Art. 88. (Disposizioni concernenti i consorzi agrari) 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma". 2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile".
Note all'art. 88: - La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". - L'art. 4, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Art. 4 (Vigilanza). - 1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art. 11. 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma". - Gli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile cosi' recitano: "Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp. att. c.c. 105]. Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali". "Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa [c.c. 2542].". "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c. 2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori [c.c. 2542].". "Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].". - La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". - L'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Art. 5 (Disposizioni particolari). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile. 3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987. 4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione. 5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato puo' richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia gia' usufruito. 6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalita' di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'art. 8, commi 2 e 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 7 - bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'art. 2543 del codice civile.". - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81). - L'art. 214 cosi' recita: "Art. 214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza puo' autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di societa'. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sorveglia l'esecuzione del concordato".