Art. 88.
            (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

   1.  All'articolo  4  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410,  e
successive  modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
I  provvedimenti  di  cui  agli  articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del
codice  civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive
di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che  assicura  il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita'
dei   consorzi   agrari,   anche   in  funzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti di cui al presente comma".
   2.  All'articolo  5  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410, e'
aggiunto,  in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la
presentazione  del  concordato  ai  sensi dell'articolo 214 del regio
decreto   16  marzo  1942,  n.  267,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  di  concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali,  abbia  disposto  la  nomina  di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare
l'efficiente  gestione  del  consorzio  stesso  e  la  ricostituzione
ordinaria  degli  organi  sociali,  apportando le opportune modifiche
statutarie,  in  linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi  agrari,  puo'  essere  nominato,  con  le  modalita' di cui
all'articolo  4,  comma  2,  della  presente  legge  e per una durata
massima   di  dodici  mesi,  un  commissario  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 2543 del codice civile".
 
          Note all'art. 88:
              -  La  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  reca  "Nuovo
          ordinamento dei consorzi agrari".
              - L'art. 4, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              "Art.  4  (Vigilanza).  -  1.  I  consorzi  agrari sono
          sottoposti  alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          14 dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  certificazione di bilancio qualora ricorrano
          le  condizioni  di  cui  all'art. 15 della legge 31 gennaio
          1992,  n.  59.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  sulla
          gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.
          11.
              2.  I  provvedimenti  di  cui agli articoli 2540, 2543,
          2544  e  2545 del codice civile sono adottati dal Ministero
          delle  attivita'  produttive  di  concerto con il Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  che  assicura il
          monitoraggio  economico  e  finanziario  sull'attivita' dei
          consorzi  agrari,  anche  in  funzione  dell'emanazione dei
          provvedimenti di cui al presente comma".
              -  Gli  articoli 2540,  2543,  2544  e  2545 del codice
          civile cosi' recitano:
              "Art.  2540  (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
          societa',  anche  se  questa  e' in liquidazione, risultino
          insufficienti  per  il  pagamento  dei  debiti, l'autorita'
          governativa  alla  quale spetta il controllo sulla societa'
          puo'  disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
          att. c.c. 105].
              Sono   tuttavia  soggette  al  fallimento  le  societa'
          cooperative  che hanno per oggetto un'attivita' commerciale
          [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali".
              "Art.  2543  (Gestione  commissariale).  -  In  caso di
          irregolare   funzionamento   delle   societa'  cooperative,
          l'autorita'  governativa puo' revocare gli amministratori e
          i  sindaci,  e  affidare  la  gestione  della societa' a un
          commissario  governativo,  determinandone  i  poteri  e  la
          durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
          richieda,  l'autorita'  governativa  puo'  nominare un vice
          commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
          sostituisce in caso di impedimento.
              Al commissario governativo possono essere conferiti per
          determinati  atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma le
          relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
          dell'autorita' governativa [c.c. 2542].".
              "Art.  2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
          societa'   cooperative,   che   a  giudizio  dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per   cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due  anni
          consecutivi  non hanno depositato il bilancio annuale [c.c.
          2516],  o  non  hanno  compiuto  atti  di gestione, possono
          essere    sciolte    con    provvedimento    dell'autorita'
          governativa,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c.
          2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
          e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
          termini  prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
          sono   sciolti   di   diritto  e  perdono  la  personalita'
          giuridica.
              Se   vi   e'   luogo  a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento   sono   nominati   uno   o  piu'  commissari
          liquidatori [c.c. 2542].".
              "Art.  2545  (Sostituzione  dei liquidatori). - In caso
          d'irregolarita'  o  di  eccessivo ritardo nello svolgimento
          della  liquidazione  ordinaria di una societa' cooperativa,
          l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
          questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
          chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
              -  La  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  reca  "Nuovo
          ordinamento dei consorzi agrari".
              - L'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              "Art.   5   (Disposizioni   particolari).   -   1.   Le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  devono essere
          recepite   negli   statuti  dei  consorzi  agrari,  con  le
          modalita'  e  le  maggioranze previste per le deliberazioni
          delle  assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2.  La  Federconsorzi,  a  seguito della esecuzione del
          concordato   preventivo  in  corso,  e'  sciolta  ai  sensi
          dell'art. 2544 del codice civile.
