Art. 83.
(Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli
interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un
contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45
milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte
degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa
puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti
obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1
dell'articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
Note all'art. 83:
- I titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144) recano, rispettivamente:
"Titolo I - Incentivi in favore
dell'autoimprenditorialita'.
Titolo II - Incentivi in favore dell'autoimpiego".