Art. 80.
                (Misure di razionalizzazione diverse)

   1.  Alla  legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   .ilp;
   a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a), le parole: ", per un
   importo  non  inferiore  al controvalore di 3.000 miliardi di lire
   italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
   italiane" sono soppresse;
   b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b), le parole: ", per un
   importo  non  inferiore  al controvalore di 5.000 miliardi di lire
   italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
   italiane" sono soppresse;
   c)  all'articolo  2,  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
   crediti    di    cui   al   presente   articolo   sono   annullati
   progressivamente".

   2.  Le  disponibilita'  finanziarie  esistenti  sul conto corrente
   presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  al Fondo
   rotativo  di  cui  all'articolo  26 della legge 24 maggio 1977, n.
   227,  e  all'articolo  6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
   destinate  fino  ad  un  massimo  del  20 per cento, nel corso del
   triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle
   finanze,  di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
   Ministro   delle   attivita'  produttive,  a  fondi  rotativi  per
   l'internazionalizzazione  finalizzati  all'erogazione  di prestiti
   per  attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in
   via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
   3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
   tesoro,  ai  fini  della  valorizzazione  dei beni trasferiti alla
   societa'  costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
   aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
   giugno  2002,  n.  112, convoca una o piu' conferenze di servizi o
   promuove  accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
   all'approvazione  iniziative  per  la valorizzazione degli stessi.
   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono
   stabiliti  i  criteri  per  l'assegnazione  agli enti territoriali
   interessati   dal   procedimento   di   una   quota  del  ricavato
   attribuibile  alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
   luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui
   valutazione,  per  tale finalita', e' effettuata in conformita' ai
   criteri fissati nel citato decreto.
   4.  Al  fine  della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
   recupero,  della riqualificazione e della eventuale ridestinazione
   d'uso,   entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  gli  enti  locali
   interessati  ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
   ubicati  nel  loro territorio possono fare richiesta di detti beni
   all'Agenzia del demanio.
   5.  Entro  il  31  agosto  di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
   conforme  parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
   sulle  modalita'  e sulle condizioni della cessione, comunica agli
   enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
   6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
   attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118,
   quarto  comma,  della Costituzione, le istituzioni di assistenza e
   beneficenza   e   gli  enti  religiosi  che  perseguono  rilevanti
   finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
   locazione  di  beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
   non  trasferiti  alla  "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai
   sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
   ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone
   ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
   11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
   7.  Le  operazioni  di  alienazione delle partecipazioni di cui al
   comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
   qualora   i  relativi  titoli  siano  gia'  negoziati  in  mercati
   finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
   facendo  riferimento  al  valore  dei  titoli  riscontrato su tali
   mercati  nel  periodo  dell'alienazione  stessa  e  tenendo  conto
   dell'esigenza  di  incentivare  la  domanda  di  titoli al fine di
   assicurare  il  buon  esito  dell'operazione,  anche  qualora tale
   valore  risulti  inferiore  al  prezzo al quale si sono completate
   offerte  precedenti  dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo
   di  cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario
   terzo,  non  coinvolto  nella  strutturazione  dell'operazione  di
   alienazione.
   8.   Per  la  piena  efficacia  degli  interventi  in  materia  di
   immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
   internazionali,  l'apertura  e  la  gestione  di centri, la rapida
   attuazione  del  Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
   autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
   di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
   proposta  del  Ministro dell'interno viene definito il riparto tra
   le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento
   di  100  milioni  di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
   2003,  2004  e  2005, e' incrementato l'organico del personale dei
   ruoli  della  Polizia  di  Stato  di  1.000  agenti ed e' altresi'
   autorizzata     l'assunzione     di     personale     dei    ruoli
   dell'Amministrazione  civile  dell'interno  nel  limite  di  1.000
   unita'  delle  aree  funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
   organico  esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico
   si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale
   della  Polizia  di  Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7
   milioni  di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
   2005;  per  il  personale dell'amministrazione civile dell'interno
   6,3  milioni  di  euro  per  l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
   l'anno  2004,  25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni
   per  il  personale  della  Polizia di Stato e dell'amministrazione
   civile  dell'interno,  di cui ai periodi precedenti, sono disposte
   in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
   9.   Per   il   potenziamento  dei  mezzi  aeroportuali,  ai  fini
   dell'adeguamento  del  servizio  antincendi  negli  aeroporti alle
   norme   ICAO   (International   Civil  Aviation  Organization)  e'
   autorizzata  per  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa
   di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   10.  All'articolo  5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
   decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  introdotto
   dall'articolo  5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002,
   n.  189,  dopo  le  parole:  "ne  da'  comunicazione  anche in via
   telematica  al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
   seguenti: "nonche' all'INAIL".
   11.  All'articolo  22,  comma 9, del testo unico di cui al decreto
   legislativo  25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
   18,  comma  1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
   "Le  questure  forniscono  all'INPS" sono inserite le seguenti: "e
   all'INAIL".
   12.  All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
   e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "E' data facolta'
   all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
   13.  All'articolo  145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
   388,  come  modificato  dall'articolo 22, comma 14, della legge 28
   dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le  parole:  "al  70  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti:
   "all'80 per cento";
b) le   parole   da:   "incentivazione   per"   fino  a:  "istruzione
   universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
   l'alta  formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
   permanente  realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
   nautica  partecipate  da  istituti  di  istruzione universitaria o
   convenzionate  con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
   superiore  al  50  per  cento, possono essere destinate dai citati
   enti  alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
   idonee infrastrutture".

   14.   Limitatamente   alle  misure  adottate  con  riferimento  ai
disavanzi  dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo  del  Servizio  sanitario nazionale a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate,
ancorche'   le  stesse,  pur  non  manifestando  i  relativi  effetti
finanziari   interamente  nell'anno  2002,  siano  indicate,  per  le
finalita'   di   cui   sopra,  alla  realizzazione  di  tali  effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
   15.  Per  l'organizzazione  e la promozione degli eventi culturali
del  programma  "Genova  capitale  europea  della  cultura 2004" sono
assegnati  al  comune  di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
   16.  Gli  stanziamenti  aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei
Paesi  in  via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sono  aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi
di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della   promozione  dell'attuazione  delle  Convenzioni  fondamentali
dell'OIL  e  delle  linee  guida  dell'OCSE  destinate  alle  imprese
multinazionali.  Quota  parte  degli  stanziamenti aggiuntivi, per un
importo  pari  a  5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di
iniziative  di  sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro
della cooperazione interparlamentare.
   17.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
di  cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai  sordomuti  come  definiti  al secondo comma dell'articolo 1 della
legge  26  maggio  1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro
per dodici mensilita'.
   18.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo delle risorse
comunitarie  relative  al  Programma  operativo  assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle
regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le  politiche  dei fondi
strutturali  comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali
previste  per  il  periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il
fondo  procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del Programma.
   19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   sostenute  nell'ambito  del  Programma  operativo  assistenza
tecnica  e  azioni  di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore del medesimo
Programma  nell'ambito  delle  procedure  di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183.
   20.  Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  4,  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: "3. I
   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  indirizzo, amministrazione,
   direzione  o  controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
   funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso la
   societa'  bancaria  conferitaria  o  altre  societa'  operanti nel
   settore  bancario,  finanziario  o  assicurativo  in  rapporto  di
   partecipazione  azionaria  o di controllo ai sensi dell'articolo 6
   con  tale  societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di limitato rilievo
   economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
   Per  le  fondazioni  con  patrimonio  netto  contabile  risultante
   dall'ultimo  bilancio  approvato  non  superiore  a 200 milioni di
   euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
   statuto  speciale,  le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
   contenute  negli  articoli  12,  13  e  nel  comma  1 del presente
   articolo   sono   sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:
   "settimo", "sette" e "settennio".

   21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli
interventi  straordinari  di  ricostruzione delle aree danneggiate da
eventi  calamitosi  ed e' inserito un piano straordinario di messa in
sicurezza  degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che  insistono  sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  predetto  piano  straordinario  al  CIPE  che,  sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui
all'articolo  13,  comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
   22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
3  agosto  1949,  n.  623,  e  successive  modificazioni  concernente
l'immissione  in  consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui  di  merci  in  esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
produttivi,  nel  territorio  della  regione medesima, di generi e di
merci  in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata,  a  tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La  disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
   23.  Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento
del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri
di  accertamento  dello  stesso,  sono  obbligati  solidamente sia il
conducente   sia   il   proprietario   del  veicolo,  come  stabilito
dall'articolo 196".
   24.  Il  limite  d'impegno  di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente.
   25.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge  6  dicembre  1991,  n. 394, la sorveglianza sul territorio del
Parco  nazionale  Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
alle   dipendenze  dell'Ente  Parco.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, il Parco
nazionale  Gran  Paradiso  ha  sede  legale  in  Torino,  e  una sede
amministrativa  ad  Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
dalla  legge  17  aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
   26.  All'articolo  55,  comma 3, lettera b), del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa   e   di   abitazione   per   la   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
   27.  Per  il  rifinanziamento  delle  iniziative per la promozione
della  cultura  italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
italiani  di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
   28.  Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  puo'  essere  destinata  al
finanziamento  degli  interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29  novembre  1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
   29.  Per  il  completamento  degli interventi urgenti per le opere
pubbliche  e  la  loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e
2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001,   n.   448.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  pubblici
conseguenti  a  calamita'  naturali  che  abbiano  formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato
di  emergenza  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato  a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti  competenti  possono  stipulare  allo  scopo. A tale fine e'
autorizzato  un  limite  d'impegno  di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2004.  Alla  ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata
legge  n.  225  del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa
con  il  Presidente  della  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenendo conto
dell'effettivo  stato  di  utilizzo,  da  parte  degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
   30.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  programma di
adeguamento  della  dotazione  infrastrutturale del comune di Milano,
nonche'  per  l'ulteriore  finanziamento degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400,
e'  autorizzata  la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale
contributo   agli   oneri   per   la   realizzazione   di  interventi
infrastrutturali  per  la  riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
   31.  Ai  fini  della  promozione  culturale  delle  citta' e delle
regioni   che   si   affacciano  sul  Mediterraneo,  con  particolare
riferimento  al  patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003
e'  autorizzata,  in  favore  del Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  la  spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia  per  il  patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del  coordinamento  delle predette iniziative di promozione culturale
e' individuata nella citta' di Lecce.
   32.  I  benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre  2000,  n.  365,  si  applicano,  nei  limiti  delle risorse
individuate  ai  sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche
alle  associazioni,  alle  fondazioni  e  agli enti, anche religiosi,
nonche'  alle  istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le
cui  strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
   33.  All'articolo  52,  comma  51,  primo  periodo, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
   34.  Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2
milioni di euro per l'anno 2003".
   35.  Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
   36.  Al  fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
interventi  per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale  dei  minori, nonche' il funzionamento della Commissione per
le  adozioni  internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003,  2004  e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di  spesa  nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita'
di  contrasto  dello  sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori  di  cui  all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle  relative  all'esecuzione  della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a  L'Aia  il  29  maggio  1993,  di cui all'articolo 9 della legge 31
dicembre  1998,  n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   37.  Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e
le  associazioni  sportive  dilettantistiche,  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle   associazioni  pro-loco  per  le  manifestazioni  dalle  stesse
organizzate.
