Art. 82.
                     (Continuita' territoriale)

   1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  si  applicano  anche  alle citta' di Albenga, Cuneo,
Taranto,  Trapani,  Crotone,  Bolzano,  Aosta,  e  per  le  isole  di
Pantelleria  e  Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del Consiglio del 23 luglio 1992 nei
limiti delle risorse gia' preordinate.
 
          Note all'art. 82:
              - Il  testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le
          isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -
          1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine
          di  conseguire  l'obiettivo  della continuita' territoriale
          per  la  Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
          scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui
          al   regolamento   (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del
          23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
                a) gli  oneri  di  servizio  pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori
          della   Sicilia   e   i   principali   aeroporti  nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                b) d'intesa  con  i presidenti delle regioni autonome
          della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
          per  l'assegnazione  delle rotte tra gli scali aeroportuali
          della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
          scali  aeroportuali  e  gli  aeroporti  nazionali,  qualora
          nessun   vettore  abbia  istituito  servizi  di  linea  con
          assunzione di oneri di servizio pubblico.
              2.  I  presidenti  delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
              3.  La conferenza di servizi ha il compito di precisare
          i  contenuti  dell'onere  di servizio pubblico, senza oneri
          per il bilancio dello Stato, indicando:
                a) le tipologie e i livelli tariffari;
                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
                c) il numero dei voli;
                d) gli orari dei voli;
                e) i tipi di aeromobili;
                f) la capacita' di offerta.
              4.  Qualora  nessun vettore accetti l'imposizione degli
          oneri  di  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
          il  Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
          i  presidenti  delle  regioni interessate indice la gara di
          appalto  europea secondo le procedure previste dall'art. 4,
          comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
          n.  2408/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
          al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
          superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
          l'importo  di  70  miliardi  di  lire a decorrere dall'anno
          200l.  L'1  per  cento della spesa autorizzata dal presente
          comma  e'  destinato alle isole minori della Sicilia dotate
          di scali aeroportuali.
              4-bis.  Al  fine  di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla   regione   da  aziende  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione  con  sede  di  stabilimento in Sardegna, la
          conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 definisce uno
          schema  di  contratto  di  servizio  di  cui all'art. 4 del
          regolamento  (CEE)  n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
          1992  da  sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
          sono  precisati  le  tariffe  e  i  noli  in relazione alle
          tipologie  merceologiche  da  trasportare.  Qualora  nessun
          vettore  accetti  di sottoscrivere il contratto di servizio
          conforme  allo  schema  proposto  si  applica  la procedura
          prevista  dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
          le  agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  l'importo  di  lire 20
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
          dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
          regione  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento del
          contributo statale.
              5.  E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
          e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  229  del  1  ottobre 1997, con sede legale e
          stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
          di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
          massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
          per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
              6.  Il  Ministro  delle  finanze,  con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Il   testo  del  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
          Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei
          della  Comunita'  alle rotte intracomunitarie e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del 27 giugno 1997.