Art. 87.
                        (Banconote e monete)

   1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.
96,  e'  inserito  il  seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono
essere  convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
   2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno  1998,  n.  213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in
lire  possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca
d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
   3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle
monete  in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile
1997,  n.  96,  e  all'articolo  52-ter,  comma 1, del citato decreto
legislativo  24  giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione
in euro di cui ai commi 1 e 2.
   4.  Entro  il  31  gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote
in  lire  che si prevede non saranno presentate per la conversione in
euro  entro  il  28  febbraio  2012.  Il  65  per  cento dell'importo
risultante   dalla  stima  predetta  sara'  corrisposto  dalla  Banca
d'Italia  all'erario  entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo  risultante  dalla  stima  sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia   all'erario   entro   il  31  gennaio  2008,  tenuto  conto
dell'andamento  dei  rimborsi  effettuati.  L'importo  residuo  delle
banconote  in lire non presentate per la conversione in euro entro il
28  febbraio  2012  sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote
in  lire  presentate  per  il  rimborso eccedesse gli importi versati
all'erario,  la  Banca  d'Italia provvedera' alla conversione in euro
utilizzando  le  disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della
legge 26 novembre 1993, n. 483.
   5.  E'  autorizzata  la  coniazione  e  l'emissione  di monete per
collezionisti  aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono   determinate  le  caratteristiche  tecniche  ed  artistiche,  i
contingenti  e la data dalla quale le monete di cui al presente comma
avranno corso legale in Italia.
 
          Note all'art. 87:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96
          (Norme  in  materia  di circolazione monetaria), cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' la segente:
              "Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a
          debito  dello  Stato).  -  1. Le banconote ed i biglietti a
          debito  dello  Stato  si  prescrivono  a favore dell'Erario
          decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  cessazione del corso
          legale.
              1-bis. Le  banconote  in lire possono essere convertite
          in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
          28 febbraio 2012.
              2.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1, le
          banconote  ed  i  biglietti dello Stato per i quali e' gia'
          stata  disposta  da  almeno  cinque  anni la cessazione del
          corso  legale  si  prescrivono  a  favore  dell'Erario  nel
          termine  di  cinque  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge".
              -  Il  testo dell'art. 52 - ter del decreto legislativo
          24 giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni per l'introduzione
          dell'euro  nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
          comma  1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  52-ter (Prescrizione delle monete metalliche). -
          1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario
          decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  cessazione del corso
          legale.
              1 - bis. Le monete in lire possono essere convertite in
          euro  presso  le  filiali della Banca d'Italia non oltre il
          28 febbraio 2012".
              - Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n.
          483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la
          Banca  d'Italia  per  il  servizio  di tesoreria e modifica
          della  disciplina  della  riserva  obbligatoria  degli enti
          creditizi) e' il seguente:
              "Art.  4.  -  1. Non  appena completato il collocamento
          dell'emissione  di  cui  all'art.  3,  il  saldo  del conto
          transitorio  di  cui al medesimo art. 3 viene trasferito in
          un  conto  istituito  presso  la Banca d'Italia, denominato
          "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria , e
          utilizzato  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del
          servizio medesimo.
              2. Sul conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio
          di  tesoreria vengono giornalmente registrate le operazioni
          di  introito  e  di  pagamento  connesse con il servizio di
          tesoreria,  effettuate  dalle  sezioni  di  tesoreria della
          Banca d'Italia.
              3.  Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di
          ogni  semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale
          a  quello  medio  dei  buoni ordinari del tesoro emessi nel
          semestre  precedente.  Con decreti dei Ministro dei Tesoro,
          viene  stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
          della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
          dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
          quello  relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino
          al loro rimborso.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato,  ove lo
          ritenga  opportuno,  sentita la Banca d'Italia, ad assumere
          direttamente  la  gestione,  nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria  dello  Stato, dei fondi disponibili nel conto di
          cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art.
          2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
              5.  Sul  predetto  conto  non  sono  ammessi sequestri,
          pignoramenti,  opposizioni  o  altre  misure cautelari. Non
          sono  altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
          o  altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed
          ai   partecipanti  al  collocamento  dei  titoli  di  Stato
          risultati  assegnatari  in sede d'asta e volti a colpire il
          ricavato  di  tale  collocamento  non  ancora  affluito  al
          predetto  conto.  Gli  atti  compiuti  in  violazione della
          presente  norma  sono  nulli  e  la  nullita'  deve  essere
          rilevata  d'ufficio  dal  giudice. Tali atti non comportano
          pertanto  alcun  onere di accantonamento sulle giacenze del
          conto  e  sulle  somme  rivenienti  dal collocamento di cui
          sopra".