Art. 90.
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in
favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato 8 annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti:
"e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto
privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di
lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare
riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o
di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita'
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20,
nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Note all'art. 90:
- Il testo della legge 16 dicembre 1991, n. 398
(Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della gia' citata
legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art.
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"1. Le associazioni sportive e relative sezioni non
aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, chesvolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo
d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione e'
esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera
raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche
ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere
data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro
i trenta giorni successivi".
- Il testo dell'art. 81, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi
di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo -
gestionale di natura non professionale resi in favore di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
- Il testo dell'art. 83, comma 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 83 (Premi vincite e indennita). - 1. I premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500
euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale".
- Il testo dell'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) e' il seguente:
"2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel
comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare
dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l'acquisto di beni strumentali.".
- Il testo del n. 27-bis della tabella di cui
all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, (Disciplina
dell'imposta di bollo), come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Tabella art. 27-bis (Agevolazioni ed esenzioni a
favore delle ONLUS). - 1. Atti, documenti, istanze,
contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
- Il testo dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
- Il testo dell'art. 74, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
seguente:
"2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in
deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e
sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute
per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano
emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a
distinguerli come prodotti dell' impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le
predette limitazioni non si applicano ove le spese di
rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo
precedente di valore unitario non eccedente lire
cinquantamila".
- Il testo dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati:
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abilazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il
datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta.
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni a enti per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute. delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi
non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500
mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis)".
- Il testo dell'art. 65, comma 2, del decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente
"2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c - bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c - ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico.
La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, previo accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente
ufficio del territorio dei Ministero delle finanze. La
deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione
dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al
competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la indeducibilita'
e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi;
c - quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
1³ giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti, termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c - quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento dei reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
c - sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 13 - bis, comma 1, lettera i - bis), nei Paesi
non appartenenti all'OCSE;
c - septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
c - octies) abrogata;
c - nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al
Centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
c - decies) le erogazioni liberali in denaro a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico - ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a) del comma 2 - bis dell'art. 114,
effettuate per sostenere attivita' di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalita' di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza;
c - undecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito
decreto che individua annualmente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per
categorie di soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito
il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione
decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui
redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto
nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento
o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce,
determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il
residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un
ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del
reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9,
comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive
attraverso stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di
cui alla decisione della Commissione delle Comunita'
europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione
dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di
ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento
dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai
fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1
gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni
per l'applicazione delle disposizioni relative alla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e
sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta'
divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi
dell'art. 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il
costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art.
4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base
imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
1991, n. 381, nonche' le cooperative di lavoro e gli
organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base
imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello
calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni
1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e'
pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento
della predetta differenza calcolata con le medesime
modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
determinata in maniera ordinaria.".
- Il testo dell'art. 111 - bis, comma 4, del citato
testo unico delle imposte dei redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 111 - bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita'
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui
ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni
sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo
con sede in Roma), come da ultimo modificato dal decreto
legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' il
seguente:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
della presente legge, con le disponibilita' di un fondo
speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota
dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei
concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, (Disciplina delle attivita' di
giuoco), e' il seguente:
"Art. 6. - E' riservato rispettivamente al Comitato
olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale
incremento razze equine l'esercizio delle attivita'
previste dall'art. 1, qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a
quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale
italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non
intendano svolgere. In tal caso si osservano le
disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le
attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a
corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri
tributi attualmente in vigore.".
- Il regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca
norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche.
- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), come da ultimo modificato dalla legge 29 marzo
2001, n. 86, e' il seguente:
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili dei fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d - bis) assicurare criteri omogenei di valutazione
per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di
destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 138 [Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)] e' il seguente:
"3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei
servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del
turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il
Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di
legittimita'.".
- Il regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
disciplina le iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche.