Art. 85.
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione
dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o
"indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della
raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3
settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita
dall'indicazione geografica del territorio interessato, da
attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole
produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto
riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la
provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di
consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della
menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di
segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento
alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti
alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le
regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari
per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque
l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
Note all'art. 85:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, n. L/208.
- La Raccomandazione n. 1575/2002 approvata dal
Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002 e' disponibile su
sito internet www.coe.int
- Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
283, recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande", e' il seguente:
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di
depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e'
subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio ditale autorizzazione e' condizionato
dall'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di
impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data,
richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche
nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni
rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
300.000 a lire 1.500.000.".