reversibile, al solo titolo della
minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non
reversibile dall'art. 14 - septies del decreto - legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla
data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati, con le modalita'
previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656.".
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381 (aumento del contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
"Agli effetti della presente legge si considera
sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da
sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che
gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio".
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 (coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari) e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie , nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di
partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'art.
6 con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione".
- Il testo dell'art. 25 del gia' citato decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di
controllo nelle societa' bancarie conferitarie, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della loro
dismissione.
1 - bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1 - ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse
da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle
detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono
dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine
quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a
detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo
e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.
3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole
"quarto , "quattro e "quadriennio , contenute negli
articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo ,
"sette e "settennio ".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive" (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario).
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge 1
agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti) e' il seguente:
"1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo".
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 (norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- La legge 3 agosto 1949, n. 623, reca "Concessione
alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate
merci e contingenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1949, n. 212).
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente) e' il seguente:
"2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica".
- Il testo dell'art. 176 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strale extraurbane principali). - 1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di
marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per
la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre
necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza
se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita'
se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la
precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi
nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per
ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la
corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu vicino possibile alla striscia di
sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transilare sulla
corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire
dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni
d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo
o ad inefficienza dei veicolo medesimo; in tali casi, il
veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e
non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita'
limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura dei guasto renda impossibile
spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e
segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11,
quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello
stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia
il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
dcl presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina
di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto
dei titolo di entrata, o che impegni gli impianti di
controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione,
nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
18. Parimenti il conducente che circola sulle
autostrade con veicolo non in regola con la revisione
prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con
esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le
norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
rampe o sugli svincoli, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a
sei mesi".
- Il testo del comma 2 dell'art. 73 della gia' citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
- Il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)
e' il seguente:
"2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale e'
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo
forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di
riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
il disposto del mediesimo art. 4, comma 1, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono
individuate le strutture ed il personale del Corpo da
dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli
enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi,
secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di
reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche'
di formazione professionale del personale forestale di
sorveglianza. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo
forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree
protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi
dell'art. 19, comma 7".
- Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge 6
olicembre 1991, n. 394, e' il seguente:
"Art. 9 (Ente parco). - 1. L'ente parco ha personalita'
di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio ricada in tutto in parte il parco nazionale. Il
presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne
coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e
da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra
persone particolarmente qualificate per le attivita' in
materia di conservazione della natura o tra i
rappresentanti della comunita' del parco di cui all'art.
10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della comunita' del parco,
con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in
materia naturalisticoambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei
Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione
zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
e delle universita' degli studi con sede nelle province nei
cui territori ricade il parco; in caso di designazione di
un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora
siano designati membri dalla comunita' del parco sindaci di
un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di
una provincia o di una regione presenti nella comunita' del
parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di
membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo
della designazione. La stessa norma si applica nei
confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi
enti.
6. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un
vice presidente scelto tra i membri designati dalla
comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da
cinque componenti, compreso il presidente, secondo le
modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto
dell'ente parco.
7. Il consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono
approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'art. 12 esprime parere
vincolate sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio
direttivo, sentito il parere della comunita' del parco ed
e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione dei consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'ente parco, approvati dal
Ministro dei tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e'
nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente
del collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni.
12. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque
anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'ente
parco".
- Il titolo del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 reca
"Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso , con
sede in Torino" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1947, n. 211 e ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561).
- Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci
ai crediti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in
sede di concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva".
- Il testo dell'art. 13 della gia' citata legge 1
agosto 2002, n. 166, e' il seguente:
"Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli
investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2,
comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la
riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto
pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non
inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere
destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che
prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata
efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto
ambientale.
3. (sostituisce il comma 1 dell'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
4. (aggiunge il comma 1-bis, dell'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
5. (aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 1,
legge 21 dicembre 2001, n. 443).
6. (aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge sono
inserite le seguenti: "salvo che le leggi regionali emanate
prima della data di entrata in vigore della presente legge
siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici .
8. (sostituisce il secondo periodo al comma 12
dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443).
9. Per avviare la realizzazione degli interventi
necessari per il completamento delle strutture logistiche
dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e'
autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002
- 2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e
2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000
euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e
2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti".
- Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984
(Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), n. 798
e' il seguente:
"Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2,
destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da
destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
per il mantenimento delle caratteristiche socio -
economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi
quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive
necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
risanamento;
b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la
sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di
competenza comunale;
c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per
l'esecuzione di opere di restauro e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la
acquisizione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria
delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento
delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma.
Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e
c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare
importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette
per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle
finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
medesimi.
La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata
alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e
Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente
primo comma.
I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle
assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art.
4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle
somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento
autorizzato nel triennio.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di
Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4,
si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello
stanziamento complessivo autorizzato, in vista di
particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento".
- Il testo del comma 51 dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"51. Per il completamento degli interventi urgenti per
le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
e 2002 il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi
sono emanate ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifico piano di
utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che
dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli
interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c),
dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del
decreto - legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
regioni Liguria e Piemonte sono destinati ai rimborso dei
danni subiti dai privati".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) e' il seguente:
"Art. 5. - Al verificarsi degli eventi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, delibera lo
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge
29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
di beni e attivita' culturali) e' il seguente:
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare
anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo
Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel
2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002".
- Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita'
naturali) e' il seguente:
"Art. 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei
mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali
e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano
i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'art. 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 6,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3090 del
18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una
riduzione del volume di affari di almeno il trenta per
cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
per effetto della interruzione delle comunicazioni
protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle
calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a
fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici
di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali
di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e
fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare
l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
primo periodo, dell'art. 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera
attivita' professionale, alle organizzazioni di
volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti
agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
contratto ai sensi del citato decreto - legge n. 691 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente
articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui
all'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000".
- Il testo del comma 1 dell'art. 146 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione
televisiva destinata ai mercato nazionale ed internazionale
da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la
somma di lire 10 miliardi per il 2001 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2003 da prelevare dagli stanziamenti di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali".
- Il testo del comma 18 dell'art. 52 della gia' citata
legge n. 448/2001 e' il seguente:
"18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione".
- Il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitu) e' il
seguente:
"Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno".
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, reca: "Regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n.
92).
- Il testo del comma 17 dell'art. 145 della gia' citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un
contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino
italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di
lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per
le comunicazioni, di cui all'art. 1, comma 24, della legge
31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per
lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo".
- La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca "Modificazioni
alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del
gioco del lotto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 1990, n. 97).
- Il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di
raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge sia
raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che
successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne
facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno, purche'
sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei rispettivi
settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista
come requisito dal decreto del Ministro delle finanze
6 maggio 1987, e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e'
ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu'
breve. (Tale requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998).
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita
dall'autorita' concedente nella misura minima di lire
200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi
sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo
gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito
complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare
l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva
di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n
312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la
gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge
19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in
funzione della redditivita' media delle rispettive
attivita'".
- Il testo dell'art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 220 (Disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari), e' il seguente:
"Art. 56 (Diritti consolari). - I diritti consolari
sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
per il tesoro e per le finanze".
- Il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n.
7 (legge quadro sul settore fieristico), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino degli enti fieristici gia'
costituiti e riconosciuti). - 1. Ai fini di quanto previsto
al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno
svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa
attivita' di carattere fieristico almeno nei tre anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco
regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere
presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano
iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di
personalita' giuridica.
2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti
fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1,
prevedendone la trasformazione anche in societa' per
azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti
delle societa' per azioni possono prevedere la libera
circolazione delle azioni emesse a seguito della
trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente
fieristico, deve essere approvato dalla regione ed
identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso
in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di
una societa' per azioni il progetto dovra' identificare
anche:
a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e
diritti, strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire
nella societa' per azioni da parte di enti pubblici e di
societa' od enti privati;
b) la ripartizione del capitale sociale.
4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da
una relazione di' stima redatta a norma dell'art. 2343 del
codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti
indicati al comma 3, lettera a).
5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente
articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte
dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di
registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale
si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in societa' per
azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni
patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi
del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni
e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito,
rispettivamente, della trasformazione e del conferimento.
Detto valore puo', a scelta del contribuente da effettuare
nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere
elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi
sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
indipendentemente dal periodo di previo possesso.
Il maggior valore delle azioni ha effetto anche
quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e
diritti compresi nell'atto di trasformazione e
conferimento.
