Art. 89.
(Contributo  per  l'acquisto  o  il  noleggio  di  ricevitori  per la
televisione  digitale  terrestre  e  per  l'accesso  o larga banda ad
                              Internet)

   1.   Per   l'anno   2003,   in  sostituzione  di  quanto  previsto
dall'articolo  22  della  legge  5  marzo  2001,  n. 57, alle persone
fisiche,  ai  pubblici  esercizi  e  agli  alberghi  che acquistano o
noleggiano  un  apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi  in  tecnica  digitale  terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita',  e'  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.
   2.  Un  contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  acquistano o noleggiano o
de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la
ricezione  a  larga  banda  dei  dati  via Internet. Il contributo e'
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull'ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso  a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1
dicembre 2002.
   3.   Nel   caso   dell'acquisto,  il  contributo  e'  riconosciuto
immediatamente   sulle  prime  bollette  di  pagamento  e  fino  alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in
comodato,  il  cui contratto deve avere durata annuale, il contributo
e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
   4.  La  concessione  dei  contributi  previsti  ai  commi 1 e 2 e'
disposta  entro  il  limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2003  a  valere  sulle  disponibilita', utilizzabili sulla base della
vigente  normativa  contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
   5.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
   6.  Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e'  stabilita  la  disciplina  dei  contributi  inerenti alle licenze
individuali   e   alle  autorizzazioni  generali  per  i  servizi  di
telecomunicazione  ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei
commi  20  e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
   7.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
la  disciplina  transitoria  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 2002.
 
          Note all'art. 89:
              -  L'art.  22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
          "Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei
          mercati", e' il seguente:
              "Art.  22  (Contributo  per  l'acquisto di ricevitori -
          decodificatori  e  disposizioni in favore della ricerca nel
          campo  delle  comunicazioni). - 1. Alle persone fisiche, ai
          pubblici  esercizi  ed  agli  alberghi  che  acquistano  un
          apparato   ricevitore-decodificatore  per  la  ricezione  e
          trasmissione  di  dati,  di  programmi digitali con accesso
          condizionato  e  di  programmi  radiotelevisivi digitali in
          chiaro    conforme    alle    caratteristiche   determinate
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, nonche'
          alle   persone  fisiche  e  giuridiche  che  acquistano  un
          apparato  di  utente  per  la trasmissione e la ricezione a
          larga  banda  dei dati via Internet e' riconosciuto per una
          sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a
          concorrenza  di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31
          miliardi  per  l'anno  2001, lire 113,1 miliardi per l'anno
          2002  e  lire  25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  definite  le modalita' di
          erogazione  del  contributo ai fini del rispetto dei limiti
          di stanziamento.
              2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1 si
          provvede,   per   l'anno   2000,   mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  comunicazioni, e, per ciascuno degli anni
          2001,  2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001
          -  2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle comunicazioni.
              3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel
          settore  di  cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle
          comunicazioni   e'   autorizzato   il   limite  di  impegno
          quindicennale  di  lire  6.000  milioni  annue  a decorrere
          dall'anno 2001.
              4.  I  soggetti  di  alta  specializzazione che operano
          prevalentemente   per   il  conseguimento  delle  finalita'
          pubbliche  nel  campo  delle comunicazioni, con particolare
          riferimento  ai  programmi  di ricerca mirati allo sviluppo
          della  tecnologia  nel  settore  di  cui al comma 1, ovvero
          attinenti  alle  politiche  di  allocazione ed assegnazione
          dello   spettro   radio  e  di  gestione  efficiente  delle
          frequenze  sia  radiomobili  che  televisive,  nonche' allo
          studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute
          dei  cittadini  e  sull'ambiente, individuati dal Ministero
          delle   comunicazioni,   sono   autorizzati   a   contrarre
          operazioni  finanziarie  il cui ammontare e' correlato alla
          quota  limite  di  impegno  agli  stessi  assegnata  con il
          medesimo provvedimento di individuazione.
              5.   Il   Ministero   delle  comunicazioni  corrisponde
          direttamente   agli   istituti   finanziari   le  quote  di
          ammortamento  per  capitale  e  per interessi relative alle
          operazioni finanziarie di cui al comma 4.
              6.    All'onere    derivante    dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000
          milioni,  a  decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  2001  -  2003,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2001,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento     relativo     al     Ministero    delle
          comunicazioni".
              -  Il testo dell'art. 6, commi 20 e 21, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318,
          recante:   "Regolamento   per   l'attuazione  di  direttive
          comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni"  e' il
          seguente:
              "20.   Fatti  salvi  i  contributi  finanziari  per  la
          prestazione  del servizio universale conformemente all'art.
          3,  il  contributo  richiesto alle imprese per le procedure
          relative   alle   licenze   individuali  e'  esclusivamente
          finalizzato  a coprire i costi amministrativi sostenuti per
          l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio
          e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze
          stesse.  La  misura  di  tale  contributo  e'  fissata  con
          apposito  provvedimento, da pubblicare secondo le normative
          vigenti  ed  in  coerenza con le disposizioni dell'art. 19,
          comma 3, lettera b).
              21.  In  caso  di  utilizzo  di  risorse  scarse, e' in
          facolta'   dell'Autorita'  imporre  contributi  finalizzati
          anche  ad  assicurare  l'uso  ottimale  di  dette  risorse,
          tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali.
          I  contributi  devono  essere  non  discriminatori e tenere
          conto  in  particolare  della necessita' di incoraggiare lo
          sviluppo  di  servizi innovativi e della competitivita'. La
          misura   dei   contributi  e'  fissata  dall'Autorita'  con
          apposito  provvedimento  e  resa  pubblica  ai  sensi delle
          normative   vigenti   ed  incoerenza  con  le  disposizioni
          dell'art, 19, comma 3, lettera b).".
              -   Il   decreto   del   Ministro  delle  comunicazioni
          30 gennaio   2002  reca:  "Determinazione  transitoria  dei
          contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali
          e    delle    autorizzazioni   generali   in   materia   di
          telecomunicazioni ad uso privato".