Art. 85.
         (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

   1.   Al   fine   di   tutelare   l'originalita'   del   patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione
dei   loro   prodotti  protetti  con  "denominazione  di  origine"  o
"indicazione  geografica"  ai  sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92
del   Consiglio,  del  14  luglio  1992,  ed  in  accoglimento  della
raccomandazione  n.  1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3
settembre  2002,  e'  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita
dall'indicazione    geografica   del   territorio   interessato,   da
attribuire,  sentite  le  comunita'  montane  interessate,  alle sole
produzioni  agroalimentari  originate  nei  comuni montani per quanto
riguarda  sia  tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la
provenienza della materia prima.
   2.  Le  produzioni  di  cui  al  comma  1  possono fregiarsi della
menzione  aggiuntiva  anche  se aggregate a piu' vasti comprensori di
consorzi di tutela.
   3.  L'iscrizione  all'Albo  di  cui  al  comma  1  per l'uso della
menzione  "prodotto  nella montagna" e' esente dai diritti annuali di
segreteria.
   4.  In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30
aprile  1962,  n.  283, e successive modificazioni, e con riferimento
alle  strutture  artigianali  destinate alla preparazione di prodotti
alimentati  tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le
regioni  possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari
per   il  rilascio  della  relativa  autorizzazione,  salva  comunque
l'esigenza   di   assicurare  l'igiene  completa  degli  alimenti  da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
   5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
 
          Note all'art. 85:
              -  Il  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del Consiglio del
          14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli   ed  alimentari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, n. L/208.
              -   La   Raccomandazione  n.  1575/2002  approvata  dal
          Consiglio  d'Europa  il  3 settembre 2002 e' disponibile su
          sito internet www.coe.int
              -  Il  testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
          283,  recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
          262  del  testo  unico  delle leggi sanitarie approvato con
          regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
          della  produzione e della vendita delle sostanze alimentari
          e delle bevande", e' il seguente:
              "Art.  2.  - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
          produzione,  preparazione  e  confezionamento,  nonche'  di
          depositi    all'ingrosso   di   sostanze   alimentari,   e'
          subordinato ad autorizzazione sanitaria.
              Il   rilascio  ditale  autorizzazione  e'  condizionato
          dall'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di
          impianto,  che  funzionali,  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti.
              I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
          depositi   all'ingrosso,   di  cui  al  primo  comma,  gia'
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  debbono,  nel termine di tre mesi dalla detta data,
          richiedere  la  prescritta  autorizzazione sanitaria, anche
          nel   caso   che  fossero  in  possesso  di  autorizzazioni
          rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
              I  contravventori  sono  puniti  con  l'ammenda da lire
          300.000 a lire 1.500.000.".