7. 1 benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli
atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonche' agli atti
relativi ad enti gia' trasformati in fondazione che
conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a
societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino
complessivo dell'ente medesimo".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale , nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari, in regime di sospensione da un registro
straniero non comunitario, ai sensi del secondo comma
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma
1-bis".
- Il testo dell'art. 141 della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante
eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche'
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede alla concessione,
ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a
contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e
2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana
del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il
31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la
realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla revoca della
concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del
territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per la concessione di contributi pluriennali per
la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.
3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento
degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione
di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere
dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti
presentano al Ministero delle politiche agricole e
forestali propri programmi finalizzati al loro corretto
funzionamento e alla realizzazione di investimenti.
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui
agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita'
istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di
interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte
regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri".
- Il testo dell'art. 490 del codice di procedura
civile, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi
da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la
maggior diffusione nella zona interessata".
- Il testo del comma 3 dell'art. 27 (Disposizioni
finanziarie per gli enti locali) della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello
Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti
sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In
correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
del presente articolo".
- Il testo dell'art. 44 della gia' citata legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 4 (Sgravi per i nuovi assunti). - 1. A tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici,
operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi
assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita'
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un
periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo
lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a
loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il
beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci
lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di
lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini
della concessione delle predette agevolazioni, si applicano
le condizioni stabilite all'art. 3, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001
le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'art. 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e'
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei
limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei
territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' dei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento
nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione
allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla
media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui
all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1
luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e'
cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale
individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale, secondo modalita',
criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro:
le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno
avvenire mediante licitazione privata, con i criteri
concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della
proposta di offerta di servizi qualitativamente piu'
favorevole dal punto di vista della crescita culturale
degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e
comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari
riguardo alle questioni relative ai restauri e
all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio,
ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni;
i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale, le professionalita' necessarie rispetto ai
diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti
culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi
stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore
a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare
anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della
cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni
culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino
nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a
beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti
cosiddetti "minori collocati in centri urbani con
popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra'
considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
di immagine individuale propria del museo minore.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferite in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- Il testo dell'art. 32 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
24, non considerati nella tabella C della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente
partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di
realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti
erariali.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente".
- Il testo del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM) e' il seguente:
"7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla
Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad
esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in
apposito conto correte infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in
liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere
versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente
soppresso e del commissario liquidatore depositate presso
il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro
puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti
ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".
- Il testo del comma 3 dell'art. 156 (Razionalizzazione
e accelerazione delle procedure di liquidazione delle
societa' del gruppo EFIM) della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le
societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei
commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della
societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa e della societa' Efimpianti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di
societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai
fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella
udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il
commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di
autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come
sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o
di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e
opportune iniziative per la sollecita cura e definizione
dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad
oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il
risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex
amministratori, di direttori generali investiti formalmente
di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di
componenti dei collegi sindacali delle societa' in
liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di
revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e
di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali
con le medesime societa'. Alla gestione delle
disponibilita' finanziarie della societa' Alumix S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa e della societa'
Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa si
applica l'art. 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,
sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in
liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestato,
rispettivamente, alla societa' Alumix S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa e alla societa'
Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 (Sistemi di
realizzazione dei lavori pubblici) della gia' citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario".
- Il testo del comma 3 dell'art. 13 (Cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS) della gia' citata legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che
assistono i crediti oggetto della cessione conservano la
loro validita' e il loro grado in favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e'
tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della
cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.
Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto
alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della
cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione".
- Il testo dell'art. 4 del decreto - legge 30 agosto
1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali
e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato) e' il seguente:
"Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con
legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21
febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio
1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1970.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive
integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino
all'anno finanziario 1978 sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700
milioni.
Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari
potranno esserlo negli anni finanziari successivi.".
- Il testo dell'articolo unico della legge
27 settembre 1963, n. 1316 (Abrogazione dell'art. 1, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399,
recante modificazioni del trattamento tributario e degli
emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico
registro automobilistico), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Abrogazione dell'art. 1, del decreto legislativo
luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante
modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti
dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro
automobilistico.
Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al
competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla
data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del
veicolo a seguito della presentazione di idonea
autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli
importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel
termine".
- Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
- Il testo del comma 4 dell'art. 16 (Rinnovi
contrattuali) della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' il seguente:
"4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) e' il seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".