Art. 83.
                          (Mutui agevolati)

   1.  Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli
interventi  a  titolo  di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
decreto   legislativo   21  aprile  2000,  n.  185,  e'  concesso  un
contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di
euro  per  l'anno  2003,  a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45
milioni  di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte
degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa
puo'  contrarre  sul  mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti
obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
   2.  Agli  oneri  di  cui al presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1
dell'articolo 61.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti,
le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
 
          Note all'art. 83:
              - I  titoli  I  e  II del decreto legislativo 21 aprile
          2000,   n.   185  (Incentivi  all'autoimprenditorialita'  e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144) recano, rispettivamente:
              "Titolo      I      -      Incentivi      in     favore
          dell'autoimprenditorialita'.
              Titolo II - Incentivi in favore dell'autoimpiego".