Art. 81. (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo) 1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa. 2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Note all'art. 81: - Il titolo del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 175, e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario). - La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14 novembre 1997.