Art. 87. (Banconote e monete) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e' inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2. 4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483. 5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.
Note all'art. 87: - Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' la segente: "Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato). - 1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. 1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia' stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 52 - ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 52-ter (Prescrizione delle monete metalliche). - 1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. 1 - bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". - Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria , e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. 2. Sul conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia. 3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti dei Ministro dei Tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino al loro rimborso. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. 5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra".