Art. 81.
  (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

   1.  Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e
in  attuazione  dei  principi  di  libera  concorrenza  stabiliti dal
diritto  comunitario  e delle disposizioni del decreto legislativo 17
marzo  1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio,  del  18  giugno  1992,  e  coerentemente con le norme sul
rispetto  dell'obbligo  a  contrarre, sono o restano inapplicabili ai
rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge,
o   costituiti   dopo   tale   data,   le  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative che impongono limiti alle imprese di
assicurazione    nella   individuazione   dei   parametri   tariffari
statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa
stessa.
   2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare
i  provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
 
          Note all'art. 81:
              - Il  titolo  del  decreto legislativo 7 marzo 1995, n.
          175,  e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE
          in     materia    di    assicurazione    diretta    diversa
          dall'assicurazione  sulla  vita" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario).
              - La  direttiva  92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
          1992,    che    coordina   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
          diretta   diversa   dell'assicurazione  sulla  vita  e  che
          modifica   le  direttive  73/239/CEE  e  88/357/CEE  (terza
          direttiva  assicurazione  non  vita)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14 novembre 1997.