   38.  Il  contributo  previsto  dall'articolo  145, comma 17, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano
(CAI),  per  le  attivita'  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino e
speleologico  (CNSAS),  eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
200.000 euro.
   39.  Il  soccorso  in  montagna,  in  grotta, in ambienti ostili e
impervi,  e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
-  Dienst  (BRD)  dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD
spetta  il  coordinamento  dei  soccorsi in caso di presenza di altri
enti  o  organizzazioni,  con  esclusione  delle  grandi  emergenze o
calamita'.
   40.  Il  requisito  della  distanza  tra  le ricevitorie del lotto
gestite  da  rivenditori  di  generi  di  monopolio  e le ricevitorie
gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto,  introdotto  dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.
85,  distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
   41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro
il  28  febbraio  2003,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  si provvede alla variazione in aumento della tariffa
di  cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare
al  riallineamento  degli  importi  da  percepire per il rilascio dei
visti  nazionali  di  lunga  durata alle somme riscosse, per analoghe
finalita',  dagli  altri  Stati  che  aderiscono  alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen.
   42.  Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo
a  base  la  differenza  tra  la  somma  accertata  e quella rilevata
nell'anno  immediatamente  precedente,  provenienti dalla riscossione
dei   diritti   consolari   in   relazione   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  e' prioritariamente destinato, attraverso gli
strumenti  della contrattazione integrativa, all'incentivazione della
produttivita'  del  personale  non  dirigente  in  servizio presso il
predetto  Ministero,  in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo
svolgimento  del  semestre  di presidenza dell'Unione europea e dalle
attivita'  di  contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono
chiamate  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   43.  All'articolo  10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le  parole  da:  "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo 2005".
   44.  All'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: "sei".
   45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il
corretto  funzionamento  degli  enti di cui al comma 1 nonche' per la
realizzazione  di  ulteriori  investimenti  e'  autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle
politiche  agricole  e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
   46.  Al  terzo  comma  dell'articolo  490  del codice di procedura
civile,   e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Sono  equiparati  ai
quotidiani,  i  giornali  di  informazione locale, multisettimanali o
settimanali  editi  da  soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione  (ROC)  e  aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle  dei  quotidiani  che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
   47.  Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea  di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui  lo  Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000
di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
   48.  E'  concesso  un  contributo  straordinario di 516.000 euro a
favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
   49.  I  trasferimenti  erariali  correnti  di cui all'articolo 27,
comma  3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di
20  milioni  di  euro  per  l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della  lettera  b)  si  provvede  mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
   50.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo 44, comma 3, ultimo
periodo,   della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di  cui  al  comma  1  del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
   51.   E'  concessa  al  Ministro  dell'interno  la  facolta',  per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita'
previsionali  di  base,  concernenti  il  funzionamento,  1.1.1.0.  e
5.1.1.1.  nella  misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le
unita'  previsionali  di base, concernenti il funzionamento, le spese
generali  e  i  mezzi  operativi  e  strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1.,  5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro  1.333.000,  euro  841.825,  euro  191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
   52.  All'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea,  le  parole:  "valorizzazione  dei  beni  culturali  e
   ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
   relativi  ai  beni culturali di interesse nazionale individuati ai
   sensi  dell'articolo  2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
   di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre
   2000, n. 283";
b) alla  lettera  b-bis),  primo  periodo,  le  parole  da:  "servizi
   finalizzati"  a:  "numero  112,"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".

   53.  All'Istituto  per  la  contabilita'  nazionale e' concesso un
contributo  a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003,
l'Istituto  per  la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448
del  2001  per  essere  incluso  nel  riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
   54.  Le  disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,  di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di  Efimpianti  Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso  la  tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive  modificazioni,  e dell'articolo 156, comma 3, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
2368,   entrate  eventuali  e  diverse,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  l'anno  finanziario 2003 e corrispondente capitolo
per  gli  anni  successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni
fornite  dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,   tenuto   conto  del  fabbisogno  finanziario  delle
suddette  procedure  liquidatorie,  e'  determinato l'ammontare delle
somme  da  versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e
le modalita' di versamento.
   55.  La  concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
di  cui  all'articolo  19,  comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,   e   successive   modificazioni,   non  costituisce  operazione
permutativa.
   56.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti
dal  sisma  del  12  e  16  dicembre  1990  e  da  successivi  eventi
calamitosi,   per   tutti  i  debiti  contributivi  ed  alle  aziende
industriali,  per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   30   agosto   1968,  n.  918,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
   57.  All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
aggiunto  il  seguente  comma:  "Il venditore ha tuttavia facolta' di
produrre  al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli  atti  di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui
e'  stata  effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della
presentazione    di   idonea   autocertificazione,   provvisoriamente
sostitutiva  degli  atti predetti, e della contestuale corresponsione
di  tutti  gli  importi  a  qualsiasi  titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
   58.   Gli   effetti  economici  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il
31  maggio  2003,  sono  determinati  utilizzando  anche  le  risorse
stanziate  allo  scopo  dall'articolo  16,  comma  4,  della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
   59.  Per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle eccezionali
avversita'  atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e'
intervenuta  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza di cui ai
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
rispettivamente  del  9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione   civile   provvede,   con   ordinanze  emanate  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le
regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in
favore  delle  regioni  medesime  che contraggono mutui allo scopo. A
tale   fine,  in  aggiunta  alle  risorse  gia'  a  disposizione  del
Dipartimento  medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2003.
   60.  Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per  le  esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter
Aircraft).
 
          Note all'art. 80:
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n.
          209  (misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a
          piu'   basso   reddito   e maggiormente  indebitati),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di
          annullamento,  totale  o  parziale,  i  crediti,  in  conto
          capitale  e  in  conto  interessi,  verso  i  Paesi  di cui
          all'art. 1, relativi a:
                a) crediti  di  aiuto  concessi  ai sensi della legge
          9 febbraio 1979, n. 38, legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
                b) crediti    assicurati   ai   sensi   della   legge
          22 dicembre  1953,  n.  955,  legge  5 luglio 1961, n. 635,
          legge  28 febbraio 1967, n. 131, e legge 24 maggio 1977, n.
          227,  e  successive modificazioni, nella cui titolarita' la
          SACE  e'  succeduta  per  effetto  del  relativo  pagamento
          dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.
              2.  I  crediti  di  cui al comma 1, lettera b), possono
          essere  ridotti,  sentiti  i  Paesi maggiormente creditori,
          anche mediante i seguenti interventi:
                a) riduzione   o  rinegoziazione,  mediante  appositi
          accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
                b) conversione   a  favore  di  investimenti  per  lo
          sviluppo,  purche'  effettuati nel rispetto dell'ambiente e
          dell'equilibrio  geobiologico,  e  per  la  riduzione della
          poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti
          e  organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma
          documentata per iniziative di riduzione del debito;
                c) conversione  mediante  appositi accordi bilaterali
          definiti  con  i  Paesi  interessati, a condizione che tali
          Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese
          sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta',
          per   il   mantenimento  o  il  ripristino  dell'equilibrio
          geobiologico,  con  il coinvolgimento della societa' civile
          locale.
              3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
          progressivamente".
              - Il  testo  vigente dell'art. 26 della legge 24 maggio
          1977,   n.   227  (disposizioni  sull'assicurazione  e  sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci   e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori  all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale) e' il seguente:
              "Art.  26. - Nel quadro della cooperazione italiana con
          i  Paesi  in  via  di sviluppo e sulla base degli indirizzi
          stabiliti  dal  CIPES,  il Ministro del tesoro, su proposta
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, puo' autorizzare il
          Mediocredito  centrale  a concedere, anche in consorzio con
          enti  o  banche  estere, a Stati, banche centrali o enti di
          Stato  di  Paesi  in  via  di  sviluppo, crediti finanziari
          agevolati   destinati  al  miglioramento  della  situazione
          economica  e  monetaria  di tali Paesi, tenendo conto della
          partecipazione   italiana   a   progetti   e  programmi  di
          cooperazione  approvati  nelle  forme  di legge e diretti a
          favorire  e  promuovere  il  progresso  tecnico, culturale,
          economico e sociale di detti Stati.
              Per  le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
          costituito   presso   il  Mediocredito  centrale  un  fondo
          rotativo.  La  dotazione  del  fondo  avverra'  con  legge,
          mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro".
              - Il  testo vigente dell'art. 6 della legge 26 febbraio
          1987,   n.   49   (nuova   disciplina   della  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
              "Art.   6   (Fondo   rotativo  presso  il  Mediocredito
          centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
          CICS,   su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          autorizza  il  Mediocredito  centrale a concedere, anche in
          consorzio  con  enti  o  banche  estere,  a  Stati,  banche
          centrali  o  enti  di  Stato  di  Paesi in via di sviluppo,
          crediti  finanziari  agevolati  a valere sul fondo rotativo
          costituito presso di esso.
              2.  In  estensione  a  quanto  previsto  dall'art.  13,
          secondo  comma,  del  decreto-legge  6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
          cui  al  citato  art.  13,  primo  comma,  lettera  d),  al
          Mediocredito  centrale in ordine alle operazioni finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti.
              3.  I  crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
          altri   strumenti   finanziari   (doni,  crediti  agevolati
          all'esportazione,   crediti   a   condizioni  di  mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.   Nel   predetto  fondo  rotativo  confluiscono  gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7.
              4.  Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
          di  sviluppo,  i crediti di aiuto possono essere destinati,
          in  particolare  nei  Paesi  a piu' basso reddito, anche al
          finanziamento  di  parte  dei  costi  locali e di eventuali
          acquisti  in  Paesi  terzi  di  beni  inerenti  ai progetti
          approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
          tra Paesi in via di sviluppo".
              - Il   testo  vigente  dell'art.  7  del  decreto-legge
          15 aprile  2002,  n. 63 (disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.  7  (Patrimonio  dello Stato S.p.a.). - 1. Per la
          valorizzazione,  gestione  ed  alienazione  del  patrimonio
          dello  Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita'
          propri  dei  beni  pubblici  e'  istituita una societa' per
          azioni,  che  assume  la denominazione di "Patrimonio dello
          Stato S.p.a. .
              2.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1.000.000 di
          euro.
              3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze.  Il  Ministero  puo' trasferire a titolo
          gratuito  la  totalita'  delle  azioni, o parte di esse, ad
          altre  societa'  di  cui  il Ministero detenga direttamente
          l'intero capitale sociale.
              4.  La  societa' opera secondo gli indirizzi strategici
          stabiliti  dal  Ministero,  previa definizione da parte del
          CIPE delle direttive di massima.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento.
              6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
          societa'  e'  disciplinato dalle norme di diritto privato e
          dalla contrattazione collettiva.
              7.  La  pubblicazione  del presente decreto tiene luogo
          degli  adempimenti  in  materia di costituzione di societa'
          per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
              8.  Gli atti posti in essere in attuazione del presente
          articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da
          ogni tributo o diritto.
              9.  All'onere  derivante  dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro,  si provvede per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          per   1.000.000   di   euro  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              10.  Alla  Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
          trasferiti  diritti  pieni  o  parziali  sui  beni immobili
          facenti  parte  del  patrimonio disponibile e indisponibile
          dello  Stato,  sui  beni immobili facenti parte del demanio
          dello  Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
          generale  del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
          decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279, ovvero ogni
          altro  diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
          valori  di  trasferimento  e  di  iscrizione  dei  beni nel
          bilancio  della  societa'  sono  definiti  con  decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, anche in deroga
          agli  articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il
          trasferimento  puo'  essere  operato con le modalita' e per
          gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
          del  decreto-legge  25 settembre  2001, n. 351, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410,
          escluse  le  norme  concernenti  la garanzia per vizi e per
          evizione  previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
          beni   di   particolare   valore  artistico  e  storico  e'
          effettuato  di  intesa  con  il  Ministro  per  i beni e le
          attivita'  culturali.  Il  trasferimento  non  modifica  il
          regime  giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
          comma,  del  codice  civile, dei beni demaniali trasferiti.
          Restano   comunque   fermi  i  vincoli  gravanti  sui  beni
          trasferiti  e,  sino  al  termine  di scadenza prevista nel
          titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
              10-bis.
              11.   La   societa'   puo'   effettuare  operazioni  di
          cartolarizzazione,  alle quali si applicano le disposizioni
          contenute  nel  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001, n. 410.
              12.  I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono
          essere  trasferiti  esclusivamente  a  titolo  oneroso alla
          societa'  di  cui  all'art.  8 con le modalita' previste al
          comma 10.
              12-bis.  Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,
          della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno,
          al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al
          rendiconto   generale   dello   Stato   contiene  il  conto
          consolidato  della  gestione  di  bilancio  statale e della
          gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
              - Il  testo  dell'art.  118  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di
          coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle
          lettere  b)  e  h)  del  secondo  comma  dell'art.  117,  e
          disciplina  inoltre  forme  di intesa e coordinamento nella
          materia della tutela dei beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
              - Il  testo  degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio
          1986,   n.   390  (disciplina  delle  concessioni  e  delle
          locazioni  di  beni immobili demaniali e patrimoniali dello
          Stato  in  favore  di enti o istituti culturali, degli enti
          pubblici  territoriali,  delle  unita' sanitarie locali, di
          ordini   religiosi   e  degli  enti  ecclesiastici)  e'  il
          seguente:
              "Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
                a) a  istituzioni  culturali  indicate  nella tabella
          emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 novembre 1984, n. 834;
                b) a enti pubblici, indicati con decreto dei Ministro
          delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  che  fruiscono  dei  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;
                b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
          nei registri nazionale e regionali;
                c) ad   altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un programma almeno triennale;
                c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
          perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le
          concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
          stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
          determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico
          erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
          immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
          soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
          attivita' istituzionali o statutarie.
              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma
          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del
          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione
          ordinaria e straordinaria salvo, quest'ultima, che lo Stato
          ritenga  necessario provvedervi direttamente, nonche' degli
          oneri,  delle  contribuzioni  e degli obblighi di qualsiasi
          natura  gravanti  sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto
          della  concessione  faccia  parte  dei  demanio  artistico,
          storico   o   archeologico,   le   opere   di  ordinaria  e
          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo
          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
              3. (Comma abrogato).
              4. (Comma abrogato).
              5. (Comma abrogato).
              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche.".
              "Art.  4.  - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
          l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
          utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
          articoli  1  e  2,  in corso alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  per  le quali alla stessa data non
          sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
          locazione,  ferme  rimanendo  acquisite all'erario le somme
          gia'  corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
          importi  superiori  a  quello  determinato  con  i  criteri
          previsti dalla presente legge.
              1-bis.  Il  canone  ricognitorio annuo si applica per i
          periodi  di  utilizzazione precedenti la data di entrata in
          vigore  della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
          stato  accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
          in  giudicato,  l'obbligo del pagamento di somme superiori,
          secondo la disciplina anteriormente vigente.".
              - Il  testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
          -  legge  31 maggio 1994, n. 332 (norme per l'accelerazione
          delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni dello
          Stato  e  degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il
          seguente:
              "Art.    1    (Modalita'    delle   dismissioni   delle
          partecipazioni   azionarie   dello   Stato   e  degli  enti
          pubblici).  - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
          sulla  contabilita'  generale  dello Stato non si applicano
          alle  alienazioni  delle partecipazioni dello Stato e degli
          enti  pubblici  in  societa'  per  azioni e ai conferimenti
          delle  stesse  societa'  partecipate,  nonche' agli atti ed
          alle  operazioni  complementari e strumentali alle medesime
          alienazioni  inclusa la concessione di indennita' e manleva
          secondo la prassi dei mercati.".
              - Il  testo  del  comma  3  - quinquies dell'art. 5 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286  (testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero),  come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "3   -   quinquies.  La  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare  italiana  che  rilascia il visto di ingresso per
          motivi  di  lavoro,  ai  sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
          ovvero  il  visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
          del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
          telematica  al  Ministero  dell'interno  e all'INPS nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'art.  22 entro trenta giorni dal ricevimento
          della  documentazione.  Uguale  comunicazione  e'  data  al
          Ministero   dell'interno   per  i  visti  di  ingresso  per
          ricongiungimento  familiare di cui all'art. 29 entro trenta
          giorni dal ricevimento della documentazione.".
              - Il  testo del comma 9 dell'art. 22 del testo unico di
          cui  al  gia' citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286,  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "9.   Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL,
          tramite    collegamenti    telematici,    le   informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e'  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
          o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e comunicano
          altresi'  il  rilascio dei permessi concernenti i familiari
          ai  sensi  delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
          sulla  base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce un
          "Archivio  anagrafico  dei  lavoratori extracomunitari , da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle  informazioni  avviene  in  base a convenzione tra le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.".
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  33  della  legge
          30 luglio  2002, n. 189 (modifica alla normativa in materia
          di  immigrazione  e  di asilo), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Nei  venti  giorni successivi alla ricezione della
          dichiarazione  di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio
          territoriale del Governo competente per territorio verifica
          l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione e
          la   questura   accerta   se   sussistono  motivi  ostativi
          all'eventuale  rilascio  del  permesso  di  soggiorno della
          durata  di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
          ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
          un  registro  informatizzato di coloro che hanno presentato
          la   denuncia   di   cui   al  comma  1  e  dei  lavoratori
          extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
              E'  data  facolta'  alIINAIL  di  accedere  al registro
          informatizzato.".
              - Il  testo  del  comma  40  dell'art.  145 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 "Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria   2001)",   come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "40.  E'  istituito  un  fondo di lire 1,5 miliardi nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  all'80  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno    e    incentivazione   per   l'alta   formazione
          professionale  tramite l'istituzione di un forum permanente
          realizzato  da  una  o  piu'  ONLUS per la professionalita'
          nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria
          o  convenzionate  con  gli  stessi.  Tali  misure,  in  una
          percentuale  non  superiore al 50 per cento, possono essere
          destinate  dai  citati  enti alla realizzazione, tramite il
          recupero  di  beni  pubblici, di idonee infrastrutture. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma.".
              - Il  titolo  della  legge  26 febbraio 1987, n. 49, e'
          "Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con i
          Paesi  in  via  di  sviluppo"  (pubblicata  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49).
              - Il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n.
          508  (norme  integrative in materia di assistenza economica
          agli  invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
          il seguente:
              "Art.  4  (Istituzione,  misura  e  periodicita' di una
          indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi
          prelinguali).  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1988, ai
          sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
          comunicazione   non   reversibile,  al  solo  titolo  della
          minorazione,  dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
          mensilita'.
              2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio ai
          sordomuti  titolari  dell'assegno mensile di cui alla legge
          26 maggio   1970,  n.  381,  trasformato  in  pensione  non
          reversibile  dall'art.  14  -  septies  del decreto - legge
          30 dicembre  1979,  n.  663, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 febbraio  1980,  n.  33, e a domanda negli
          altri  casi  con  decorrenza dal primo mese successivo alla
          data di presentazione della domanda stessa.
              3.  Per  gli  anni successivi, l'adeguamento automatico
          della  indennita'  di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
          base   degli  importi  sopra  indicati,  con  le  modalita'
          previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
          n. 656.".
              - Il  testo  del  secondo comma dell'art. 1 della legge
          26 maggio  1970,  n.  381 (aumento del contributo ordinario
          dello  Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione
          e  l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
          assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
              "Agli   effetti   della  presente  legge  si  considera
          sordomuto  il  minorato  sensoriale  dell'udito  affetto da
          sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che
          gli  abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
          parlato,   purche'   la   sordita'   non   sia   di  natura
          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
          lavoro o di servizio".
              - Il  testo  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183     (coordinamento    delle    politiche    riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari) e' il seguente:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie , nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
              - Il   testo   dell'art.   4  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n.  153 (disciplina civilistica e fiscale
          degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del
          decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
          fiscale  delle  operazioni  di ristrutturazione bancaria, a
          norma  dell'art.  1  della legge 23 dicembre 1998, n. 461),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  4  (Organi).  -  1.  Gli  statuti,  nel definire
          l'assetto  organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
          seguenti principi:
                a) previsione  di  organi distinti per le funzioni di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo;
                b) attribuzione   all'organo   di   indirizzo   della
          competenza  in  ordine  alla  determinazione dei programmi,
          delle  priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
          verifica  dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo stesso
          provveda comunque in materia di:
                  1)  approvazione  e  modifica  dello  statuto e dei
          regolamenti interni;
                  2)  nomina  e  revoca dei componenti dell'organo di
          amministrazione   e   di  controllo  e  determinazione  dei
          relativi compensi;
                  3)  esercizio  dell'azione  di  responsabilita' nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo;
                  4) approvazione del bilancio;
                  5)  definizione delle linee generali della gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti;
                  6) trasformazioni e fusioni;
                c) previsione,  nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni  di origine associativa dalla successiva lettera
          d),   nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che  per
          professionalita',  competenza ed esperienza, in particolare
          nei  settori  cui  e' rivolta l'attivita' della fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali,  fissando  un numero di componenti idoneo ad
          assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti e
          prevedendo  modalita' di designazione e di nomina dirette a
          consentire  un'equilibrata,  e  comunque non maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni;
                d) le  fondazioni  di  origine  associativa  possono,
          nell'esercizio  della  loro autonomia statutaria, prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione,  ferme  rimanendo  in ogni caso le competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito  dallo  statuto il potere di designare una quota
          non maggioritaria  dei componenti dell'organo medesimo, nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i  soggetti  nominati  per  designazione dell'assemblea dei
          soci  non possono comunque superare la meta' del totale dei
          componenti l'organo di indirizzo;
                e) attribuzione  all'organo  di  amministrazione  dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi,  delle  priorita'  e  degli  obiettivi stabiliti
          dall'organo di indirizzo;
                f) previsione,  nell'ambito  degli  organi collegiali
          delle   fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata  ai
          rispettivi  statuti  a specifici ambiti territoriali, della
          presenza  di  una rappresentanza non inferiore al cinquanta
          per  cento  di  persone  residenti  da  almeno tre anni nei
          territori stessi;
                g) determinazione,   per   i  soggetti  che  svolgono
          funzioni   di   indirizzo,   amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   le   fondazioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi  generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera    e),   di   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita',  intesi  come  requisiti  di  esperienza e di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi  di incompatibilita', riferite anche alla carica di
          direttore  generale  della  societa'  bancaria conferitaria
          ovvero  ad  incarichi  esterni o cariche pubbliche, e cause
          che  comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
          decadenza,  in  modo da evitare conflitti di interesse e di
          assicurare  l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
          compiti e la trasparenza delle decisioni;
                h) previsione   dell'obbligo   dei  componenti  degli
          organi  della  fondazione  di  dare immediata comunicazione
          delle  cause  di  decadenza  o sospensione e delle cause di
          incompatibilita' che li riguardano;
                i) previsione  che  i  componenti  degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta;
                j) previsione  che  ciascun  organo  verifica  per  i
          propri   componenti  la  sussistenza  dei  requisiti  delle
          incompatibilita'   o   delle  cause  di  sospensione  e  di
          decadenza  ed  assume  entro  trenta  giorni  i conseguenti
          provvedimenti.
              2.   I   componenti   dell'organo   di   indirizzo  non
          rappresentano  i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
          ad essi rispondono.
              3.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di indirizzo,
          amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  societa'  bancaria
          conferitaria   o   altre   societa'  operanti  nel  settore
          bancario,   finanziario  o  assicurativo,  in  rapporto  di
          partecipazione  azionaria o di controllo ai sensi dell'art.
          6  con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di
          quelle,   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di
          limitato rilievo economico o patrimoniale.
              4.  L'organo  di  controllo  e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.
              5.  Alle  associazioni  rappresentative  o di categoria
          delle   fondazioni  non  possono  essere  attribuiti  sotto
          qualsiasi  forma  poteri  di nomina o di designazione degli
          organi della fondazione".
              - Il   testo  dell'art.  25  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  17 maggio  1999, n. 153, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
          nel   periodo  transitorio).  -  1.  Le  partecipazioni  di
          controllo  nelle  societa' bancarie conferitarie, in essere
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          possono  continuare ad essere detenute, in via transitoria,
          per  il  periodo  di  quattro anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   ai   fini  della  loro
          dismissione.
              1  -  bis.  Al fine del rispetto di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
              1 - ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
          Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
          dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.
              2.  Le  partecipazioni di controllo in societa' diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  1, con esclusione di quelle
          detenute  dalla  fondazione  in  imprese  strumentali, sono
          dismesse  entro  il  termine  stabilito  dall'Autorita'  di
          vigilanza  tenuto  conto  dell'esigenza di salvaguardare il
          valore  del  patrimonio  e,  comunque, non oltre il termine
          quadriennale di cui allo stesso comma 1.
              3.  Qualora  la  fondazione, scaduti i periodi di tempo
          rispettivamente  indicati  ai  commi  1  e  2,  continui  a
          detenere  le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
          dismissione   provvede,  sentita  la  fondazione  ed  anche
          mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
          nella  misura idonea a determinare la perdita del controllo
          e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
          di  mercato  ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
          patrimonio.
              3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile
          risultante  dall'ultimo  bilancio approvato non superiore a
          200  milioni  di  euro,  e  per  quelle  con sedi operative
          prevalentemente  in  regioni  a statuto speciale, le parole
          "quarto   ,  "quattro  e  "quadriennio  ,  contenute  negli
          articoli 12,  13  e  nel comma 1 del presente articolo sono
          sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "settimo ,
          "sette e "settennio ".
              -  Il  titolo  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
          "Delega   al   Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
          insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi per
          il  rilancio  delle attivita' produttive" (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  2001, n. 299, supplemento
          ordinario).
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              -  Il  testo del primo comma dell'art. 13 della legge 1
          agosto   2002,   n.   166   (disposizioni   in  materia  di
          infrastrutture e trasporti) e' il seguente:
              "1.  Per  la  progettazione e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
          euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
          di  109.400.000  euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
          che,   ai   fini   del  soddisfacimento  del  principio  di
          addizionalita',  devono  essere destinate, per almeno il 30
          per  cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
          da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
          comunitari  e  privati  allo scopo disponibili. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
          ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie e le quote a
          ciascuno   assegnate,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          erogazione  delle  somme dovute dagli istituti finanziatori
          ai  mutuatari  e le quote da utilizzare per le attivita' di
          progettazione,  istruttoria  e  monitoraggio.  Le somme non
          utilizzate   dai   soggetti   attuatori  al  termine  della
          realizzazione  delle  opere  sono  versate  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito
          capitolo   da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per gli
          interventi di cui al presente articolo".
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
          23 (norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
              "Art.  3  (Competenze  degli  enti  locali).  -  1.  In
          attuazione  dell'art.  14, comma 1, lettera i), della legge
          8 giugno  1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
          fornitura  e  alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria
          degli edifici:
                a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
          materne, elementari e medie;
                b) le  province,  per  quelli  da destinare a sede di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi  i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte, di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per  le  industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti e di
          istituzioni educative statali.
              2.  In  relazione  agli obblighi per essi stabiliti dal
          comma  1,  i  comuni e le province provvedono altresi' alle
          spese  varie  di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua  e  del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
          impianti.
              3.   Per   l'allestimento  e  l'impianto  di  materiale
          didattico  e  scientifico  che  implichi  il rispetto delle
          norme  sulla  sicurezza  e sull'adeguamento degli impianti,
          l'ente  locale  competente  e'  tenuto  a  dare alle scuole
          parere  obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
          ovvero  ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature.
              4.  Gli  enti  territoriali competenti possono delegare
          alle  singole  istituzioni  scolastiche, su loro richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati   ad   uso   scolastico.  A  tal  fine  gli  enti
          territoriali  assicurano  le risorse finanziarie necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge".
              -  La  legge  3 agosto  1949, n. 623, reca "Concessione
          alla  Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate
          merci  e  contingenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 settembre 1949, n. 212).
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  della  legge
          27 luglio  2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto
          dei diritti del contribuente) e' il seguente:
              "2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria   puo'   essere   disposta   soltanto   in  casi
          eccezionali  e  con legge ordinaria, qualificando come tali
          le disposizioni di interpretazione autentica".
              -  Il  testo  dell'art.  176  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285 (nuovo codice della strada), cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
          autostrade  e  sulle  strale  extraurbane principali). - 1.
          Sulle  carreggiate,  sulle  rampe  e  sugli  svincoli delle
          strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
                a) invertire  il  senso  di  marcia e attraversare lo
          spartitraffico,   anche  all'altezza  dei  varchi,  nonche'
          percorrere  la  carreggiata  o  parte  di essa nel senso di
          marcia opposto a quello consentito;
                b) effettuare  la retromarcia, anche sulle corsie per
          la  sosta  di  emergenza,  fatta  eccezione  per le manovre
          necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
                c) circolare  sulle  corsie per la sosta di emergenza
          se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
                d) circolare  sulle corsie di variazione di velocita'
          se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
              2. E' fatto obbligo:
                a) di   impegnare  la  corsia  di  accelerazione  per
          immettersi  sulla  corsia  di  marcia,  nonche'  di dare la
          precedenza  ai  veicoli  in  circolazione  su  quest'ultima
          corsia;
                b) di  impegnare  tempestivamente,  per  uscire dalla
          carreggiata,  la  corsia  di  destra,  immettendosi  quindi
          nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
                c) di  segnalare  tempestivamente  nei  modi indicati
          nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
              3.  In  occasione  di  arresto  della  circolazione per
          ingorghi  o  comunque  per  formazione  di code, qualora la
          corsia  per  la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
          veicoli  in  sosta  di emergenza o non sia sufficiente alla
          circolazione  dei  veicoli  di  polizia  e  di  soccorso, i
          veicoli  che  occupano  la  prima  corsia  di destra devono
          essere  disposti  il  piu vicino possibile alla striscia di
          sinistra.
              4.  In  caso  di ingorgo e' consentito transilare sulla
          corsia  per  la  sosta  di emergenza al solo fine di uscire
          dall'autostrada  a  partire  dal  cartello  di preavviso di
          uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
              5.  Sulle  carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
          vietato  sostare  o  solo  fermarsi, fuorche' in situazioni
          d'emergenza  dovute a malessere degli occupanti del veicolo
          o  ad  inefficienza  dei veicolo medesimo; in tali casi, il
          veicolo  deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
          sulla  corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
          sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
          qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
              6.  La  sosta  d'emergenza  non  deve eccedere il tempo
          strettamente  necessario  per superare l'emergenza stessa e
          non  deve,  comunque,  protrarsi  oltre le tre ore. Decorso
          tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
              7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
          sosta  e  la  fermata  di  notte,  in  caso  di visibilita'
          limitata,  devono  sempre  essere  tenute accese le luci di
          posizione,   nonche'   gli   altri  dispositivi  prescritti
          dall'art. 153, comma 5.
              8.  Qualora  la  natura  dei  guasto  renda impossibile
          spostare  il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
          o  sulla  piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
          sia  costretto  a fermarsi su tratti privi di tali appositi
          spazi,  deve  essere collocato, posteriormente al veicolo e
          alla  distanza  di  almeno  100  m dallo stesso, l'apposito
          segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo incombe al conducente
          durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
          ogni  altro  caso  di  limitata  visibilita', qualora siano
          inefficienti le luci di posizione.
              9.  Nelle  autostrade  con  carreggiate  a  tre  o piu'
          corsie,   salvo   diversa   segnalazione,   e'  vietato  ai
          conducenti  di  veicoli  adibiti al trasporto merci, la cui
          massa  a  pieno  carico  supera le 5 t, ed ai conducenti di
          veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
          ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
          vicine al bordo destro della carreggiata.
              10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
          marcia  per  file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
          veicolo nella stessa corsia.
              11.  Sulle  autostrade  per  il  cui  uso sia dovuto il
          pagamento  di  un  pedaggio,  i  conducenti, ove previsto e
          segnalato,   devono   arrestarsi  in  corrispondenza  delle
          apposite  barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
          indicazioni   date   dalle  segnalazioni  esistenti  o  dal
          personale  addetto  e  corrispondere il pedaggio secondo le
          modalita' e le tariffe vigenti.
              11-bis.  Al  pagamento del pedaggio di cui al comma 11,
          quando  esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello
          stesso,  sono  obbligati solidalmente sia il conducente sia
          il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196.
              12.   I  conducenti  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi
          dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
          dell'ente  proprietario,  sono  esentati, quando sussistano
          effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
          dcl presente articolo relative al divieto di effettuare:
                a) la manovra di inversione del senso di marcia;
                b) la  marcia,  la retromarcia e la sosta in banchina
          di emergenza;
                c) il traino dei veicoli in avaria.
              Sono   esonerati   dall'osservanza   del   divieto   di
          attraversare  i  varchi  in contromano in prossimita' delle
          stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
          trasporti  eccezionali  purche'  muniti  di  autorizzazione
          dell'ente proprietario della strada.
              13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
          manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
          e  cautela,  devono  tenere  in  funzione  sui  veicoli  il
          dispositivo  supplementare  di  segnalazione  visiva a luce
          gialla lampeggiante.
              14.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del  divieto  di
          effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
          degli  autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  a  servizi  di
          polizia,  antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
          funzione   il  dispositivo  supplementare  di  segnalazione
          visiva a luce blu lampeggiante.
              15.  Il  personale  in servizio sulle autostrade e loro
          pertinenze  e'  esonerato, in caso di effettive esigenze di
          servizio   e   con   l'adozione   di   opportune   cautele,
          dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
              16.  Per  l'utente  di autostrada a pedaggio sprovvisto
          dei  titolo  di  entrata,  o  che  impegni  gli impianti di
          controllo  in  maniera  impropria rispetto al titolo in suo
          possesso,  il  pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
          piu'  lontana  stazione  di  entrata  per la classe del suo
          veicolo.  All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
          alla stazione di entrata.
