Art 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
                 locali e degli altri enti pubblici)

   1.  Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati  a  costituire  o  a  promuovere  la  costituzione, anche
attraverso   soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a  responsabilita'
limitata  con  capitale  iniziale  di  10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo   la   realizzazione   di   una   o   piu'   operazioni  di
cartolarizzazione   dei  proventi  derivanti  dalla  dismissione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari.
   2.  Si  applicano  le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7
dell'articolo   2  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
in  quanto  compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
emessi  dalle  societa'  di  cui al comma 1 si applica il trattamento
stabilito  all'articolo  6,  comma  1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
   3.  I  beni  immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
essere  trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera  dell'organo  competente  degli  enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto
al  comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
Gli  onorari  notarili  relativi  al  trasferimento sono ridotti a un
terzo.
   4.  L'inclusione  dei  beni  nelle  delibere di cui al comma 3 non
modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
   5.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi  2,  7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
   6.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni  immobili  degli enti pubblici strumentali di regioni, province,
comuni  ed  altri  enti  locali  che  ne  facciano richiesta all'ente
territoriale  di  riferimento,  e  ai  beni  immobili  delle  aziende
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere.  I  predetti  beni
immobili  sono  trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai
rispettivi  enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata.  Gli  onorari  notarili  relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la
disposizione   di   cui   al  comma  6  dell'articolo  2  del  citato
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
   7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i
beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle
operazioni  di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del
presente  articolo.  Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e'  corrisposto  agli  enti  i  cui  beni costituiscono oggetto delle
operazioni di trasferimento.
   8.    Gli    enti   che   intendono   realizzare   operazioni   di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   presente   articolo  ne  danno
comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
   9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte
le  seguenti  parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri
enti pubblici".
   10.    La    destinazione   del   ricavo   delle   operazioni   di
cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le
modalita'  previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della
legge n. 448 del 1998.
 
          Note all'art. 84:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale   degli   articoli   2  e  3,  del  decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di   privatizzazione  e  valorizzazione  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni di investimento immobiliare):
              "Art.  2  (Privatizzazione  del  patrimonio immobiliare
          pubblico).  -  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con  capitale iniziale di 10.000
          euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
          piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
          dalla  dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
          degli  altri  enti  pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
          possono  essere  costituite  anche con atto unilaterale del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze; non si applicano
          in  tale  caso  le  disposizioni  previste  dall'art. 2497,
          secondo  comma,  del  codice civile. Delle obbligazioni nei
          confronti  dei  portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i
          finanziamenti  di  cui  al  comma  2, nonche' di ogni altro
          creditore    nell'ambito    di   ciascuna   operazione   di
          cartolarizzazione,  risponde  esclusivamente  il patrimonio
          separato  con  i  beni  e  diritti  di  cui  al comma 2. Il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  riferisce  al
          parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
          costituzione  delle  societa' di cui al presente comma, sui
          risultati economico-finanziari conseguiti.
              2.   Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma  1
          effettuano  le  operazioni  di  cartolarizzazione, anche in
          piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
          finanziamenti.  Per ogni operazione sono individuati i beni
          immobili  destinati  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori  dei  titoli  e dei concedenti i finanziamenti. I
          beni   cosi'   individuati,   nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
          dalle  societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e
          degli   altri  enti  pubblici  o  di  terzi,  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi  dalle  societa'  ovvero  dai  concedenti  i
          finanziamenti da esse reperiti.
              3.  Con  i  decreti  di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
          disciplinati   i   casi   in   cui  i  titoli  emessi  e  i
          finanziamenti  reperiti  dalle  societa'  di cui al comma 1
          beneficiano  in tutto o in parte della garanzia dello Stato
          e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
              4.  Alle  societa'  di  cui  al comma 1 si applicano le
          disposizioni  contenute  nel titolo V del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1  settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione
          dell'art.  106,  commi  2,  3,  lettere  b)  e  c),  e 4, e
          dell'art.    107,    nonche'    le   corrispondenti   norme
          sanzionatorie  previste  dal titolo VIII del medesimo testo
          unico.
