Art. 87.
(Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.
96, e' inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono
essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in
lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca
d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle
monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile
1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione
in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote
in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in
euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo
risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto
dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle
banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il
28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote
in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati
all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro
utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della
legge 26 novembre 1993, n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per
collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i
contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma
avranno corso legale in Italia.
Note all'art. 87:
- Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96
(Norme in materia di circolazione monetaria), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' la segente:
"Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a
debito dello Stato). - 1. Le banconote ed i biglietti a
debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario
decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso
legale.
1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite
in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le
banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia'
stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del
corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
- Il testo dell'art. 52 - ter del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione
dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 52-ter (Prescrizione delle monete metalliche). -
1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario
decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso
legale.
1 - bis. Le monete in lire possono essere convertite in
euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012".
- Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n.
483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica
della disciplina della riserva obbligatoria degli enti
creditizi) e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Non appena completato il collocamento
dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto
transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in
un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
"Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria , e
utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del
servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio
di tesoreria vengono giornalmente registrate le operazioni
di introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della
Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di
ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale
a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel
semestre precedente. Con decreti dei Ministro dei Tesoro,
viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino
al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di
cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art.
2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non
sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed
ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il
ricavato di tale collocamento non ancora affluito al
predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della
presente norma sono nulli e la nullita' deve essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del
conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui
sopra".