              17.  Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
          delle  stazioni,  creando  pericolo  per  la  circolazione,
          nonche'  per  la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
          ponga  in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
          o  in  parte  il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
          che    il    fatto   costituisca   reato,   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              18.   Parimenti   il   conducente   che  circola  sulle
          autostrade  con  veicolo  non  in  regola  con la revisione
          prevista  dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con
          esito  favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.  E'  sempre  disposto  il
          fermo  amministrativo  del veicolo che verra' restituito al
          conducente,  proprietario  o  legittimo detentore, ovvero a
          persona   delegata   dal   proprietario,   solo   dopo   la
          prenotazione  per  la  visita di revisione. Si applicano le
          norme dell'art. 214.
              19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
          a),  quando  il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
          rampe   o   sugli  svincoli,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
              20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
          b),  c)  e  d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              21.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una somma da lire centoventisettemilaventi a
          lire cinquecentottomilasettanta.
              22.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 19 consegue la
          sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente di
          guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
          amministrativo  del  veicolo per un periodo di tre mesi. In
          caso  di  reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
          amministrativo,   consegue  la  sanzione  accessoria  della
          confisca  amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
          di  cui  al  capo  I,  sezione II, del titolo VI. Quando si
          tratti  di  violazione  delle  disposizioni  del  comma  1,
          lettere  c)  e  d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente di guida per un periodo da due a
          sei mesi".
              -  Il  testo del comma 2 dell'art. 73 della gia' citata
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
          50,  comma  1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  per  la  costruzione  della  superstrada  a  pedaggio
          Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  21  della legge
          6 dicembre  1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)
          e' il seguente:
              "2.  La  sorveglianza sui territori delle aree naturali
          protette   di   rilievo   internazionale   e  nazionale  e'
          esercitata,   ai  fini  della  presente  legge,  dal  Corpo
          forestale  dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
          organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
          di  quant'altro  affidato  al Corpo medesimo dalla presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, su proposta del Ministro
          dell'ambiente  e,  sino all'emanazione dei provvedimenti di
          riforma  in  attuazione  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
          il  disposto del mediesimo art. 4, comma 1, di concerto con
          il   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  sono
          individuate  le  strutture  ed  il  personale  del Corpo da
          dislocare  presso  il  Ministero dell'ambiente e presso gli
          enti  parco,  sotto  la dipendenza funzionale degli stessi,
          secondo   modalita'  stabilite  dal  decreto  medesimo.  Il
          decreto  determina  altresi'  i  sistemi  e le modalita' di
          reclutamento  e  di ripartizione su base regionale, nonche'
          di  formazione  professionale  del  personale  forestale di
          sorveglianza.  Ai dipendenti dell'ente parco possono essere
          attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
          o  in  concomitanza  degli  ordinari  obblighi di servizio.
          Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
          la  qualifica  di guardia giurata. Fino alla emanazione del
          predetto   decreto  alla  sorveglianza  provvede  il  Corpo
          forestale  dello  Stato,  sulla  base di apposite direttive
          impartite  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Nelle  aree
          protette  marine  la  sorveglianza  e'  esercitata ai sensi
          dell'art. 19, comma 7".
              -  Il  testo  dell'art.  9  della  gia'  citata legge 6
          olicembre 1991, n. 394, e' il seguente:
              "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'ente parco ha personalita'
          di  diritto  pubblico,  sede  legale  e  amministrativa nel
          territorio  del  parco  ed e' sottoposto alla vigilanza del
          Ministro dell'ambiente.
              2. Sono organi dell'ente:
                a) il presidente;
                b) il consiglio direttivo;
                c) la giunta esecutiva;
                d) il collegio dei revisori dei conti;
                e) la comunita' del parco.
              3.  Il  presidente e' nominato con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  d'intesa  con  i presidenti delle regioni o
          delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano nel cui
          territorio  ricada in tutto in parte il parco nazionale. Il
          presidente  ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne
          coordina  l'attivita',  esplica  le  funzioni  che gli sono
          delegate  dal  consiglio  direttivo, adotta i provvedimenti
          urgenti  ed  indifferibili  che sottopone alla ratifica del
          consiglio direttivo nella seduta successiva.
              4.  Il  consiglio direttivo e' formato dal presidente e
          da  dodici  componenti,  nominati  con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le regioni interessate, scelti tra
          persone  particolarmente  qualificate  per  le attivita' in
          materia   di   conservazione   della   natura   o   tra   i
          rappresentanti  della  comunita'  del parco di cui all'art.
          10, secondo le seguenti modalita':
                a) cinque, su designazione della comunita' del parco,
          con voto limitato;
                b) due,   su   designazione   delle  associazioni  di
          protezione  ambientale  individuate  ai  sensi dell'art. 13
          della  legge  8 luglio  1986, n. 349, scelti tra esperti in
          materia naturalisticoambientale;
                c) due,  su designazione dell'Accademia nazionale dei
          Lincei,   della  Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione
          zoologica  italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
          e delle universita' degli studi con sede nelle province nei
          cui  territori  ricade il parco; in caso di designazione di
          un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
          e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
                d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste;
                e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
              5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
          giorni  dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora
          siano designati membri dalla comunita' del parco sindaci di
          un  comune  oppure  presidenti di una comunita' montana, di
          una provincia o di una regione presenti nella comunita' del
          parco,  la  cessazione  dalla  predetta  carica a qualsiasi
          titolo  comporta  la  decadenza  immediata dall'incarico di
          membro  del  consiglio  direttivo  e il conseguente rinnovo
          della   designazione.   La  stessa  norma  si  applica  nei
          confronti  degli  assessori  e dei consiglieri degli stessi
          enti.
              6.  Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un
          vice   presidente  scelto  tra  i  membri  designati  dalla
          comunita'  del  parco  ed  una  giunta esecutiva formata da
          cinque  componenti,  compreso  il  presidente,  secondo  le
          modalita'   e  con  le  funzioni  stabilite  nello  statuto
          dell'ente parco.
              7.  Il  consiglio direttivo e' legittimamente insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
              8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
          questioni  generali ed in particolare sui bilanci, che sono
          approvati  dal  Ministro  dell'ambiente  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sui regolamenti e sulla proposta di
          piano  per  il  parco  di  cui  all'art.  12 esprime parere
          vincolate  sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'art. 14.
              8-bis. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio
          direttivo,  sentito  il parere della comunita' del parco ed
          e'  trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
          legittimita'  e  puo' richiederne il riesame entro sessanta
          giorni  dal  ricevimento.  L'ente  parco deve controdedurre
          entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle  eventuali
          osservazioni  di  legittimita' del Ministero dell'ambiente,
          con  deliberazione  dei  consiglio  direttivo.  Il Ministro
          dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
          successivi trenta giorni.
              9.   Lo   statuto  dell'ente  definisce  in  ogni  caso
          l'organizzazione  interna,  le  modalita' di partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
              10.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti esercita il
          riscontro  contabile  sugli atti dell'ente parco secondo le
          norme   di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base  dei
          regolamenti  di contabilita' dell'ente parco, approvati dal
          Ministro   dei   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
          nominato  con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
          da  tre  componenti  scelti tra funzionari della Ragioneria
          generale  dello  Stato  ovvero  tra  iscritti nel ruolo dei
          revisori  ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
          Ministro  del  tesoro, di cui uno in qualita' di presidente
          del  collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
          interessate.
              11.  Il  direttore  del parco e' nominato, con decreto,
          dal  Ministro  dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa di tre
          candidati  proposti  dal  consiglio  direttivo tra soggetti
          iscritti  ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
          di   direttore  di  parco  istituito  presso  il  Ministero
          dell'ambiente,   al  quale  si  accede  mediante  procedura
          concorsuale  per titoli. Il presidente del parco provvede a
          stipulare  con  il direttore nominato un apposito contratto
          di  diritto  privato  per una durata non superiore a cinque
          anni.
              12.  Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque
          anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
              13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge.
              14.   La   pianta   organica  di  ogni  ente  parco  e'
          commisurata  alle  risorse  finalizzate  alle  spese per il
          personale  ad  esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
          presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
          e  di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato ed
          indeterminato  ai  sensi dei contratti collettivi di lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale.
              15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'ente
          parco".
              -   Il   titolo   del   decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio   dello   Stato  5 agosto  1947,  n.  871  reca
          "Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso , con
          sede   in  Torino"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 settembre  1947, n. 211 e ratificato con legge 17 aprile
          1956, n. 561).
              -  Il  testo  dell'art.  55  del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo   unico   delle  imposte  sui  redditi),  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  55  (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze  attive i ricavi o altri proventi conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
          altri  proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi,  nonche'  la sopravvenuta insussistenza di spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
              2.  Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  54  vengono conseguite per ammontare superiore a
          quello  che  ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
                a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  di danni diversi da quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
                b) i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di  cui  alle  lettere  e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente  dal tipo di finanziamento adottato. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in  cui  sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
          il  quarto.  Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
          realizzazione   di  investimenti  produttivi  concesse  nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche'  quelle  concesse  ai  sensi  del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,   per   la   decorrenza   prevista  al  momento  della
          concessione  delle  stesse. Non si considerano contributi o
          liberalita'  i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato, dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome  per  la costruzione,
          ristrutturazione  e manutenzione straordinaria ed ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti   autonomi   per   le   case   popolari,  comunque
          denominati,   nonche'   quelli   erogati  alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa  e  di  abitazione per la
          costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione ordinaria e
          straordinaria  di  immobili  destinati  all'assegnazione in
          godimento o locazione.
              4.   Non   si   considerano   sopravvenienze  attive  i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  in  nome  collettivo  o in
          accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci
          ai  crediti,  ne'  la  riduzione dei debiti dell'impresa in
          sede di concordato fallimentare o preventivo.
              5.  In  caso  di  cessione  del  contratto di locazione
          finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
          sopravvenienza attiva".
              -  Il  testo  dell'art.  13  della  gia' citata legge 1
          agosto 2002, n. 166, e' il seguente:
              "Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
          programma  di  infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
          approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
          istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
          di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
          garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
          quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
          quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
          160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
          l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
          soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
          essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
          Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
          comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
          e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
          soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
          altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
          assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
          somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
          quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
          istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.
              2.   Al   fine  di  permettere  la  prosecuzione  degli
          investimenti  nel  settore dei trasporti di cui all'art. 2,
          comma  5,  della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la
          riduzione   delle   emissioni  inquinanti  derivanti  dalla
          circolazione  di  mezzi  adibiti  a  servizi  di  trasporto
          pubblico   locale,   sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
          ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non
          inferiore  al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
          stanziamenti   di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere
          destinata  dalle  regioni  all'esecuzione di interventi che
          prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata
          efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
          alimentazione   non   convenzionale   e   a  basso  impatto
          ambientale.
              3.  (sostituisce  il  comma  1  dell'art.  1,  legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              4.  (aggiunge  il  comma  1-bis,  dell'art. 1, legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              5.  (aggiunge  la  lettera  c)  al comma 2 dell'art. 1,
          legge 21 dicembre 2001, n. 443).
              6.  (aggiunge  il  comma  3-bis  all'art.  1,  legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              7.  Al  comma  12  dell'art.  1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443,  dopo le parole: "della presente legge sono
          inserite le seguenti: "salvo che le leggi regionali emanate
          prima  della data di entrata in vigore della presente legge
          siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b),
          c)  e  d)  del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
          categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici .
              8.   (sostituisce   il  secondo  periodo  al  comma  12
          dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443).
