Art. 86.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e'
nominato, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, un
commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di
concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento del programma, le cui opere siano state gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28
febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla realizzazione
degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e
riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al
destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di
viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i
cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito
significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il completamento
della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute
piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della
medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1
e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il
CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le
regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad
esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il
funzionamento della struttura di supporto composta da personale in
servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, per un
massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla
contabilita' speciale 1728, che saranno versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di
previsione del predetto Ministero.
Note all'art. 86:
- Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219,conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo
dei territori colpiti, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134, e' il
seguente:
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali).
- Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, per
incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito
sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta
delle comunita' montane interessate, con riferimento alle
zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto
territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare
l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la
progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie
all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le
comunita' montane interessate provvedono con il fondo di
cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione
di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a
20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il
30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine
sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste
dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le
iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per
ragioni non dipendenti da forza maggiore e, ove l'opera non
abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione,
sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa
diffida all'interessato.".