Art. 81.
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e
in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal
diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul
rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai
rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge,
o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di
assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari
statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa
stessa.
2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare
i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
Note all'art. 81:
- Il titolo del decreto legislativo 7 marzo 1995, n.
175, e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario).
- La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita) e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14 novembre 1997.