              9.   Per  avviare  la  realizzazione  degli  interventi
          necessari  per  il completamento delle strutture logistiche
          dell'Istituto   universitario   europeo   di   Firenze,  e'
          autorizzata,  a favore del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2002,  4.500.000  euro  per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
          per l'anno 2004.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  2.000.000  di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
          per  l'anno  2003  e  5.000.000 di euro per l'anno 2004, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002
          -  2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              11.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e
          2,  pari  a  193.900.000  euro per l'anno 2002, 384.300.000
          euro  per  l'anno  2003  e  533.700.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2004,  si  provvede,  per  gli anni 2002, 2003 e
          2004,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002 - 2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei
          trasporti".
              -  Il  testo  dell'art.  6 della legge 29 novembre 1984
          (Nuovi  interventi  per la salvaguardia di Venezia), n. 798
          e' il seguente:
              "Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2,
          destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
          e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
                a) lire   87   miliardi,  di  cui  lire  22  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  43  miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
          ed  il  restauro  e risanamento conservativo di immobili da
          destinare  alla  residenza,  nonche' ad attivita' sociali e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per   il   mantenimento   delle   caratteristiche  socio  -
          economiche  degli  insediamenti  urbani  lagunari, compresi
          quelli  finalizzati  all'apprestamento  di sedi sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento;
                b) lire   20   miliardi,   di  cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
          delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per la
          sistemazione  di  ponti,  canali e fondamenta sui canali di
          competenza comunale;
                c) lire   28   miliardi,   di  cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
          parte  dei  comuni  di Venezia e Chioggia di contributi per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato;
                d)   lire  10  miliardi  nell'esercizio  1984  per la
          acquisizione   di   aree   da   destinare  ad  insediamenti
          produttivi  e  per  la urbanizzazione primaria e secondaria
          delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
              Al  comune  di  Chioggia  e'  assegnato il 15 per cento
          delle  somme  di  cui  ai  punti a), b) e c) del precedente
          comma.
              Nell'ambito  delle somme indicate alle lettere a), b) e
          c)  del  primo comma, gli enti competenti possono impiegare
          importi  non  superiori al 2 per cento delle somme suddette
          per  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche attinenti alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi.
              La  complessiva  somma di lire 145 miliardi finalizzata
          alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui al presente
          articolo  sara'  iscritta  nello  stato di previsione della
          spesa  del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
          42  miliardi  per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
          l'esercizio  1985  e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
          per  essere  assegnata  annualmente  ai comuni di Venezia e
          Chioggia   in   relazione  alle  previsioni  dei  programmi
          comunali  relativi  agli  interventi  di  cui al precedente
          primo comma.
              I  comuni  di  Venezia  e  Chioggia,  nell'ambito delle
          assegnazioni  annuali,  sentito il Comitato di cui all'art.
          4,  potranno  procedere  ad una diversa utilizzazione delle
          somme   previste,  sempre  nei  limiti  dello  stanziamento
          autorizzato nel triennio.
              Con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con
          quello  dei  lavori  pubblici,  su  proposta  dei comuni di
          Venezia  e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4,
          si  provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello
          stanziamento   complessivo   autorizzato,   in   vista   di
          particolari  esigenze  connesse  all'attuazione dei singoli
          programmi di intervento".
              -  Il  testo  del  comma  51  dell'art.  52 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2002)",  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "51.  Per il completamento degli interventi urgenti per
          le  opere  pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito
          degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
          e   2002   il   Dipartimento  della  protezione  civile  e'
          autorizzato  a  provvedere  con contributi quindicennali ai
          mutui  che  la  regione  Piemonte stipula. A tale fine sono
          autorizzati  due  limiti di impegno di 10 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2002  e  di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere  dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi
          sono  emanate  ordinanze  ai  sensi dell'art. 5 della legge
          24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
          La  regione  presenta,  entro  trenta  giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, specifico piano di
          utilizzo  al  Dipartimento  della  protezione  civile,  che
          dispone  l'assegnazione  nei  successivi trenta giorni. Gli
          interventi  previsti  dall'art.  3,  comma  1,  lettera c),
          dall'art.  6,  comma  1,  e  dall'art.  8, commi 1 e 3, del
          decreto  -  legge  30 maggio  1994, n. 328, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
          regioni  Liguria  e Piemonte sono destinati ai rimborso dei
          danni subiti dai privati".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile) e' il seguente:
              "Art.  5. - Al verificarsi degli eventi di cui all'art.
          2,  comma  1,  lettera  c),  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro
          per  il  coordinamento della protezione civile, delibera lo
          stato  di  emergenza,  determinandone  durata ed estensione
          territoriale  in  stretto riferimento alla qualita' ed alla
          natura  degli  eventi. Con le medesime modalita' si procede
          alla  eventuale  revoca  dello  stato di emergenza al venir
          meno dei relativi presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  3  della  legge
          29 dicembre  2000,  n.  400  (Rifinanziamento  della  legge
          21 dicembre  1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
          di beni e attivita' culturali) e' il seguente:
              4.  Per  la biblioteca europea di Milano, da realizzare
          anche  attraverso  soggetti  a tali fini costituiti, cui lo
          Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva
          di  lire  2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel
          2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002".
              - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
          2000,  n.  279  (Interventi  urgenti  per le aree a rischio
          idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia di protezione
          civile,  nonche'  a  favore  di  zone  colpite da calamita'
          naturali) e' il seguente:
              "Art.  4-bis  (Interventi  urgenti  a favore delle zone
          danneggiate  dalle  calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
          del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
          gravemente  danneggiati  dalle calamita' idrogeologiche dei
          mesi  di  ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali
          e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
          sensi  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, si applicano
          i benefici  e  le  disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
          5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'art. 4.
              2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
          applicano  le  disposizioni  previste dall'art. 3, comma 6,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  3090  del
          18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
          del 20 ottobre 2000.
              3.  Alle  attivita'  produttive,  che  hanno subito una
          riduzione  del  volume  di  affari  di almeno il trenta per
          cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
          per   effetto   della   interruzione   delle  comunicazioni
          protrattasi  per  oltre  trenta  giorni in conseguenza alle
          calamita'  di  cui  al  comma 1, sono concessi contributi a
          fondo  perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
          di  assicurare  omogeneita' per la concessione dei benefici
          di  cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
          civile emana apposita direttiva.
              4.  Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali
          di  immobili  residenziali,  gia'  danneggiati dagli eventi
          alluvionali  della  prima  decade del mese di novembre 1994
          verificatisi  in  Piemonte,  e'  assegnato  un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
          per  la  riparazione dei danni alle abitazioni principali e
          fino  al  60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
          uso  abitativo.  La  spesa  ammissibile  non  puo' superare
          l'importo  determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
          primo periodo, dell'art. 4.
              5.  Alle  imprese,  ai  soggetti  che esercitano libera
          attivita'    professionale,    alle    organizzazioni    di
          volontariato  e  del  terzo settore, gia' danneggiati dagli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
          subiti.   Le   imprese,   beneficiarie   dei  finanziamenti
          agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
          del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
          cui  al  comma  8  dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
          contratto  ai  sensi  del citato decreto - legge n. 691 del
          1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
          1995,  con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
          residue del medesimo decreto.
              6.  All'onere  per  gli  interventi  di cui al presente
          articolo  si  provvede a carico delle disponibilita' di cui
          all'art.   7   dell'ordinanza   del  Ministro  dell'interno
          delegato  per  il  coordinamento della protezione civile n.
          3090   del   18 ottobre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  146 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato, legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Nell'ambito  degli interventi dello Stato a favore
          dello  spettacolo  ed  al fine di incentivare la produzione
          televisiva destinata ai mercato nazionale ed internazionale
          da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la
          somma  di  lire  10  miliardi per il 2001 e di 2 milioni di
          euro  per  l'anno  2003  da prelevare dagli stanziamenti di
          competenza   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali".
              -  Il testo del comma 18 dell'art. 52 della gia' citata
          legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
          10,  sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno.  La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
          agli  esercizi  finanziari  1999  e  2000.  Delle misure di
          sostegno  di  cui  al presente comma possono beneficiare, a
          decorrere  dall'anno  2002, anche le emittenti radiofoniche
          locali  legittimamente  esercenti  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nella misura complessivamente
          non  superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale dei
          contributi  stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti, con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
          di attribuzione ed erogazione".
              -  Il  testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
          269  (Norme  contro  lo  sfruttamento  della prostituzione,
          della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
          quali   nuove  forme  di  riduzione  in  schiavitu)  e'  il
          seguente:
              "Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli
          600-bis,  600-ter,  600-quater  e  600-quinquies del codice
          penale,  introdotti  dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5
          della  presente  legge.  La  parte  residua  del  fondo  e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  parte corrente "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno".
              - Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
          476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
          dei  minori  e  la  cooperazione  in  materia  di  adozione
          internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
          alla  legge  4 maggio  1983, n. 184, in tema di adozione di
          minori stranieri), e' il seguente:
              "Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.200 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
          2002,  n.  69,  reca:  "Regolamento  per la semplificazione
          delle  modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
          societa'   e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche"
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 aprile 2002, n.
          92).
              - Il testo del comma 17 dell'art. 145 della gia' citata
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "17.  A  decorrere  dall'anno  2001,  sono  concessi un
          contributo  annuo  di  lire  800  milioni  al  Club  alpino
          italiano,  per  le  attivita'  del Corpo nazionale soccorso
          alpino  e  speleologico  (CNSAS),  e un contributo annuo di
          lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per
          le  comunicazioni, di cui all'art. 1, comma 24, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per
          lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo".
              -  La  legge 19 aprile 1990, n. 85, reca "Modificazioni
          alla  legge  2 agosto  1982,  n.  528, sull'ordinamento del
          gioco  del  lotto"  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 aprile 1990, n. 97).
              -  Il  testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994,
          n.   724   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art.  33  (Gioco  del  lotto).  - 1. Il Ministro delle
          finanze,   con  proprio  decreto,  provvede  a  fissare  in
          anticipo  sui  tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della
          legge  19 aprile  1990, n. 85, l'allargamento della rete di
          raccolta  del  gioco  del  lotto in modo che entro tre anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge sia
          raggiunto  il  numero  di  15.000  punti  di raccolta e che
          successivamente  sia  estesa  a  tutti  i  tabaccai  che ne
          facciano  richiesta  entro il 1 marzo di ogni anno, purche'
          sia  assicurato  un  incasso  medio  annuo da stabilire con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con le
          organizzazioni        sindacali        dei       rispettivi
          settori maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          salvaguardando  l'esigenza  di  garantire la presenza nelle
          zone  periferiche  del  Paese.  Sulla  base  delle  domande
          presentate  il  Ministro delle finanze, con propri decreti,
          definisce  il  piano di progressiva estensione della rete a
          tutti  i  tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
          anno.  Per  conseguire  tali  obiettivi, la distanza tra le
          ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
          le  ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista
          come  requisito  dal  decreto  del  Ministro  delle finanze
          6 maggio  1987,  e  dalla  legge  19 aprile 1990, n. 85, e'
          ridotta  a  200  metri,  seguendo il percorso pedonale piu'
          breve. (Tale requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998).
              2.  Il  ritardato versamento dei proventi del gioco del
          lotto  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  stabilita
          dall'autorita'  concedente  nella  misura  minima  di  lire
          200.000  e  massima  di lire 1.000.000 oltre agli interessi
          sul  ritardato  pagamento nella misura di una volta e mezzo
          gli interessi legali.
