Art. 86.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
              di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

   1.   Al   fine   della   definitiva   chiusura   degli  interventi
infrastrutturali  di  cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n.  219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e'
nominato,  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, un
commissario  ad  acta  che  provvede  alla realizzazione in regime di
concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento   del   programma,   le  cui  opere  siano  state  gia'
individuate  e  la  cui  progettazione gia' affidata alla data del 28
febbraio  1991.  Il  commissario provvede altresi' alla realizzazione
degli  interventi  resi  necessari  da  eventi naturali eccezionali e
riferiti  ad  opere  non  ancora  consegnate  in  via  definitiva  al
destinatario  finale,  nonche'  alla  consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
   2.  Sono  revocate le concessioni per la realizzazione di opere di
viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i
cui  lavori  alla  data  del  31 dicembre 2001 non abbiano conseguito
significativi  avanzamenti  da almeno tre anni. Il commissario di cui
al  comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il completamento
della  realizzazione  delle  opere suddette con le modalita' ritenute
piu'  vantaggiose  per  la  pubblica amministrazione sulla base della
medesima  disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione.
   3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1
e  2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il
CIPE  per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le
regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad
esse  assegnati.  All'onere  per il compenso del commissario e per il
funzionamento  della  struttura  di supporto composta da personale in
servizio  presso  il  Ministero  delle  attivita'  produttive, per un
massimo   di   300.000   euro  annui,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Ministero delle attivita' produttive di cui alla
contabilita'  speciale  1728,  che  saranno  versate  all'entrata del
bilancio  dello  Stato per la successiva riassegnazione allo stato di
previsione del predetto Ministero.
 
          Note all'art. 86:
              -  Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.
          219,conversione    in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge  19 marzo  1981,  n.  75,  recante  ulteriori
          interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
          sismici    del novembre    1980    e   del febbraio   1981.
          Provvedimenti  organici  per la ricostruzione e lo sviluppo
          dei territori colpiti, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1981,  n.  134, e' il
          seguente:
              "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali).
          -  Le  regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni
          dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  per
          incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
          dimensione,    nonche'   quelli   commerciali   di   ambito
          sovracomunale,  individuano  le  aree a tal fine destinate.
          L'individuazione  di  tali  aree e' effettuata, su proposta
          delle  comunita'  montane interessate, con riferimento alle
          zone  disastrate,  in coerenza con gli indirizzi di assetto
          territoriale  della regione e con l'obiettivo di assicurare
          l'occupazione   degli   abitanti   di  tali  zone.  Per  la
          progettazione  ed  attuazione  di tutte le opere necessarie
          all'insediamento  e  ai servizi di impianti industriali, le
          comunita'  montane  interessate  provvedono con il fondo di
          cui all'art. 3.
              In  tali  aree le iniziative dirette alla realizzazione
          di  nuovi  stabilimenti industriali con investimenti fino a
          20  miliardi  e  le  cui  domande siano presentate entro il
          30 giugno  1982  agli  istituti  di credito a medio termine
          sono  ammesse  alle  sole agevolazioni finanziarie previste
          dal precedente art. 21.
              Le    agevolazioni    sono    concesse   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previa
          istruttoria  tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
          del credito industriale a medio e lungo termine.
              Le domande devono indicare il termine entro il quale le
          iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per
          ragioni non dipendenti da forza maggiore e, ove l'opera non
          abbia  raggiunto  il  90 per cento della sua realizzazione,
          sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa
          diffida all'interessato.".