              5.  I  titoli  emessi  dalle societa' di cui al comma 1
          sono  assimilati  ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  601,  e si considerano emessi all'estero qualora
          siano   ammessi   a   quotazione   in   almeno  un  mercato
          regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
          anche  sui  mercati  esteri. Gli interessi e altri proventi
          corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti effettuati da
          soggetti  non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
          Stati   o   nei   territori   aventi   un   regime  fiscale
          privilegiato,  individuati  dal  decreto  4 maggio 1999 del
          Ministro  delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
          al  comma  1  ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
          ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
              6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle    attivita'    produttive.    Le    operazioni    di
          cartolarizzazione  di  cui  al  comma  1  e tutti gli atti,
          contratti,  trasferimenti e prestazioni posti in essere per
          il  perfezionamento  delle stesse, nonche' le formalita' ad
          essi   connesse,  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
          tributo   o   diritto.   Ai   fini   dell'imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili, i trasferimenti
          di  beni  immobili  alle  societa'  costituite ai sensi del
          comma  1  non  si considerano atti di alienazione. Soggetti
          passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
          individuati  ai  sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
          per  tutta  la  durata  della  gestione,  nei limiti in cui
          l'imposta  era  dovuta  prima  del  trasferimento di cui al
          comma  1,  dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista
          dai  commi  2  e  3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
          di   cui   al   comma 1.   Sono  escluse  dall'applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto le locazioni in favore di
          amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici territoriali e
          altri soggetti pubblici.
              7.  Si  applicano le disposizioni della legge 30 aprile
          1999,  n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
          dell'art.  2  della  medesima  legge,  la  riscossione  dei
          crediti  ceduti  e dei proventi derivanti dalla dismissione
          del  patrimonio  immobiliare  puo' essere svolta, oltre che
          dalle  banche  e dagli intermediari finanziari indicati nel
          citato  comma  6,  anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
          dagli  altri  soggetti  il cui intervento e' previsto dalle
          disposizioni  del  presente decreto e dei decreti di cui al
          comma  1  dell'art.  3.  In  tale  caso  le  operazioni  di
          riscossione  non  sono  oggetto dell'obbligo di verifica di
          cui al medesimo comma 6.".
              "Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai sensi del comma 1, dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,    da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.
          L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio dei beni al
          patrimonio   disponibile,   Con  gli  stessi  decreti  sono
          determinati:
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
                b) le      caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
                c) l'immissione  delle societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
                d) la  gestione  dei  beni  immobili trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
                e) le  modalita' per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
              1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma 1, i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma  1, lettera d), sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
              3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
          mandato  collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto
          disposto  dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1.  Sono  confermate  le  agevolazioni  di  cui  al comma 8
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104.
              4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa' di cui al comma 1, dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,   e'   pari   a  22.000  euro.  Per  le  unita'
          immobiliari  occupate  da conduttori ultrasessantacinquenni
          e'  consentita  l'alienazione  della  sola nuda proprieta',
          quando  essi  abbiano  esercitato  il  diritto di opzione e
          prelazione  di  cui  al  comma  5  con  riferimento al solo
          diritto di usufrutto.
              5.  E'  riconosciuto il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad
          un  prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate
          con i decreti di cui al comma 1.
              6.  I  diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
          sono  in  regola  con il pagamento dei canoni e degli oneri
          accessori   e   sempre   che   non   sia   stata  accertata
          l'irregolarita'  della locazione. Sono inoltre riconosciuti
          i  diritti  dei  conduttori delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del
          nucleo  familiare non siano proprietari di altra abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
              7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari  aventi  caratteristiche  analoghe.  Le  unita'
          immobiliari  libere,  quelle  occupate  ad  uso  diverso da
          quello  residenziale  e  quelle ad uso residenziale, per le
          quali  i  conduttori  non  hanno  esercitato  il diritto di
          opzione  per  l'acquisto,  sono poste in vendita al miglior
          offerente  individuato  con  procedura  competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma  1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
          comma 5.