              3.   I   consorzi   agrari  conservano  l'inquadramento
          previdenziale  nella categoria di riferimento stabilita nel
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
              4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge l'autorita' amministrativa che vigila
          sulla  liquidazione  revoca  l'autorizzazione all'esercizio
          provvisorio    dell'impresa    dei   consorzi   agrari   in
          liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo
          sia  stata  presentata ed autorizzata domanda di concordato
          ai  sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267,  o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione
          di  azienda  o  di  ramo  d'azienda  in  favore di un altro
          consorzio   agrario  o  di  societa'  cooperativa  agricola
          operanti  nella stessa regione o in regione confinante, che
          siano  in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede
          nella  titolarita'  delle  attivita'  d'impresa cedute, ivi
          compresi  i contratti di locazione di immobili e le licenze
          di commercio e di produzione.
              5.   Nel  caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla
          procedura  di  concordato  di  cui  all'art.  214 del regio
          decreto  16 marzo  1942,  n. 267, o alle cessioni di cui al
          comma  4,  comportino  effetti sui livelli occupazionali il
          consorzio  interessato puo' richiedere, per la durata di un
          biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione guadagni
          straordinaria   per  riorganizzazione  aziendale  ai  sensi
          dell'art.   1   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e
          successive  modificazioni, indipendentemente dai periodi di
          cassa   integrazione   guadagni  straordinaria  di  cui  il
          consorzio abbia gia' usufruito.
              6.  Per  i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
          servizio  alla  data  del  1 gennaio 1997 e successivamente
          collocati  in  mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
          piani   di   riorganizzazione   aziendale,   non  rientrano
          nell'organico  aziendale,  il Comitato per il coordinamento
          delle  iniziative  per  l'occupazione di cui al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 15 settembre
          1992,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
          i  Ministeri  competenti,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
          individua  le modalita' di ricollocazione di tale personale
          presso   enti  pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
          agricolo   e  dei  servizi  all'agricoltura,  anche  previa
          riqualificazione  professionale dei lavoratori interessati.
          Alle  imprese private che assumono detti lavoratori saranno
          applicate  le  agevolazioni contributive previste dall'art.
          8,  commi  2  e  4,  e  dall'art.  25, comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 6,
          valutato  in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
          2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
          -  2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1999, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero per le politiche agricole.
              7  -  bis.  Nel  caso  in  cui per la presentazione del
          concordato   ai  sensi  dell'art.  214  del  regio  decreto
          16 marzo   1942,  n.  267,  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con il Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali,  abbia  disposto  la  nomina  di un
          commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del
          consorzio,  al fine di assicurare l'efficiente gestione del
          consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi
          sociali,  apportando  le opportune modifiche statutarie, in
          linea  con  gli  scopi  anche  pubblicistici  assegnati  ai
          consorzi  agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di
          cui  all'art.  4,  comma  2, della presente legge e per una
          durata  massima di dodici mesi, un commissario con i poteri
          di cui all'art. 2543 del codice civile.".
              -  Il  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  reca:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta  amministrativa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 aprile 1942, n. 81).
              - L'art. 214 cosi' recita:
              "Art.  214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
          previsto   dall'art.   209  l'autorita'  che  vigila  sulla
          liquidazione,   su   parere  del  commissario  liquidatore,
          sentito   il  comitato  di  sorveglianza  puo'  autorizzare
          l'impresa  in  liquidazione  a  proporre  al  tribunale  un
          concordato,  osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
          tratta di societa'.
              La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
          le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
          del  tribunale col parere del commissario liquidatore e del
          comitato  di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
          dall'autorita'  che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
          giorni  dal  deposito  gli  interessati  possono presentare
          nella   cancelleria   le   loro   opposizioni  che  vengono
          comunicate al commissario.
              Il  tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita' che
          vigila   sulla   liquidazione,  decide  sulla  proposta  di
          concordato,  tenendo  conto delle opposizioni, con sentenza
          in   camera  di  consiglio.  La  sentenza  che  approva  il
          concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
          forme che sono stabilite dal tribunale.
              Contro   la   sentenza,   che  approva  o  respinge  il
          concordato,   l'impresa  in  liquidazione,  il  commissario
          liquidatore   e   gli  opponenti  possono  appellare  entro
          quindici  giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
          a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
          cassazione decorre dall'affissione.
              Il   commissario   liquidatore   con  l'assistenza  del
          comitato   di   sorveglianza,  sorveglia  l'esecuzione  del
          concordato".