Art. 85. (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna) 1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima. 2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela. 3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria. 4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente. 5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Note all'art. 85: - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, n. L/208. - La Raccomandazione n. 1575/2002 approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002 e' disponibile su sito internet www.coe.int - Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e' il seguente: "Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio ditale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000.".