Art 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita'
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei
rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il trattamento
stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto
al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un
terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province,
comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente
territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni
immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai
rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la
disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i
beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle
operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del
presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle
operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di
cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno
comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri
enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le
modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della
legge n. 448 del 1998.
Note all'art. 84:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 2 e 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare):
"Art. 2 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
possono essere costituite anche con atto unilaterale del
Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano
in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497,
secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro
creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di
costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui
risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1
effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in
piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni
immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I
beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e
degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad
essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti
di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del
comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti
passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui
l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al
comma 1, dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle
disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al
comma 1 dell'art. 3. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al medesimo comma 6.".
"Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1, dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile, Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1, i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1, dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Per le unita'
immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni
e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta',
quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e
prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo
diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad
un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e sempre che non sia stata accertata
l'irregolarita' della locazione. Sono inoltre riconosciuti
i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del
nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unita'
immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da
quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le
quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior
offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) e i proventi di
cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano
comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici
urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di
cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia del territorio.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma
4, dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti
di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di
trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale
relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1
e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo
se le stesse non siano state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle
condizioni determinati in base alla normativa vigente alla
data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.
Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore
abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma
8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
"1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
indcati nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento
stabilito per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati' italiani e
per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto
dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.".
- Si riporta il testo degli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile:
"Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.".
"Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Per l'argomento v. nelle
note all'art. 31), come modificato dalla legge qui
pubblicata, nonche' il comma 5 del predetto art. 15:
"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a
responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di
10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello
Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono
assimilati altri proventi di natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita
anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si applicano in tale caso le
disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del
codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti
dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti
di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore,
nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione,
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i
diritti di cui al comma 4.
(Omissis).
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).".