Art. 82.
(Continuita' territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo,
Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di
Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei
limiti delle risorse gia' preordinate.
Note all'art. 82:
- Il testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
"Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine
di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale
per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui
al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita'
alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al
comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori
della Sicilia e i principali aeroporti nazionali
individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome
della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali
della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora
nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indicono e presiedono una conferenza di
servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare
i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri
per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
i presidenti delle regioni interessate indice la gara di
appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4,
comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno
200l. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente
comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate
di scali aeroportuali.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende agricole, estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la
conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno
schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle
tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun
vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio
conforme allo schema proposto si applica la procedura
prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20
miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del
contributo statale.
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e
stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del
massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le
procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. L'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa'
finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei
della Comunita' alle rotte intracomunitarie e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del 27 giugno 1997.