              7-bis.  Ai  conduttori  delle unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle libere.
              9.  La  determinazione  esatta del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
              10.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7   del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
              11.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) e i proventi di
          cui  all'art.  4.  Viene  estesa  all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli enti
          previdenziali,  di  concerto  con l'Agenzia del territorio,
          sono  individuati  gli  immobili  di pregio. Si considerano
          comunque  di pregio gli immobili situati nei centri storici
          urbani,  ad  eccezione di quelli individuati nei decreti di
          cui   al   comma 1,   su   proposta  dell'Osservatorio  sul
          patrimonio   immobiliare   degli   enti  previdenziali,  di
          concerto con l'Agenzia del territorio.
              14.  Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
              15.  Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
              16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento.  Si  applica la disposizione di cui al comma
          4, dell'art. 1.
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
              18.  Lo  Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di locazione.
              19.   Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e  a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
          385.  In  caso di cessione ai conduttori detti onorari sono
          ridotti  al  25 per cento. I notai, in occasione degli atti
          di  rivendita,  provvederanno  a  curare  le  formalita' di
          trascrizione,  di  intavolazione  e  di  voltura  catastale
          relative  ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1
          e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo
          se le stesse non siano state gia' eseguite.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre  2001  a  mezzo  di lettera raccomandata con
          avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo  e alle
          condizioni  determinati in base alla normativa vigente alla
          data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.
          Per  gli  acquisti  in  forma  non individuale, l'ulteriore
          abbattimento  di prezzo di cui al secondo periodo del comma
          8  e'  confermato  limitatamente ad acquisti di sole unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          30 aprile     1999,     n.    130    (Disposizioni    sulla
          cartolarizzazione dei crediti):
              "1.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai titoli
          indcati  nell'art.  5  si  applica  lo  stesso  trattamento
          stabilito per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
          con  azioni  negoziate in mercati regolamentati' italiani e
          per  titoli  similari, ivi compreso il trattamento previsto
          dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 823 e 829, primo
          comma, del codice civile:
              "Art.  823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
          -  I  beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico, sono
          inalienabili  e  non  possono  formare oggetto di diritti a
          favore  di  terzi,  se  non nei modi e nei limiti stabiliti
          dalle leggi che li riguardano.
              Spetta  all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
          che  fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
          di  procedere  in  via  amministrativa,  sia di valersi dei
          mezzi  ordinari  a  difesa  della proprieta' e del possesso
          regolati dal presente codice.".
              "Art.   829   (Passaggio   di   beni   dal  demanio  al
          patrimonio).  Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
          patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
          amministrativa.  Dell'atto  deve essere dato annunzio nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
              (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, comma 1, della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Per l'argomento v. nelle
          note   all'art.   31),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, nonche' il comma 5 del predetto art. 15:
              "1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato  a  costituire  o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso   soggetti  terzi,  di  una  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con capitale sociale iniziale di
          10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
          una  o  piu'  operazioni  di  cartolarizzazione dei crediti
          d'imposta  e  contributivi  ovvero  di  altri crediti dello
          Stato  e  di  altri  enti  pubblici. Ai crediti futuri sono
          assimilati   altri   proventi   di  natura  non  tributaria
          appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita
          anche  con  atto  unilaterale del Ministero dell'economia e
          delle   finanze;   non   si   applicano  in  tale  caso  le
          disposizioni  previste  dall'art.  2497, secondo comma, del
          codice  civile.  Delle obbligazioni risponde, nei confronti
          dei  portatori  dei titoli e dei concedenti i finanziamenti
          di  cui  al  comma  3,  nonche'  di  ogni  altro creditore,
          nell'ambito  di  ciascuna  operazione di cartolarizzazione,
          esclusivamente  il  patrimonio  separato  con  i  beni  e i
          diritti di cui al comma 4.
              (Omissis).
              5.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
          di  imposta  viene  destinato  al  rimborso  dei  debiti di
          imposta  o  in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              (Omissis).".