Art. 89.
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la
televisione digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad
Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone
fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o
noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o
de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la
ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1
dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in
comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo
e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e'
disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2003 a valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della
vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze
individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei
commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 2002.
Note all'art. 89:
- L'art. 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", e' il seguente:
"Art. 22 (Contributo per l'acquisto di ricevitori -
decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel
campo delle comunicazioni). - 1. Alle persone fisiche, ai
pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un
apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e
trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso
condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in
chiaro conforme alle caratteristiche determinate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche'
alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un
apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a
larga banda dei dati via Internet e' riconosciuto per una
sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a
concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31
miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno
2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di
erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti
di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001
- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel
settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle
comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano
prevalentemente per il conseguimento delle finalita'
pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare
riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo
della tecnologia nel settore di cui al comma 1, ovvero
attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione
dello spettro radio e di gestione efficiente delle
frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo
studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute
dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero
delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre
operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla
quota limite di impegno agli stessi assegnata con il
medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde
direttamente agli istituti finanziari le quote di
ammortamento per capitale e per interessi relative alle
operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000
milioni, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni".
- Il testo dell'art. 6, commi 20 e 21, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il
seguente:
"20. Fatti salvi i contributi finanziari per la
prestazione del servizio universale conformemente all'art.
3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure
relative alle licenze individuali e' esclusivamente
finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per
l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio
e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze
stesse. La misura di tale contributo e' fissata con
apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative
vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19,
comma 3, lettera b).
21. In caso di utilizzo di risorse scarse, e' in
facolta' dell'Autorita' imporre contributi finalizzati
anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse,
tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali.
I contributi devono essere non discriminatori e tenere
conto in particolare della necessita' di incoraggiare lo
sviluppo di servizi innovativi e della competitivita'. La
misura dei contributi e' fissata dall'Autorita' con
apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle
normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni
dell'art, 19, comma 3, lettera b).".
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni
30 gennaio 2002 reca: "Determinazione transitoria dei
contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali
e delle autorizzazioni generali in materia di
telecomunicazioni ad uso privato".