Art. 88.
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del
codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita'
dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei
provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la
presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare
l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione
ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche
statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata
massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui
all'articolo 2543 del codice civile".
Note all'art. 88:
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari".
- L'art. 4, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - 1. I consorzi agrari sono
sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al
Ministero delle politiche agricole e forestali sulla
gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.
11.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543,
2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero
delle attivita' produttive di concerto con il Ministero
delle politiche agricole e forestali, che assicura il
monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei
consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei
provvedimenti di cui al presente comma".
- Gli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice
civile cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino
insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa'
cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale
[c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di
irregolare funzionamento delle societa' cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa [c.c. 2542].".
"Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
per cui sono state costituite, o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c.
2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono
essere sciolte con provvedimento dell'autorita'
governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c.
2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolti di diritto e perdono la personalita'
giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori [c.c. 2542].".
"Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso
d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa,
l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari".
- L'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 5 (Disposizioni particolari). - 1. Le
disposizioni di cui alla presente legge devono essere
recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del
concordato preventivo in corso, e' sciolta ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile.
3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento
previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'autorita' amministrativa che vigila
sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo
sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato
ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione
di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro
consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola
operanti nella stessa regione o in regione confinante, che
siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede
nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi
compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze
di commercio e di produzione.
5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla
procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al
comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il
consorzio interessato puo' richiedere, per la durata di un
biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni
straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di
cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il
consorzio abbia gia' usufruito.
6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
servizio alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente
collocati in mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano
nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre
1992, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
individua le modalita' di ricollocazione di tale personale
presso enti pubblici e privati operanti nel settore
agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.
Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno
applicate le agevolazioni contributive previste dall'art.
8, commi 2 e 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
- 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.
7 - bis. Nel caso in cui per la presentazione del
concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un
commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del
consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del
consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi
sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in
linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di
cui all'art. 4, comma 2, della presente legge e per una
durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri
di cui all'art. 2543 del codice civile.".
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1942, n. 81).
- L'art. 214 cosi' recita:
"Art. 214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
previsto dall'art. 209 l'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza puo' autorizzare
l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un
concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
tratta di societa'.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
del tribunale col parere del commissario liquidatore e del
comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
giorni dal deposito gli interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni che vengono
comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza
in camera di consiglio. La sentenza che approva il
concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il
concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario
liquidatore e gli opponenti possono appellare entro
quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza, sorveglia l'esecuzione del
concordato".