              3.  Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito
          complessivo,  provvede  con  proprio  decreto  a riordinare
          l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva
          di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n
          312,  e  del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
          1975,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del
          26 gennaio  1976,  e  successive  modificazioni,  e  per la
          gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge
          19  aprile  1990, n. 85, perequando gli importi relativi in
          funzione   della   redditivita'   media   delle  rispettive
          attivita'".
              -  Il  testo  dell'art.  56  del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 220 (Disposizioni sulle
          funzioni e sui poteri consolari), e' il seguente:
              "Art.  56  (Diritti  consolari).  - I diritti consolari
          sono  determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
          vistata  dal  Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
          per il tesoro e per le finanze".
              - Il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n.
          7   (legge  quadro  sul  settore  fieristico),  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   10   (Riordino   degli   enti  fieristici  gia'
          costituiti e riconosciuti). - 1. Ai fini di quanto previsto
          al  comma  2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno
          svolto  e  svolgono  di  fatto  e con continuita' operativa
          attivita'  di  carattere  fieristico  almeno  nei  tre anni
          precedenti  la  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco
          regionale  degli  enti  fieristici.  L'istanza  deve essere
          presentata  entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Nell'elenco si considerano
          iscritti   d'ufficio   gli   enti   fieristici   dotati  di
          personalita' giuridica.
              2.  Le  regioni  disciplinano  il  riordino  degli enti
          fieristici   iscritti   nell'elenco  di  cui  al  comma  1,
          prevedendone   la  trasformazione  anche  in  societa'  per
          azioni,  tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
          contestuali  conferimenti  da  parte  di terzi. Gli statuti
          delle  societa'  per  azioni  possono  prevedere  la libera
          circolazione   delle   azioni   emesse   a   seguito  della
          trasformazione.
              3.  Il  progetto  di  trasformazione, redatto dall'ente
          fieristico,   deve   essere   approvato  dalla  regione  ed
          identificare  il  patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso
          in  cui  la trasformazione preveda anche la costituzione di
          una  societa'  per  azioni  il progetto dovra' identificare
          anche:
                a) gli  ulteriori  apporti  finanziari  o  di  beni e
          diritti,  strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire
          nella  societa'  per  azioni da parte di enti pubblici e di
          societa' od enti privati;
                b) la ripartizione del capitale sociale.
              4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da
          una  relazione di' stima redatta a norma dell'art. 2343 del
          codice  civile  per  quanto  attiene  ai  beni e ai diritti
          indicati al comma 3, lettera a).
              5.  Gli  atti  di  trasformazione previsti dal presente
          articolo  sono  soggetti,  in  luogo  di  tutte  le imposte
          dirette  e  indirette  applicabili,  alla  sola  imposta di
          registro  in  misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale
          si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
              6.  Per  gli  atti  di  trasformazione  in societa' per
          azioni  o  di  conferimento  a societa' per azioni dei beni
          patrimoniali  identificati  ai sensi del comma 3, attuativi
          del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni
          e  diritti  si  trasferisce  sulle azioni emesse a seguito,
          rispettivamente,  della  trasformazione e del conferimento.
          Detto  valore puo', a scelta del contribuente da effettuare
          nell'atto  di  trasformazione  o  di  conferimento,  essere
          elevato  fino  all'importo  indicato  negli  atti  medesimi
          sottoponendolo  a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          del   decreto   legislativo   8 ottobre   1997,   n.   358,
          indipendentemente   dal   periodo   di   previo   possesso.
          Il maggior   valore   delle   azioni   ha   effetto   anche
          quale maggior  valore  fiscalmente  riconosciuto dei beni e
          diritti    compresi    nell'atto    di   trasformazione   e
          conferimento.
              7.  1  benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli
          atti  perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonche' agli atti
          relativi   ad  enti  gia'  trasformati  in  fondazione  che
          conferiscono  entro il suddetto termine beni patrimoniali a
          societa'  per  azioni nel quadro di un progetto di riordino
          complessivo dell'ente medesimo".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1997,  n.  457  (Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo del
          settore  dei  trasporti  e  l'incremento dell'occupazione),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
          E'   istituito   il   registro   delle  navi  adibite  alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale  ,  nel  quale  sono  iscritte, a seguito di
          specifica  autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
          della   navigazione,   le  navi  adibite  esclusivamente  a
          traffici commerciali internazionali.
              2.  Il  Registro  internazionale  di  cui al comma 1 e'
          diviso   in   tre   sezioni   nelle   quali  sono  iscritte
          rispettivamente:
                a) le  navi che appartengono a soggetti italiani o di
          altri  Paesi  dell'Unione  europea  ai  sensi  del comma 1,
          lettera  a),  dell'art.  143  del codice della navigazione,
          come sostituito dall'art. 7;
                b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
          ai  sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
          della navigazione;
                c) le   navi   che   appartengono   a   soggetti  non
          comunitari,   in  regime  di  sospensione  da  un  registro
          straniero  non  comunitario,  ai  sensi  del  secondo comma
          dell'art.  145  del  codice della navigazione, a seguito di
          locazione  a  scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
          altri Paesi dell'Unione europea.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata
          tenuto    conto   degli   appositi   contratti   collettivi
          sottoscritti  dalle  organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
          e 3.
              4.  Non  possono  comunque essere iscritte nel Registro
          internazionale  le  navi  da  guerra,  le  navi di Stato in
          servizio  non  commerciale, le navi da pesca e le unita' da
          diporto.
              5.  Le  navi  iscritte  nel Registro internazionale non
          possono  effettuare  servizi  di  cabotaggio per i quali e'
          operante  la  riserva  di cui all'art. 224 del codice della
          navigazione,  come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
          navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
          nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
          i  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
          predette  navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
          limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili,  se  osservano i
          criteri  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a), e comma
          1-bis".
              -  Il  testo  dell'art.  141  della  gia'  citata legge
          23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  141  (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
          di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
          aree   di   crisi   del   territorio  nazionale  e  per  il
          miglioramento   e   la   protezione   ambientale,  mediante
          eliminazione  di  perdite,  incremento  di efficienza della
          distribuzione   e   risanamento   delle  gestioni,  nonche'
          mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
          di  interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica provvede alla concessione,
          ed  alla  conseguente erogazione direttamente agli istituti
          mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
          interessi,  di  ammortamento  di  mutui  o altre operazioni
          finanziarie  che  i  seguenti  soggetti  sono autorizzati a
          contrarre  in  rapporto  alle rispettive quote di limiti di
          impegno  quindicennali  con  decorrenza  dagli  anni 2002 e
          2003:
                a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
          Cavour  Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                b) Consorzio  Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
          quota  di  lire  8  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                c) Canale  Emiliano-Romagnolo,  per  la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d)  Ente  Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) Complessi  Irrigui della Campania Centrale e Piana
          del  Sele,  per  la  quota  di lire 4 miliardi per ciascuno
          degli anni 2002 e 2003;
                f) Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la
          trasformazione  fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
          la  quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
          e 2003;
                g) Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
          di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                h) Consorzio  di  bonifica Medio Astico Bacchiglione,
          per  la  quota  di  lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
          2002 e 2003;
                i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
          di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                l) Consorzio  bacini del Trebbia e del Tidone, per la
          quota  di  lire  1 miliardo  per ciascuno degli anni 2002 e
          2003.
              2. Gli  enti  indicati  al  comma 1 presentano entro il
          31 dicembre  2001  progetti esecutivi e cantierabili per la
          realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
          idriche.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione   economica   provvede   alla  revoca  della
          concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
          risorse tra i rimanenti.
              3. Per   assicurare  altresi'  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  comma 2  nelle  restanti  aree  del
          territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
          di  impegno  quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2002  e  2003,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  per la concessione di contributi pluriennali per
          la  realizzazione  degli  interventi  da parte dei soggetti
          interessati.
              3-bis. Al  fine di assicurare il corretto funzionamento
          degli  enti  di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione
          di   ulteriori   investimenti   e'  autorizzato  il  limite
          d'impegno  quindicennale  di  5.270.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2003.  Entro  il  30 giugno 2003 i suddetti enti
          presentano   al   Ministero   delle  politiche  agricole  e
          forestali  propri  programmi  finalizzati  al loro corretto
          funzionamento e alla realizzazione di investimenti.
              4. Per   l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in
          materia  di  fognatura,  collettamento e depurazione di cui
          agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
          1999,  n.  152,  e  successive  modificazioni, le autorita'
          istituite  per  gli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui
          all'art.  8  della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
          caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
          predispongono,  entro  novanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ed attuano un programma di
          interventi  urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
          quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
          5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
          risultino  inadempienti,  sono  sostituite,  anche ai sensi
          dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
          come   modificato   dall'art.  2  del  decreto  legislativo
          18 agosto   2000,  n.  258,  dai  presidenti  delle  giunte
          regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri".
              - Il  testo  dell'art.  490  del  codice  di  procedura
          civile,  cosi'  come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
          dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
          un  avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
          il  pubblico,  deve  essere affisso per tre giorni continui
          nell'albo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al  quale si
          svolge il procedimento esecutivo.
              In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
          e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
          in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
              Il  giudice  dispone  inoltre che l'avviso sia inserito
          una  o  piu'  volte  sui  quotidiani di informazione locali
          aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
          opportuno,  sui  quotidiani  di  informazione  nazionali e,
          quando  occorre,  che  sia  divulgato  con  le  forme della
          pubblicita'  commerciale.  La divulgazione degli avvisi con
          altri  mezzi  diversi  dai  quotidiani di informazione deve
          intendersi complementare e non alternativa.
              Sono   equiparati   ai   quotidiani,   i   giornali  di
          informazione  locale,  multisettimanali o settimanali editi
          da   soggetti   iscritti   al   Registro   operatori  della
          comunicazione  (ROC)  e  aventi  caratteristiche editoriali
          analoghe  a  quelle  dei  quotidiani  che  garantiscono  la
          maggior diffusione nella zona interessata".
              - Il  testo  del  comma 3  dell'art.  27  (Disposizioni
          finanziarie  per  gli  enti locali) della gia' citata legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "3. Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          agli  enti  locali,  al  fine di adeguare il concorso dello
          Stato  agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
          in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
          della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
          i  trasferimenti  erariali  correnti  allo stesso spettanti
          sono   incrementati   di   103,29   milioni   di  euro.  In
          correlazione  a  quanto disposto nel periodo precedente, il
          comune  di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
          di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
          nonche'  delle  risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
          del presente articolo".
              - Il   testo  dell'art.  44  della  gia'  citata  legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "Art.  4 (Sgravi  per  i nuovi assunti). - 1. A tutti i
          datori  di  lavoro privati ed agli enti pubblici economici,
          operanti   nelle  regioni  Campania,  Basilicata,  Sicilia,
          Puglia,  Calabria  e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi
          assunti   nell'anno   2002   ad   incremento  delle  unita'
          effettivamente  occupate  al  31 dicembre  2001  e  per  un
          periodo  di  tre  anni dalla data di assunzione del singolo
          lavoratore,  lo  sgravio  contributivo in misura totale dei
          contributi  dovuti  all'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  (INPS)  e  all'Ente  nazionale  di previdenza e di
          assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo (ENPALS) a
          loro    carico,    sulle    retribuzioni   assoggettate   a
          contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
          per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il
          beneficio  si  intende  riconosciuto  anche  alle  societa'
          cooperative   di   lavoro,   relativamente  ai  nuovi  soci
          lavoratori  con  i  quali  venga  instaurato un rapporto di
          lavoro  assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini
          della concessione delle predette agevolazioni, si applicano
          le  condizioni  stabilite  all'art. 3, comma 6, della legge
          23 dicembre  1998,  n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001
          le  date  di  cui  alla  lettera a)  del  medesimo  comma 6
          dell'art. 3.
              2. L'efficacia  della  misura  di  cui  al  comma 1  e'
          subordinata   all'autorizzazione   ed   ai   vincoli  della
          Commissione  europea  ai sensi degli articoli 87 e seguenti
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive modificazioni.
              3. Il  beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei
          limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di
          cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  anche  ai  datori di lavoro operanti nei
          territori  delle  regioni  Abruzzo  e  Molise,  nonche' dei
          territori  delle  sezioni circoscrizionali del collocamento
          nelle  quali  il  tasso  medio di disoccupazione, calcolato
          riparametrando  il  dato provinciale secondo la definizione
          allargata  ISTAT,  rilevata per il 2000, sia superiore alla
          media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
          siano  confinanti  con  le  aree  dell'obiettivo 1  di  cui
          all'allegato I  della  decisione  (CE)  n.  1999/502, del 1
          luglio  1999.  Il  beneficio  di  cui  al presente comma e'
          cumulabile  con  altri benefici eventualmente concessi, nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  modalita' di cui al citato
          regolamento (CE) n. 69/2001".
              - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368 (Istituzione del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59), cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.   10 (Accordi   e   forme   associative). - 1. Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e,  in  particolare,  per la gestione dei servizi
          relativi   ai   beni   culturali   di  interesse  nazionale
          individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, puo':
                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e
          con soggetti privati;
                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni  o societa' secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                b-bis) dare  in  concessione  a  soggetti  diversi da
          quelli  statali  la  gestione  di  servizi relativi ai beni
          culturali   di   interesse  nazionale,  secondo  modalita',
          criteri  e  garanzie  definiti  con  regolamento emanato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              Il  suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro:
          le  procedure  di  affidamento  dei  servizi,  che dovranno
          avvenire   mediante  licitazione  privata,  con  i  criteri
          concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della
          proposta   di  offerta  di  servizi  qualitativamente  piu'
          favorevole  dal  punto  di  vista  della crescita culturale
          degli  utenti  e  della tutela e valorizzazione dei beni, e
          comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
          i  rispettivi  compiti  dello  Stato  e  dei  concessionari
          riguardo    alle   questioni   relative   ai   restauri   e
          all'ordinaria  manutenzione  dei beni oggetto del servizio,
          ferma  restando la riserva statali e sulla tutela dei beni;
          i  criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
          personale,   le  professionalita'  necessarie  rispetto  ai
          diversi  compiti,  i  livelli  retributivi  minimi  per  il
          personale,  a  prescindere  dal  contratto  di  impiego;  i
          parametri  di  offerta  al  pubblico e di gestione dei siti
          culturali.  Tali  parametri  dovranno attenersi ai principi
          stabiliti    all'art.    2,    comma 1,    dello    Statuto
          dell'International   Council  of  Museums.  Con  lo  stesso
          regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
          della durata della concessione per un periodo non inferiore
          a  cinque  anni  e  del canone complessivo da corrispondere
          allo  Stato  per  tutta  la  durata  stabilita,  da versare
          anticipatamente  all'atto della stipulazione della relativa
          convenzione  nella  misura  di  almeno  il 50 per cento; la
          stessa  convenzione  deve  prevedere  che,  all'atto  della
          cessazione  per  qualsiasi  causa della concessione, i beni
          culturali  conferiti  in  gestione  dal Ministero ritornino
          nella  disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
          parte  dei  soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
          valorizzazione  complessi e plurimi che includano accanto a
          beni  e  siti  di  maggiore  rilevanza  anche  beni  e siti
          cosiddetti   "minori   collocati   in   centri  urbani  con
          popolazione  pari  o  inferiore  a  30.000 abitanti, verra'
          considerata  titolo  di  preferenza  a  condizione  che sia
          sempre  e  comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
          di immagine individuale propria del museo minore.
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il
          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.
          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle
          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso
          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse
          conferite    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella
          disponibilita' di quest'ultimo.
              3. Il  Ministro  presenta  annualmente  alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
              - Il   testo  dell'art.  32  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "Art.   32 (Contenimento   e   razionalizzazione  delle
          spese).   - 1. Ai   fini   di  cui  al  presente  capo  gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati al funzionamento degli
          enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
          24,  non  considerati  nella tabella C della presente legge
          sono  ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
          e  del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
          2004.  Tali  enti  nonche'  gli  enti  privati  interamente
          partecipati  aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
          azioni  per  esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di
          realizzare  economie  di  spesa  e  migliorare l'efficienza
          gestionale.  Delle  economie  di  gestione  conseguibili si
          tiene  conto  in  sede  di  definizione  dei  trasferimenti
          erariali.
              2. Gli  importi  dei  contributi  di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3. La  dotazione  delle  unita' previsionali di base di
          cui   al  comma 2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente".
              - Il  testo  del  comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge
          19 dicembre    1992,   n.   487   (Soppressione   dell'Ente
          partecipazioni  e  finanziamento industria manifatturiera -
          EFIM) e' il seguente:
              "7. Gli  importi  delle  anticipazioni  concesse  dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti al commissario liquidatore, ad
          esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
          nei  confronti  dell'ente  soppresso,  devono  affluire  in
          apposito   conto  correte  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  all'EFIM  in
          liquidazione.  Allo  stesso  conto  corrente  devono essere
          versate  tutte  le  disponibilita'  di  spettanza dell'ente
          soppresso  e  del commissario liquidatore depositate presso
          il  sistema  bancario.  Con decreto del Ministro del tesoro
          puo'  essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
          depositate  presso  il sistema bancario per le piu' urgenti
          ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 156 (Razionalizzazione
          e  accelerazione  delle  procedure  di  liquidazione  delle
          societa'   del   gruppo   EFIM)  della  gia'  citata  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "3. Tutte  le  cause  pendenti, promosse da e contro le
          societa'  i  cui  patrimoni  sono  trasferiti  ai sensi dei
          commi 1  e  2, sono proseguite direttamente ed a cura della
          societa'    Alumix    S.p.a.    in    liquidazione   coatta
          amministrativa   e  della  societa'  Efimpianti  S.p.a.  in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  che,  nella veste di
          societa'  subentranti  nei patrimoni trasferiti, devono, ai
          fini  della  prosecuzione,  costituirsi  nei  giudizi nella
          udienza  immediatamente  successiva  al  trentesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
          farsi   luogo   alla   interruzione  dei  procedimenti.  Il
          commissario  liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di
          autorita'  di  vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
          decreto-legge  19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, come
          sostituito  dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
          n.   643,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
          attuazione  della disposizione di cui al precedente periodo
          impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o
          di  nuova  nomina  affinche' assumano tutte le necessarie e
          opportune  iniziative  per  la sollecita cura e definizione
          dei  giudizi  pendenti,  ivi  compresi  quelli che hanno ad
          oggetto    l'accertamento    di   responsabilita'   ed   il
          risarcimento  dei  danni, gia' promossi nei confronti di ex
          amministratori, di direttori generali investiti formalmente
          di  poteri  gestionali diretti nelle predette societa' e di
          componenti   dei   collegi   sindacali  delle  societa'  in
          liquidazione,  nonche'  nei  confronti  delle  societa'  di
          revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e
          di  terzi  che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali
          con    le    medesime   societa'.   Alla   gestione   delle
          disponibilita'  finanziarie della societa' Alumix S.p.a. in
          liquidazione   coatta   amministrativa   e  della  societa'
          Efimpianti  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa si
          applica  l'art.  5,  comma 7,  secondo e terzo periodo, del
          decreto-legge  19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  17 febbraio  1993,  n.  33,
          sostituendosi  al  conto  infruttifero intestato ad EFIM in
          liquidazione  coatta  amministrativa il conto aperto presso
          la    Tesoreria    centrale    dello    Stato    intestato,
          rispettivamente,    alla    societa'   Alumix   S.p.a.   in
          liquidazione   coatta   amministrativa   e   alla  societa'
          Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa".
              - Il   testo  del  comma 2  dell'art.  19  (Sistemi  di
          realizzazione  dei lavori pubblici) della gia' citata legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
              "2. Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
          economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
          gara.  A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
          cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili
          nella  propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
          cui  utilizzazione  sia strumentale o connessa all'opera da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,   quanto  alle  prestazioni  progettuali  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario".
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  13  (Cessione  e
          cartolarizzazione dei crediti INPS) della gia' citata legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
          civile  e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
          n.  52.  I  privilegi  e  le garanzie di qualunque tipo che
          assistono  i  crediti  oggetto della cessione conservano la
          loro  validita'  e il loro grado in favore del cessionario,
          senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e'
          tenuto  a  garantire l'esistenza dei crediti al tempo della
          cessione,  ma  non  risponde  dell'insolvenza dei debitori.
          Restano  impregiudicate  le  attribuzioni  dell'INPS quanto
          alle  facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
          della  normativa  vigente, compresi i crediti oggetto della
          cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione".
              - Il  testo  dell'art.  4 del decreto - legge 30 agosto
          1968,  n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali
          e  sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
          nei     settori    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato) e' il seguente:
              "Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
          della  legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con
          legge  25 gennaio  1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21
          febbraio  1963,  n.  264,  23 marzo  1964, n. 153, 6 maggio
          1966,  n.  308  e   12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 1970.
              Per  la corresponsione dei contributi concessi ai sensi
          della  legge  16 settembre  1960,  n.  1016,  e  successive
          integrazioni,  a  partire dall'anno finanziario 1969 e fino
          all'anno  finanziario  1978  sara' stanziata nello stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  la  somma annua di lire 700
          milioni.
              Le  somme  non  impegnate  nei  singoli anni finanziari
          potranno esserlo negli anni finanziari successivi.".
              -     Il    testo   dell'articolo unico   della   legge
          27 settembre  1963,  n.  1316 (Abrogazione dell'art. 1, del
          decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399,
          recante  modificazioni  del  trattamento tributario e degli
          emolumenti  dovuti  sugli  atti  da  prodursi  al  Pubblico
          registro  automobilistico),  cosi'  come  modificato  dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Abrogazione   dell'art.  1,  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale    18 giugno    1945,   n.   399,   recante
          modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti
          dovuti   sugli   atti  da  prodursi  al  Pubblico  registro
          automobilistico.
              Il  venditore  ha  tuttavia  facolta'  di  produrre  al
          competente  ufficio  del  Pubblico registro automobilistico
          gli  atti  di  cui  al primo comma entro dieci giorni dalla
          data  in  cui  e'  stata effettuata la prima iscrizione del
          veicolo   a   seguito   della   presentazione   di   idonea
          autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
          predetti,  e  della contestuale corresponsione di tutti gli
          importi   a   qualsiasi   titolo  dovuti;  l'iscrizione  e'
          cancellata  d'ufficio  se  gli  atti  non sono prodotti nel
          termine".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
          (Disposizioni  in materia di personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia) e' il seguente:
              "Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
              2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l'anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma  1.  Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per materia".
              - Il   testo   del   comma   4  dell'art.  16  (Rinnovi
          contrattuali)  della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n.
          448, e' il seguente:
              "4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile) e' il seguente:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.   Le   ordinanze   emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".